IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.  1,  comma  7  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183» e,  in  particolare,  l'articolo  46,
comma 1; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
  Visto il decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77  recante
«Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.  167  recante
«Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247»; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle   istituzioni
scolastiche»; 
  Visto   il   regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509  recante  «Regolamento   recante   norme   concernenti
l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della  pubblica
istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante «Regolamento  recante  le
caratteristiche formali generali  della  terza  prova  scritta  negli
esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di   istruzione
secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento  della  prova
medesima»; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante  «Regolamento  recante  norme
concernenti  il  riordino  degli  istituti  professionali  ai   sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante  «Regolamento  recante  norme
per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89  recante  «Regolamento   recante
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e  didattico  dei
licei a norma dell'art. 64, comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante «Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione  dell'assetto  organizzativo  didattico
dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi  serali,
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
gennaio 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  86  dell'11
aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
Istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,  recante  «Determinazione  delle
classi delle lauree specialistiche universitarie»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  256  del  3
novembre  2005,  recante  «Approvazione  del  modello   di   libretto
formativo del cittadino»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del  9  luglio
2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della  pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme
in materia  di  adempimento  dell'obbligo  di  istruzione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del
comportamento degli studenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 settembre 2011, adottato  ai  sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i  diplomi  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS)  e
relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la   verifica   e   la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e  8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e
delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  87)
negli spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma  3,  lettera
b) del citato decreto presidenziale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23
luglio 2012, n. 170, recante «Definizione degli ambiti, dei criteri e
delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo
dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  88)  negli
spazi di flessibilita' previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b)  del
citato decreto presidenziale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
91  del  18  aprile  2013,  recante  «Definizione  dei  percorsi   di
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»; 
  Visto   il   regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n.
45 recante «Regolamento recante  modalita'  di  accreditamento  delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei  corsi
di dottorato da parte degli enti accreditati»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
130 dell'8 giugno 2015, recante «Linee  guida  per  il  passaggio  al
nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  166  del  20
luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio  nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 20 marzo  2008  tra  il  Ministero  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  il  Ministero  della  pubblica
istruzione e  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento
delle strutture formative per la qualita' dei servizi; 
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010,  recepito  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15
giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio
2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei  percorsi
di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27,  comma
2, del  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  -  All.  3
(Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale -
Aree qualita', sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale); 
  Vista l'Intesa intervenuta in sede di  Conferenza  unificata  nella
riunione del 16 dicembre  2010  sulle  «Linee  Guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli Istituti  professionali  ed  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»,  recepite  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  18
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1°  marzo
2011; 
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 27 luglio  2011  riguardante  gli  atti
necessari per il  passaggio  a  nuovo  ordinamento  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale di cui al  decreto  legislativo
17  ottobre  2005,  n.  226,  recepito  con  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  dell'11  novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 24 gennaio 2013 sul  documento  recante
«Linee-guida in materia di tirocini»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella riunione del 1° ottobre 2015 ai sensi dell'art.  3  del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 46,  comma  1,
del decreto legislativo n. 81 del 2015, gli  standard  formativi  che
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art.
16 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e i criteri generali delle
seguenti tipologie di apprendistato: 
  a) apprendistato per la qualifica e il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.  43  del  decreto
legislativo n. 81 del 2015; 
  b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di  cui  all'art.
45 del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  2. Ai fini dell'attivazione del contratto di  apprendistato,  anche
ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto  legislativo  n.  81  del
2015, l'istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono  il
protocollo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo  schema
di cui all'allegato n. 1, che forma  parte  integrante  del  presente
decreto.