IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE I SISTEMI INFORMATIVI
E STATISTICI
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 recante «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive»;
Visto, in particolare, l'art. 21 del citato decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 rubricato «Misure per l'incentivazione degli
investimenti in abitazioni in locazione»;
Visto, altresi', il comma 6 del predetto art. 21 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, a tenore del quale con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze sono definite le ulteriori modalita'
attuative delle disposizioni recate dal medesimo art. 21;
Ravvisata la necessita' di fornire ai contribuenti un'informazione
completa sui soggetti legittimati, sui titoli abilitanti, sui termini
previsti e sugli adempimenti amministrativi necessari per usufruire
della deduzione prevista;
Decreta:
Art. 1
Definizione di unita' immobiliari invendute
1. Ai fini del presente decreto, sono definite invendute le unita'
immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano gia'
interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla
medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio
comunque denominato, nonche' quelle per le quali era stato dato
concreto avvio agli adempimenti propedeutici all'edificazione quali
la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell'intervento,
ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione
regionale.