IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 1, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni, gli enti locali e i
loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi
di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri
aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie
comuni;
Visto il comma 2, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che le Regioni e i loro enti ed
organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio
di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o
del bilancio di esercizio, presentano il piano degli indicatori, che
e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di
ciascuna amministrazione pubblica ed e' divulgato anche attraverso la
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione
stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile
dalla pagina principale;
Visto il Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, che prevede un Piano degli indicatori di
bilancio tra gli strumenti di programmazione delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
settembre 2014, recante i criteri per la definizione degli schemi e
delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi
alle entrate e alle spese dei bilanci preventivi e consuntivi e
dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il comma 1, dell'art. 9, del citato Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, il quale prevede
che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei
propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestivita'
dei pagamenti»;
Visto il comma 4, dell'art. 18-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che il sistema comune di indicatori
di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali,
e' definito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze
su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli
enti territoriali e che l'adozione del Piano e' obbligatoria a
decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo
decreto.
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 25 novembre 2015;
Decreta:
Articolo unico
Piano degli indicatori di bilancio delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio» di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui
all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.
2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilita' finanziaria
adottano il «Piano degli indicatori» di cui all'art. 18-bis, del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo gli
schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di
previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con
riferimento al rendiconto della gestione.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i
loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria
presentano il «Piano» di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio
consuntivo.
4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e'
pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella
sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina
principale.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i
loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1
e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del
presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016
e al bilancio di previsione 2017-2019.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 dicembre 2015
Il ragioniere generale dello Stato: Franco