IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  concernente
"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo"; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici"; 
  Visto l'articolo 1,  comma  508,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che, al fine di assicurare
il concorso  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio  dei  bilanci  e  alla
sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione  dell'articolo  97,
primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali
derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e   dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario,  per
un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere
interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio  del
debito pubblico,  al  fine  di  garantire  la  riduzione  del  debito
pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla
stabilita',  sul  coordinamento  e   sulla   governance   nell'Unione
economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012,  ratificato
ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114; 
  Visto l'articolo 1, comma 508, secondo periodo, della legge n.  147
del 2013, il quale dispone che con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  sentiti  i  Presidenti  delle  giunte
regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le  modalita'
di  individuazione   del   maggior   gettito,   attraverso   separata
contabilizzazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 510, primo periodo della legge n. 147 del
2013 il quale prescrive che in  applicazione  dell'articolo  8  della
legge 26 novembre 1981, n. 690,  per  la  regione  Valle  d'Aosta  si
provvede per ciascun  esercizio  finanziario  all'individuazione  del
maggior gettito  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. 
  Visto l'articolo 1, comma 510, secondo periodo della legge  n.  147
del 2013 il quale stabilisce che in  caso  di  mancata  intesa  entro
sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508,  e  fino
alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta  si
provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per
le altre autonomie speciali; 
  Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  recante  lo
"Statuto speciale per la Valle d'Aosta", nonche' gli articoli da 2  a
6 della legge 26 novembre 1981, n.  690,  concernente  la  "Revisione
dell'ordinamento finanziario  della  regione  Valle  d'Aosta",  nella
quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti  alla
regione; 
  Visto, in particolare l'articolo 8 della legge n. 690 del 1981,  il
quale dispone che il provento derivante alla regione Valle d'Aosta da
maggiorazioni di aliquote e da altre  modificazioni  dei  tributi  ad
essa devoluti, disposte successivamente alla entrata in vigore  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1065, ove sia destinato per legge, ai sensi
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per la  copertura
di nuove o maggiori  spese  che  sono  da  effettuare  a  carico  del
bilancio statale, e' riversato allo Stato e che il suo  ammontare  e'
determinato  per  ciascun  esercizio  finanziario  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  il  presidente
della giunta regionale; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante
disposizioni relative alla modifica della disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  19
novembre 2001, avente ad oggetto  l'approvazione  del  nuovo  modello
«F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di
gestione, prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita'  per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi
spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore
degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del
versamento unificato; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
19  giugno  2013  prot.  2013/75075,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi  dell'articolo
1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto
l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento  "F24",
"F24 Accise e "F24 Semplificato",  per  l'esecuzione  dei  versamenti
unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
28  giugno  2013  prot.  2013/79090,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 28 giugno 2013, ai sensi  dell'articolo
1, comma 361, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  avente  ad
oggetto, tra l'altro, l'approvazione della nuova versione del modello
«F24 enti pubblici» (F24  EP),  che  utilizzano  gli  enti  pubblici,
alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per
il versamento dei tributi erariali; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  contabilizzare  separatamente  e  far
affluire  all'Erario  gli  incrementi  di   imposta   derivanti   dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente al territorio
della regione Valle d'Aosta; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  11
settembre 2014, applicabile anche alla Regione Valle d'Aosta ai sensi
dell'art. 1, comma 510 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  il
mancato raggiungimento della prescritta intesa,  con  il  quale  sono
state stabilite le modalita' di individuazione  del  maggior  gettito
relativo all'anno 2014 da riservare all'Erario,  attraverso  separata
contabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 508,  della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, con il quale  e'  stato  previsto  che  con
successivi decreti per ciascun esercizio finanziario dal 2015 al 2018
sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito
dei tributi da riservare  all'Erario  in  applicazione  dei  predetti
decreti-legge sono, altresi', individuati gli  appositi  capitoli  ed
articoli  di  entrata   sui   quali   devono   essere   separatamente
contabilizzate tali entrate; 
  Vista l'intesa della Regione Valle d'Aosta espressa con nota  prot.
41.00.00/2015/0015265 del 21 ottobre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, sono riportate le previsioni  degli  incrementi  di
gettito dei tributi per l'anno 2015, distinte  per  capitolo/articolo
di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal: 
  a)  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  b)  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Nell'allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno  dei  due
citati provvedimenti, le previsioni di cui  al  comma  1  con  quelle
complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli  di  entrata
del bilancio dello Stato, al fine di: 
  a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito
derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e  b),  del
presente articolo rispetto al  gettito  complessivo  previsto  per  i
citati capitoli/articoli; 
  b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui  quali
devono essere separatamente  contabilizzate  tali  maggiori  entrate,
riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto. 
  3. Nell'allegata tabella B, che costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  sono   riportate   le   entrate   derivanti   dai
provvedimenti di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del  bilancio
dello Stato, riservate interamente all'Erario. Per tali  fattispecie,
le percentuali di riserva sono determinate  nella  misura  fissa  del
100%.