IL MINISTRO DEI BENI E 
               DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'art. 1; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   23   dicembre   2014,   recante
«Organizzazione e funzionamento dei musei statali»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  8   maggio   2015,   recante
«Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria  nazionale  delle
Marche, alla Galleria  Nazionale  dell'Umbria  e  all'Opificio  delle
Pietre dure»; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri  29  agosto  2014,  n.  171,  i
decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati  ai  sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-bis,  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni, relativi agli istituti dotati di  autonomia  speciale,
"possono altresi' ridenominare gli istituti da essi regolati"; 
  Ritenuto necessario, al fine di rendere  possibile  la  piu'  ampia
partecipazione delle eccellenze del Paese alla costruzione dei  musei
statali  dotati  di  autonomia  speciale,  prevedere,   laddove   nel
Consiglio di  amministrazione  o  nel  Comitato  scientifico  fossero
nominati componenti non residenti nel Comune ove ha  sede  il  museo,
almeno il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto, delle  spese
ordinarie di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute di
tali organi, fermo restando che  tutti  i  membri  sono  designati  a
titolo gratuito, senza  corrispettivi,  indennita'  o  emolumenti  di
qualsiasi natura; 
  Ritenuto altresi' opportuno apportare alcune modifiche all'Allegato
2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante  l'elenco
degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o  complessi
assegnati ai musei dotati di autonomia speciale; 
  Sentite le organizzazione sindacali in data 8 ottobre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 23  dicembre
  2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" 
 
  1.   Al   decreto   ministeriale   23   dicembre   2014,    recante
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali", sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 11, comma 3, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "La partecipazione al Consiglio di amministrazione  non  e'
cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo museo e
non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' di alcun  tipo,  salvo
il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per  i
componenti eventualmente  non  residenti  nel  Comune  dove  ha  sede
l'istituto, delle spese ordinarie di  viaggio  documentate  sostenute
per presenziare alle sedute del Consiglio."; 
    b) all'art. 12, comma 3, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  "La  partecipazione  al  Comitato   scientifico   non   e'
cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo museo e
non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' di alcun  tipo,  salvo
il rimborso, a valere sul bilancio del museo ed esclusivamente per  i
componenti eventualmente  non  residenti  nel  Comune  dove  ha  sede
l'istituto, delle spese ordinarie di  viaggio  documentate  sostenute
per presenziare alle sedute del Comitato.".