IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  recante  «Semestre
europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare,
l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai  fini  di  una
migliore finalizzazione verso l'accesso  al  credito  e  lo  sviluppo
delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di  garanzia
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle  risorse
finanziarie disponibili, con  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la
concessione della garanzia e per la gestione  del  Fondo  di  cui  al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
31  maggio  1999,  n.  248  e  successivi  decreti  attuativi,  anche
introducendo delle differenziazioni  in  termini  di  percentuali  di
finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 2, che disciplina  la  concessione  a  piccole  e
medie imprese, mediante utilizzo di un apposito  plafond  finanziario
messo a disposizione dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  di
finanziamenti bancari assistiti da  contributo  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  finalizzati  all'acquisizione  di   macchinari,
impianti,  beni  strumentali  di  impresa  e  attrezzature  nuovi  di
fabbrica  ad  uso  produttivo,  nonche'  per  la   realizzazione   di
investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali; 
  Visto il comma 6 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n.  69  del
2013, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma  9-bis,  lettera  a),
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che
i finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n.  69  del  2013
«...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella  misura  massima  dell'80
per cento dell'ammontare del finanziamento. In  tali  casi,  ai  fini
dell'accesso alla garanzia, la  valutazione  economico-finanziaria  e
del  merito  creditizio  dell'impresa,   in   deroga   alle   vigenti
disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata  al   soggetto
richiedente,  nel  rispetto  di  limiti   massimi   di   rischiosita'
dell'impresa finanziata,  misurati  in  termini  di  probabilita'  di
inadempimento e definiti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il medesimo decreto individua altresi' le condizioni e i termini  per
l'estensione  delle  predette  modalita'  di   accesso   agli   altri
interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto  delle  autorizzazioni
di spesa  vigenti  per  la  concessione  delle  garanzie  del  citato
Fondo.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 6 dicembre 2012, n. 285, con  il  quale  sono
state approvate le «Condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662», e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Ritenuto necessario adeguare la disciplina normativa del Fondo, ivi
incluso il citato decreto del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, agli  sviluppi  registrati
dalla normativa comunitaria in  materia  di  aiuti  di  Stato  e,  in
particolare, alle disposizioni contenute nel  richiamato  regolamento
(UE) n. 651/2014, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; 
    b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    c) «Regolamento  n.  248  del  1999»:  il  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
31 maggio 1999, n. 248, recante il  «Regolamento  recante  criteri  e
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di garanzia per  le  piccole  e  medie  imprese»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    d) «Consiglio di gestione»: il Consiglio di gestione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147 e successive modificazioni e integrazioni; 
    e) «Decreto-legge n. 69 del 2013»:  il  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, cosi' come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lettera
a),  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
    f)  «Finanziamenti  nuova  Sabatini»:  i  finanziamenti  di   cui
all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013; 
    g) «Default»: in relazione a una data esposizione finanziaria, il
passaggio  di  detta  operazione  in  una  delle  classi  di  credito
deteriorato definite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272  del
30  luglio  2008  -  Avvertenze  Generali,  par.  B.2  (Qualita'  del
credito); 
    h) «Probabilita'  di  inadempimento»:  la  probabilita'  che  una
controparte passi allo stato di default entro un orizzonte  temporale
di un anno; 
    i) «Regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara
alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.