IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania»; Vista la delibera di giunta della regione Campania n. 464 del 19 ottobre 2015, con cui si dispone, tra l'altro, un primo finanziamento per fronteggiare l'emergenza in rassegna; Vista la nota del presidente della regione Campania prot. n. 20506 del 2 dicembre 2015 con la quale vengono richieste alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298/2015 sopra citata al fine di favorire la massima tempestivita' nell'attuazione delle attivita' necessarie per il superamento della situazione di emergenza in rassegna da parte del Commissario delegato; D'intesa con la regione Campania; Dispone: Art. 1 Materiali litoidi 1. Nell'esecuzione degli interventi previsti nel piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 comportanti, per esigenze di sicurezza e ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, la rimozione dagli alvei di materiali litoidi, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale asportabile, da stabilirsi sulla base della qualita' commerciale del materiale stesso, di valore unitario comunque non inferiore al canone demaniale vigente. La compensazione non opera per l'importo dovuto per l'IVA, che sara' versato all'erario a cura del Commissario delegato. Per i materiali litoidi asportati, il Responsabile unico del procedimento assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. 2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualita' e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi metereologici di cui in premessa, restano nella disponibilita' dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro rimozione e alla bonifica dei terreni, secondo le disposizioni vigenti, previa comunicazione alle autorita' idrauliche competenti.