IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 6 dicembre 1971,  n.  1083,  recante  norme  per  la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile, in particolare l'art. 3,
con il quale e' disposta l'approvazione,  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, il commercio  e  l'artigianato,  ora  Ministro  dello
sviluppo economico, delle norme tecniche specifiche per la sicurezza,
pubblicate  dall'UNI  in  tabelle  UNI-CIG,  la  cui  osservanza   fa
presumere realizzati secondo le regole della  buona  tecnica  per  la
sicurezza  i  materiali,  gli  apparecchi,  le  installazioni  e  gli
impianti alimentati con gas combustibile e l'odorizzazione del gas; 
  Vista la direttiva 90/396/CEE del Consiglio  del  29  giugno  1990,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
in materia di apparecchi a gas, e le  successive  modifiche  di  tale
direttiva; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,
n. 661, recante  il  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
90/396/CEE, ed in particolare l'art. 3 secondo cui le  norme  il  cui
rispetto fa presumere la conformita' ai  requisiti  prescritti  dalla
direttiva sono individuate con decreto del  Ministro  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  ora  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con  il  Ministro  dell'interno  limitatamente
agli aspetti relativi alla sicurezza degli incendi; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22  gennaio
2008,  n.  37,   Regolamento   concernente   l'attuazione   dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.  248  del  2005,
recante riordino  delle  disposizioni  in  materia  di  attivita'  di
installazione  degli  impianti  all'interno  degli  edifici,   e   in
particolare visti gli art. 5 comma 3, e 6 comma 1, del citato decreto
22 gennaio 2008, n. 37, che dispongono che i progetti elaborati e gli
impianti realizzati in conformita'  alla  vigente  normativa  e  alle
indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del  CEI  o  di  altri
Enti di normalizzazione appartenenti agli  Stati  membri  dell'Unione
europea, o  che  sono  parti  contraenti  dell'accordo  sullo  spazio
economico  europeo,  si  considerano  effettuati  secondo  la  regola
dell'arte; 
  Considerata   l'esigenza   di   procedere   all'individuazione   ed
approvazione degli aggiornamenti delle predette norme tecniche per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile ed anche  all'abrogazione
dell'approvazione, in precedenza adottata ai sensi della citata legge
e del citato regolamento, di alcune norme UNI che nel frattempo hanno
cessato la loro vigenza; 
  Visti i decreti concernenti l'individuazione, l'approvazione  e  la
pubblicazione di elenchi di norme tecniche per la salvaguardia  della
sicurezza ai sensi della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,  n.
661, e da ultimo il decreto del Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero dell'interno del 13 agosto 2009; 
  Considerata l'opportunita',  per  maggiore  chiarezza  possibile  a
vantaggio dell'utenza, di pubblicare un  elenco  riepilogativo  delle
norme tecniche approvate ai sensi della  legge  n.  1083/1971  e  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
661/1996, tuttora valide; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvate, ai sensi dell'art.  3  della  legge  6  dicembre
1971, n. 1083 le seguenti norme tecniche per  la  salvaguardia  della
sicurezza  relativamente  ai   materiali,   agli   apparecchi,   alle
installazioni e agli  impianti  alimentati  con  gas  combustibile  e
all'odorizzazione del gas: 
  UNI 7131:2014 [vedere nota (1)] 
    Impianti a GPL per uso domestico e  similare  non  alimentati  da
rete di distribuzione  -  Progettazione,  installazione  e  messa  in
servizio. 
  UNI 7133-1:2012 
    Odorizzazione di gas per uso domestico  e  similare  -  Parte  1:
Termini e definizioni. 
  UNI 7133-2:2014 
    Odorizzazione di gas per uso domestico  e  similare  -  Parte  2:
Requisiti, controllo e gestione. 
  UNI 7133-3:2012 
    Odorizzazione di gas per uso domestico  e  similare  -  Parte  3:
Procedure per  la  definizione  delle  caratteristiche  olfattive  di
fluidi odorosi. 
  UNI 7133-4:2012 
    Odorizzazione di gas per uso domestico  e  similare  -  Parte  4:
Definizione dei requisiti degli odorizzanti. 
  UNI 7140:2013 + EC 1-2014 UNI 7140:2013 
    Apparecchi  a  gas  per  uso  domestico  -  Tubi  flessibili  non
metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso  domestico  e
similare 
  UNI 8723:2010 
    Impianti a gas per l'ospitalita'  professionale  di  comunita'  e
similare - Prescrizioni di sicurezza. 
  UNI 10641:2013 
    Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas
di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione
e verifica. 
  UNI 10682:2010 
    Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione. Progettazione,
costruzione, installazione collaudo ed esercizio. 
  UNI 10738:2012 + EC 1-2013 UNI 10738:2012 
    Impianti alimentati a gas, per  uso  domestico,  in  esercizio  -
Linee guida  per  la  verifica  dell'idoneita'  al  funzionamento  in
sicurezza. 
  UNI 11137:2012 + EC 1-2013 UNI 11137:2012 
    Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per  la
verifica e per il ripristino  della  tenuta  di  impianti  interni  -
Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia. 
  UNI 11353:2010 
    Tubi flessibili di acciaio inossidabile  a  parete  continua  per
allacciamento di apparecchi a gas per  uso  domestico  e  similare  -
Prescrizioni di sicurezza. 
  UNI 11528:2014 
    Impianti  a  gas  di  portata  termica  maggiore  di  35   kW   -
Progettazione, installazione e messa in servizio. 
  (1) Nota per la norma UNI 7131:2014. Considerando  che  le  novita'
introdotte  dalla  recente  revisione  del  testo  riguardano   anche
componenti di impianto che dovranno essere conformi a norme di  buona
tecnica comunitarie la cui entrata in vigore e' stata posticipata  al
luglio dell'anno 2015, viene assicurata la vigenza  della  norma  UNI
7131:1999 fino al 31 luglio 2015, al fine di consentire alle  Imprese
del settore la piena disponibilita' di  componentistica  conforme  ai
requisiti della nuova norma.