IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  novembre  2015
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
nei giorni dal 14 al 20 ottobre  2015  hanno  colpito  il  territorio
della regione Campania; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 298 del 17 novembre 2015, recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno  colpito
il territorio della regione Campania»; 
  Vista la delibera di giunta della regione Campania n.  464  del  19
ottobre 2015, con cui si dispone, tra l'altro, un primo finanziamento
per fronteggiare l'emergenza in rassegna; 
  Vista la nota del presidente della regione Campania prot. n.  20506
del 2 dicembre 2015 con la quale vengono richieste  alcune  modifiche
ed  integrazioni  all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 298/2015 sopra citata al  fine  di  favorire  la
massima tempestivita' nell'attuazione delle attivita' necessarie  per
il superamento della situazione di emergenza in rassegna da parte del
Commissario delegato; 
  D'intesa con la regione Campania; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                          Materiali litoidi 
 
  1. Nell'esecuzione degli  interventi  previsti  nel  piano  di  cui
all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n.  298  del  17  novembre  2015  comportanti,  per
esigenze  di  sicurezza  e  ripristino  dell'officiosita'  dei  corsi
d'acqua, la rimozione dagli alvei di materiali  litoidi,  i  relativi
progetti possono prevedere la compensazione,  nel  rapporto  con  gli
appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il  valore
del materiale asportabile, da stabilirsi sulla  base  della  qualita'
commerciale del materiale stesso, di  valore  unitario  comunque  non
inferiore al canone demaniale vigente. La compensazione non opera per
l'importo dovuto per l'IVA, che sara' versato all'erario a  cura  del
Commissario  delegato.  Per  i  materiali   litoidi   asportati,   il
Responsabile unico del procedimento assicura al Commissario  delegato
la corretta valutazione del valore assunto, nonche' dei  quantitativi
e della tipologia del materiale da asportare, oltre che  la  corretta
contabilizzazione dei relativi volumi. 
  2. I  sedimenti  alluvionali  di  qualsiasi  qualita'  e  tipologia
naturalmente depositati e dispersi sui terreni  privati  per  effetto
degli eccezionali eventi metereologici di cui  in  premessa,  restano
nella  disponibilita'  dei  proprietari  dei  fondi,  che  provvedono
autonomamente alla  loro  rimozione  e  alla  bonifica  dei  terreni,
secondo le disposizioni vigenti, previa comunicazione alle  autorita'
idrauliche competenti.