IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge del 17 febbraio 1992, n. 179,  art.  2,  comma  2  e
successive modifiche con la quale e' stata destinata la somma di Lire
288.000.000.000 per la realizzazione di programmi di riqualificazione
urbana (P.Ri.U.) individuati con accordi di  programma  proposti  dal
Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti fra lo Stato e le Regioni; 
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994  recante  «Programmi
di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art.
2, comma 2, della legge del 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, comma 2
e successive modifiche» - successivamente modificato ed integrato dai
DD.MM. del 4 febbraio 1995, del 20 giugno 1995, del 29 novembre  1995
e del 30 ottobre 1997 - con  il  quale  e'  stato  emanato  il  bando
relativo ai predetti programmi; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 con la  quale  le  maggiori
entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60  per  gli
anni 1993 e 1994 sono utilizzate fino  a  Lire  300  miliardi  per  i
programmi di riqualificazione urbana; 
  Visto il decreto ministeriale  del  Ministero  del  tesoro  del  31
dicembre 1996, n. 215847 con cui e' stata assegnata  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici   per   l'esercizio
finanziario 1996, in termini di sola competenza, la somma di Lire 688
miliardi sul capitolo di nuova istituzione n. 8287:  «contributo  per
il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana»; 
  Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1997 con  cui  sono  stanziate
risorse a valere sui fondi strutturali di provenienza comunitaria per
interventi localizzati in aree depresse (obiettivo 1) ed in  zone  di
declino industriale (obiettivo 2)  con  la  quale  il  Ministero  dei
lavori   pubblici   ha   potuto   finanziare   quei   programmi    di
riqualificazione urbana utilmente collocati in  graduatoria,  che  si
proponevano,  in  via  prioritaria,   la   realizzazione   di   opere
infrastrutturali; 
  Visti gli Accordi di programma  attuati  con  le  modalita'  e  gli
effetti di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 1585/A del 22
maggio 2007 con il quale e' stato prorogato al 31  dicembre  2011  il
termine previsto  dalla  durata  dei  programmi  nonche'  il  termine
stabilito per  il  mantenimento  della  contabilita'  speciale  delle
singole amministrazioni comunali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 20 del 16 gennaio 2012 con il quale i sopra  citati  termini  sono
stati prorogati al 31 dicembre 2014; 
  Visti i risultati del  monitoraggio  avviato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  nell'aprile  2014  e  le  riscontrate
difficolta' rappresentate dai comuni nell'organizzazione  e  gestione
di  programmi  complessi,  caratterizzati  da  una  molteplicita'  di
interventi interconnessi tra loro; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  72
dell'11 febbraio 2014 recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con il quale e' stata
trasferita alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione e i progetti internazionali, la competenza  in  ordine
ai programmi di riqualificazione urbana; 
  Considerato che sono pervenute  istanze  di  proroga  corredate  da
relazioni esplicative; 
  Vista la nota n. 4485/RU dell'8 giugno 2015 con  cui  la  Direzione
generale per lo  sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  e  i
progetti  internazionali  rappresenta  che   le   mutate   condizioni
economiche ed occupazionali del Paese rendono opportuno accogliere le
richieste volte a favorire comunque il  completamento  e  l'avvio  di
opere pubbliche dotate della  necessaria  copertura  finanziaria  nei
casi di dimostrata loro cantierabilita' in tempi brevi, anche al fine
di dare impulso al completamento delle connesse iniziative private  e
che  e'  quindi  necessaria  l'adozione  di  idonee  misure  per   la
conclusione dei programmi,  anche  ai  fini  dell'accertamento  delle
eventuali economie delle risorse ministeriali a suo tempo  assegnate,
cosi' modificando i termini contenuti negli accordi di programma; 
  Sulla  proposta  della  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  del
territorio, la programmazione e i progetti internazionali di cui alla
sopra citata nota n. 4485/RU dell'8 giugno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  le  opere  pubbliche  e  private  comprese  negli  Accordi  di
programma originari o nelle  loro  modifiche  approvate  in  fase  di
vigenza  degli  Accordi  stessi  e  gia'   avviate   alla   data   di
pubblicazione del presente decreto,  il  termine  di  ultimazione  e'
prorogato  alla  data  indicata  nei  relativi  cronoprogrammi.  Tali
cronoprogrammi devono essere approvati dai Collegi di vigilanza.