IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1  e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 1, dell'art. 18-bis, del citato decreto  legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i
loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei  risultati  attesi
di  bilancio»  misurabili  e  riferiti  ai  programmi  e  agli  altri
aggregati del  bilancio,  costruiti  secondo  criteri  e  metodologie
comuni; 
  Visto il comma 2, dell'art. 18-bis, del citato decreto  legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni e  i  loro  enti  ed
organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio
di previsione o del budget di esercizio e del bilancio  consuntivo  o
del bilancio di esercizio, presentano il piano degli indicatori,  che
e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio  di
ciascuna amministrazione pubblica ed e' divulgato anche attraverso la
pubblicazione sul sito  internet  istituzionale  dell'amministrazione
stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile
dalla pagina principale; 
  Visto   il   Principio   contabile   applicato    concernente    la
programmazione  di  bilancio,  allegato  n.  4/1  al  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di
bilancio tra gli strumenti di programmazione delle  Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; 
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22
settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli  schemi  e
delle modalita' per la pubblicazione su internet  dei  dati  relativi
alle entrate e alle spese  dei  bilanci  preventivi  e  consuntivi  e
dell'indicatore  annuale  di  tempestivita'   dei   pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il comma 1, dell'art. 9, del citato  Decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014,  il  quale  prevede
che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale  dei
propri tempi medi  di  pagamento  relativi  agli  acquisti  di  beni,
servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestivita'
dei pagamenti»; 
  Visto il comma 4, dell'art. 18-bis, del citato decreto  legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori
di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi  strumentali,
e' definito con decreto del ministero dell'economia e  delle  finanze
su proposta della  Commissione  sull'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali e  che  l'adozione  del  Piano  e'  obbligatoria  a
decorrere  dall'esercizio  successivo  all'emanazione  del   relativo
decreto. 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
          Piano degli indicatori di bilancio delle Regioni 
          e delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adottano il  «Piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di
bilancio» di cui all'art. 18-bis del decreto  legislativo  23  giugno
2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato  1,  con
riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli  schemi  di  cui
all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione. 
  2. Gli organismi e gli  enti  strumentali  delle  Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilita'  finanziaria
adottano il «Piano degli indicatori»  di  cui  all'art.  18-bis,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011  n.  118  del  2011,  secondo  gli
schemi  di  cui  all'allegato  3,  con  riferimento  al  bilancio  di
previsione,  e  secondo  gli  schemi  di  cui  all'allegato  4,   con
riferimento al rendiconto della gestione. 
  3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  e  i
loro  organismi  e  enti  strumentali  in  contabilita'   finanziaria
presentano il «Piano»  di  cui  ai  commi  1  e  2  entro  30  giorni
dall'approvazione  del  bilancio  di  previsione   e   del   bilancio
consuntivo. 
  4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio  e'
pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella
sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina
principale. 
  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  i
loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1
e 2 a  decorrere  dall'esercizio  2016.  Le  prime  applicazioni  del
presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione  2016
e al bilancio di previsione 2017-2019. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 dicembre 2015 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco