IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
Visto l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visti in particolare gli articoli 57-bis, 106 e 115 del predetto
codice, concernenti, rispettivamente, le «Procedure di trasferimento
di immobili pubblici», l'«Uso individuale di beni culturali» e le
«Forme di gestione» dei beni culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;
Visto l'art. 1, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato»;
Viste le leggi 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle
associazioni di promozione sociale», 8 novembre 1991, n. 381, recante
«Disciplina delle cooperative sociali», 11 agosto 1991, n. 266,
recante «Legge-quadro sul volontariato», e 26 febbraio 1987, n. 49,
recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi
in via di sviluppo»;
Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo
Stato»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre, 1997, n. 507, recante
«Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso
ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali dello Stato»;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2014, n. 94, recante
"Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507,
concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai
monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali dello Stato»;
Visto l'art. 11 (Shared responsibility for cultural heritage and
public participation) della Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005,
sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013, in particolare le
lettere da c) a e) del paragrafo 2, che impegnano le Parti «c. a
sviluppare metodi innovativi affinche' le autorita' pubbliche
cooperino con altri attori; d. a rispettare e incoraggiare iniziative
volontarie che integrino i ruoli delle autorita' pubbliche; e. a
incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla
conservazione dell'eredita' ad agire nell'interesse pubblico»;
Rilevato che l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, dispone
che Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarieta';
Ritenuto di dare attuazione agli articoli 6, comma 3, e 111, comma
4, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i quali
dispongono che «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del
patrimonio culturale» e che «La valorizzazione ad iniziativa privata
e' attivita' socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di
solidarieta' sociale»;
Considerata l'esigenza di migliorare e potenziare il servizio
pubblico di apertura alla pubblica fruizione e di valorizzazione di
immobili del demanio culturale attualmente non aperti alla pubblica
fruizione o non adeguatamente valorizzati, ricorrendo a forme di
partenariato pubblico-privato rivolte a valorizzare il coinvolgimento
e la partecipazione di enti del «terzo settore» che, senza fini di
lucro, operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali e
vantano una significativa esperienza positiva di gestione di siti
culturali;
Considerata altresi' l'esigenza di favorire, attraverso la
concessione in gestione del bene culturale, la realizzazione dei
necessari interventi di conservazione programmata, mediante attivita'
di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, anche in tutto o in
parte a carico dell'ente concessionario, da finanziarsi sia
attraverso il reinvestimento integrale in tali attivita' dei proventi
della pubblica fruizione e valorizzazione del bene anche mediante
servizi complementari, sia attraverso forme di raccolta di fondi da
persone fisiche e aziende, anche attraverso sponsorizzazioni ed
erogazioni liberali tra il pubblico;
Considerata l'esigenza di procedere alla valorizzazione ed
utilizzazione di beni culturali immobili dello Stato, per l'utilizzo
dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che
richiedono interventi di restauro;
Decreta:
Art. 1
Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio culturale
dello Stato
1. Possono essere conferiti in concessione d'uso ai soggetti
privati di cui all'art. 2 i beni culturali immobili del demanio
culturale dello Stato, per l'utilizzo dei quali attualmente non e'
corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro. La
concessione d'uso e' finalizzata alla realizzazione di un progetto di
gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, secondo
quanto previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», d'ora innanzi
«Codice», nonche' l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore
valorizzazione.
2. Tali beni sono individuati con decreto del Segretario generale
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora innanzi «Ministero», anche sulla base di apposita lista,
contenente ciascuna fino ad un massimo di dieci beni, trasmessa entro
sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, in sede di
prima applicazione, dai competenti Segretari regionali del Ministero,
sentite le competenti Commissioni regionali per il patrimonio
culturale, al Segretario generale tramite il Direttore generale
«Musei».