IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto  il  decreto  con  il   quale   la   societa'   Janssen-Cilag
International N.V. e' stata autorizzata all'immissione  in  commercio
del medicinale IMBRUVICA; 
  Vista la determinazione n. 52/2015 del 26 gennaio 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  41  del  19
febbraio 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per
uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Janssen-Cilag  International
N.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice  AIC  n.
043693011/E e AIC n. 043693023/E; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 13 luglio 2015; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  30
settembre 2015; 
  Vista la deliberazione n. 23 del 20 ottobre 2015 del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale IMBRUVICA (ibrutinib) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue: 
  Confezione: 140 mg  capsule  rigide  uso  orale  flacone  (HDPE)  1
flacone (90 capsule rigide) - AIC n. 043693011/E (in base 10)  19PDYM
(in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6066,15. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10011,57. 
  Confezione: 140 mg  capsule  rigide  uso  orale  flacone  (HDPE)  1
flacone (120 capsule rigide) - AIC n. 043693023/E (in base 10) 19PDYZ
(in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8088,20. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13348,76. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Attribuzione del requisito  dell'innovazione  terapeutica,  da  cui
consegue: 
    la non applicazione delle riduzioni di  legge  di  cui  ai  sensi
delle  determinazioni  AIFA  del  3  luglio  2006  e   dell'ulteriore
riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27  settembre
2006; 
    l'inserimento  nel  fondo  per  i  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 15, comma 8, lett. b), del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data  18  novembre
2010 (Rep. Atti n. 197/CSR)». 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory
come da condizioni negoziali. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio