IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,
n.753; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  2  gennaio  1985,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  gennaio  1985,   n.   26,
contenente: «Norme regolamentari in materia di varianti  costruttive,
di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche  per  i  servizi  di
pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei   e
terrestri»; 
  Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164; 
  Viste le note n. 4135 del 6 maggio 2015 e n.  4361  del  14  maggio
2015 della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad  impianti
fissi e il trasporto pubblico locale; 
  Ritenuto necessario emanare nuove norme regolamentari in materia di
revisioni  periodiche,  di  adeguamenti   tecnici   e   di   varianti
costruttive, per i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di
persone; 
  Visto il parere, di cui al voto n. 1/2015,  espresso  nell'adunanza
del 16 ottobre 2015 dalla Commissione Funicolari Aeree  e  Terrestri,
istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177; 
  Vista la notifica alla Commissione Europea n. 2015/0411/I -T00T del
27 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015; 
  Vista  la  nota  del  12  novembre  2015,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Vista la nota del 23 novembre  2015,  con  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  ha  rilasciato  il   proprio   nulla   osta
all'ulteriore corso dello  schema  di  regolamento,  subordinatamente
alla valutazione, da parte del Dipartimento per le politiche europee,
della  rispondenza  di  quanto  rappresentato  dal  Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   rispetto   alle   informazioni
supplementari richieste dalla Commissione europea in sede di notifica
del medesimo provvedimento; 
  Vista la nota-pec del 1° dicembre 2015 con cui il Dipartimento  per
le  politiche  europee  ha   attestato   che   la   valutazione   del
provvedimento notificato alla Commissione europea sia stata portata a
termine positivamente; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Norme tecniche 
 
  1. Sono approvate le «Norme tecniche regolamentari  in  materia  di
revisioni  periodiche,  di  adeguamenti   tecnici   e   di   varianti
costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di
persone», di  cui  all'Allegato  tecnico  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 753, reca: «Nuove norme  in  materia  di  polizia,
          sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e  di
          altri servizi di trasporto.». 
              -   Si  riporta  il  testo  dell'articolo  31-bis   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
              «Art. 31-bis. (Operativita' degli impianti a  fune).  -
          1.  I  termini  previsti  dal  paragrafo  3.1  delle  norme
          regolamentari di cui al decreto del Ministro dei  trasporti
          2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  26
          del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica
          complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano
          ai medesimi impianti che risultano positivi alle  verifiche
          effettuate dai competenti  uffici  ministeriali  secondo  i
          criteri   definiti   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
              2. Nelle more dell'emanazione del decreto  ministeriale
          di cui al comma  1,  gli  impianti  la  cui  vita  tecnica,
          compresa  l'eventuale  proroga   prevista   dalle   vigenti
          disposizioni di legge, non e' scaduta possono godere di una
          proroga di un anno, previa verifica della loro idoneita' ai
          fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti
          uffici ministeriali. 
              3. Possono godere dei benefici di cui ai commi  1  e  2
          anche  gli  impianti  la   cui   vita   tecnica,   compresa
          l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni  di
          legge, e' scaduta da non  oltre  due  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, previa verifica della loro idoneita' ai fini della
          sicurezza dell'esercizio, da parte  dei  competenti  uffici
          ministeriali.».