IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i  prodotti
rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e Produttori; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, come modificato dall'art. 1, comma 585, della legge 23  dicembre
2014, n. 190, ulteriormente  novellato  dall'art.  9-ter,  comma  10,
lettera b) del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni
dalla legge n. 125/2015, in base al  quale  "Entro  il  30  settembre
2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con  le  aziende
farmaceutiche  volte  alla  riduzione  del  prezzo  di  rimborso  dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito  di
raggruppamenti   di   medicinali    terapeuticamente    assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi  al  2014  dell'Osservatorio
nazionale  sull'impiego  dei  medicinali  OSMED-AIFA,   separando   i
medicinali a brevetto scaduto da  quelli  ancora  soggetti  a  tutela
brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area
terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche'  il
medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,   tramite
l'accordo negoziale  con  l'AIFA,  potra'  ripartire,  tra  i  propri
medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili,
la riduzione di  spesa  a  carico  del  Servizio  sanitari  nazionale
attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni  del  prezzo
di rimborso. Il risparmio atteso in  favore  del  Servizio  sanitario
nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica  e'
dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico
del  Servizio  sanitario  nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui
l'azienda e' titolare inserito  nei  raggruppamenti  terapeuticamente
assimilabili  e  il  prezzo  piu'  basso  tra  tutte  le   confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima  intensita'
di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite   giornaliere   (DDD)
moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno  2014.
In caso di mancato accordo, totale  o  parziale,  l'AIFA  propone  la
restituzione  alle  regioni   del   risparmio   atteso   dall'azienda
farmaceutica, da effettuare  con  le  modalita'  di  versamento  gia'
consentite ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g),  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, fino  a  concorrenza  dell'ammontare  della
riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei
medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda e' titolare
con l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
della riduzione attesa dall'azienda stessa"; 
  Visto il comma 33-bis del  citato  art.  48,  introdotto  dall'art.
9-ter,  comma  11,  del  decreto-legge  n.  78/2015,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  n.  125/2015,  in  base  al  quale  "alla
scadenza  del  brevetto  sul  principio  attivo  di   un   medicinale
biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante  procedura
di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare  o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di
contrattazione del prezzo, ai sensi del comma  33,  con  il  titolare
dell'autorizzazione   in   commercio    del    medesimo    medicinale
biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte  del
Servizio sanitario nazionale"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto l'art. 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visto il verbale relativo alla riunione del 1° settembre  2015  nel
corso della quale sono state resi noti la  metodologia,  i  contenuti
generali e le modalita' di  svolgimento  delle  negoziazioni  di  cui
all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive  modifiche  e  di  cui  all'art.  48,  comma  33-bis,  del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella  legge  24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche; 
  Visti i procedimenti avviati  d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  e  successive
modifiche nei confronti di Menarini Industrie  Farmaceutiche  Riunite
S.r.l., Glaxosmithkline S.p.A., Chiesi  Farmaceutici  S.p.A.,  Takeda
Italia  S.p.A.,  Astrazeneca   UK   Limited,   MSD   Italia   S.r.l.,
Sanofi-Aventis,  Mylan  S.p.A.,  Teva  Italia  S.r.l.,  Doc  Generici
S.r.l., Sigmatau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.,  Eg  S.p.A.,
Boehringer  Ingelheim  International  Gmbh,  Mediolanum  Farmaceutici
S.p.A., Italfarmaco S.p.A., Sandoz  S.p.A.,  Novartis  Farma  S.p.A.,
Lundbeck A/S, Recordati  Industria  Chimica  e  Farmaceutica  S.p.A.,
Bayer  Pharma  AG,  Mundipharma  Pharmaceuticals   S.r.l.,   Novartis
Consumer Health S.p.A., Pensa  Pharma  S.p.A.,  Synthon  B.V.,  Roche
S.p.A., Ranbaxy Italia S.p.A., Addenda Pharma S.r.l.,  Hexal  S.p.A.,
Daiichi Sankyo Europe Gmbh, Abiogen Pharma S.p.A., Actavis Group  Ptc
EHF, Bgp Products B.V., Almus S.r.l., S.F. Group  S.r.l.,  Laboratori
Alter S.r.l.,  Sandoz  Gmbh,  Farmaceutici  Caber  S.p.A.,  Polifarma
S.p.A., SO.Se.Pharm S.r.l., Aspen Pharma  Trading  Limited,  Istituto
Biochimico Nazionale Savio  S.r.l.,  Errekappa  Euroterapici  S.p.A.,
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.A.,  Warner  Chilcott
Italy S.r.l., Krka D.D. Novo Mesto, Ucb Pharma S.p.A., Bracco S.p.A.,
Pfizer Italia S.r.l., Pharmaswiss  Ceska  Republika  S.R.O.,  Bristol
Myers Squibb S.r.l., Crinos  S.p.A.,  Laboratorio  Farmaceutico  C.T.
S.r.l., Alfa Wassermann S.p.A., Abc Farmaceutici S.p.A., Fenix Pharma
-  Societa'  Cooperativa,  Meda  Pharma  S.p.A.,  Elpen,  Italchimici
S.p.A., Genetic S.p.A., A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l.,  Benedetti  &
Co. S.p.A., Hexal AG, Piam  Farmaceutici  S.p.A.,  Societa'  Prodotti
Antibiotici S.p.A., Pharmeg S.r.l., Epifarma S.r.l., Sandoz B.V.; 
  Visti i procedimenti avviati  d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.  48,
comma 33-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
nella legge 24 novembre 2003, n. 326; nei confronti di Pfizer  Italia
S.r.l., Roche S.p.A., Novo Nordisk A/S, Eli Lilly Nederland BV,  Teva
Italia S.r.l., Merck KGAA, Ipsen Pharma S.p.A., Abbvie S.r.l.,  Bayer
Pharma AG, Janssen  Biologics  B.V.,  Shire  Italia  S.p.A.,  Swedish
Orphan Biovitrum AB, Baxter AG, Novartis  Farma  S.p.A.,  Boeheringer
Ingelheim  International  Gmbh,  The  Medicines   Company   UK   LTD,
Italfarmaco S.p.A., GlaxoSmithKline S.p.A.; 
  Viste la  determinazione  AIFA  n.  1252  del  25  settembre  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015 e la
relativa rettifica di cui alla determinazione AIFA  n.  1313  del  12
ottobre 2015, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  27
ottobre 2015, riguardanti la rinegoziazione del  prezzo  di  rimborso
dei medicinali biotecnologici; 
  Viste la determinazione AIFA n. 1267 del 6 ottobre 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre  2015  e  la  relativa
rettifica di cui alla determinazione AIFA  n.  1367  del  26  ottobre
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015,
riguardanti la rinegoziazione del prezzo di rimborso  dei  medicinali
per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale,  nell'ambito
di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili; 
  Visti gli accordi negoziali stipulati all'esito delle  convocazioni
riportate nelle determinazioni AIFA sopra citate; 
  Viste  le  richieste  di  rettifica  dei  dettagli   del   pay-back
attribuito nell'Allegato C della  determinazione  AIFA  n.  1267/2015
sopra citata, che non  modificano  in  alcun  modo  gli  importi  del
risparmio SSN negoziati; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Medicinali oggetto della manovra 2015 
 
  1. E'  approvato  l'elenco  delle  specialita'  medicinali  di  cui
all'Allegato A,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente
determinazione, comprensivo tra l'altro dell'indicazione del titolare
dell'AIC, del principio attivo e del numero di AIC, per le  quali  la
modalita' di riduzione di spesa a carico  del  SSN  viene  assicurata
tramite procedura di pay-back.