IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350  e
successive   modificazioni   ed    integrazioni,    che    istituisce
l'addizionale comunale sui  diritti  d'imbarco  di  passeggeri  sugli
aeromobili; 
  Visto l'art. 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio  2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,
come modificato dall'art. 13, comma 21, lettera b) del  decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla  legge
21 febbraio 2014, n. 9, che  incrementa  l'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco di tre euro a passeggero, destinandoli fino al  31
dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale  per  il  sostegno  del
reddito e dell'occupazione e della riconversione  e  riqualificazione
del personale del  settore  del  trasporto  aereo,  istituito  presso
l'INPS ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004,  n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre  2004,  n.
291; 
  Visto l'art. 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  che
prevede il riversamento alla gestione degli interventi  assistenziali
e di sostegno  alle  gestioni  previdenziali  dell'INPS  delle  somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale  sui  diritti  di
imbarco di cui all'art.  6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 47, lettera  c)  della  richiamata  legge  28
giugno 2012, n. 92, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  abroga  il
citato  art.  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.   249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,
che istituisce il Fondo  speciale  per  il  sostegno  del  reddito  e
dell'occupazione  e  della  riconversione  e   riqualificazione   del
personale del settore del trasporto aereo; 
  Visto l'art. 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che  ,
a decorrere dal 1° luglio 2013, incrementa di ulteriori  due  euro  a
passeggero imbarcato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di
passeggeri sugli aeromobili di cui all'art. 2, comma 11, della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, da destinare al citato Fondo  speciale  per
il sostegno del reddito e dell'occupazione e  della  riconversione  e
riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo; 
  Visto l'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che al fine di ridurre il costo a carico  dello  Stato  del  servizio
antincendi negli aeroporti, incrementa, a decorrere  dall'anno  2007,
l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art.
2, comma 11, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni, di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato; 
  Visto l'art. 14, comma 14, lettera a) del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122,  che  ha  istituito  un'addizionale  commissariale  sui
diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza  dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad  un  massimo  di  1  euro  per
passeggero; 
  Visto l'art. 13, comma 16, del richiamato decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014,  n.  9,  che  prevede  che  l'addizionale  comunale,  istituita
dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  ed  i
successivi  incrementi  disposti  dall'art.  2,  comma   5-bis,   del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con  modificazioni,
legge 27 ottobre 2008, n. 166, dall'art. 1, comma 1328,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 4, comma  75,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri  in  transito  negli
scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici; 
  Visto il comma  17,  del  sopracitato  art.  13,  che  prevede  che
l'addizionale Commissariale per Roma Capitale  di  cui  all'art.  14,
comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  continua  ad
applicarsi a tutti i passeggeri con voli  originanti  e  in  transito
negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di  quelli  in
transito aventi origine e destinazione domestica; 
  Visto l'art. 13, comma 21, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, che all'art. 2 della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  introduce  al
comma 47 il termine del  1°  gennaio  2019  in  sostituzione  del  1°
gennaio 2016 e al comma  48  il  termine  del  31  dicembre  2018  in
sostituzione del 31 dicembre 2015; 
  Visto l'art. 13, comma 22, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, che abroga la lettera c) del citato  l'art.  3,  comma  47,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9 che prevede che "All'onere derivante  dall'applicazione  del  comma
21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,  2017  e
2018,   si   provvede   mediante   il    corrispondente    incremento
dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui  all'art.  2,
comma 11,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
modificazioni,  da  destinare  all'INPS.  La  misura  dell'incremento
dell'addizionale  comunale  sui  diritti  d'imbarco  e'  fissata  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi
entro  il  31  ottobre  2015,  alla  cui  adozione   e'   subordinata
l'efficacia della disposizione di cui al comma 21"; 
  Considerato che, per effetto  delle  sopracitate  disposizioni,  il
fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2004, n. 291 continua ad operare fino al 2018; 
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   procedere   alla   definizione
dell'incremento dell'addizionale con riferimento agli anni 2016, 2017
e 2018; 
  Vista la nota prot. n. 105322 dell'8 ottobre  2015,  con  la  quale
l'Ente Nazionale  per  l'aviazione  civile,  acquisite  le  stime  di
traffico dai gestori aeroportuali nazionali  e  tenendo  conto  delle
previsioni   di   traffico   elaborate   dai   principali   organismi
internazionali di settore, ha comunicato che i dati  previsionali  di
passeggeri paganti per l'anno  2015  ammontano  a  71.807.360  e  che
l'incremento di flusso per  gli  anni  2016,  2017  e  2018  e'  pari
rispettivamente a 2,88%,  3,28%  e  3,08%  riferito  a  ciascun  anno
precedente; 
  Ritenuto  opportuno  definire  un   meccanismo   di   aggiornamento
dell'importo  dell'addizionale  anche  in   funzione   del   traffico
passeggeri effettivamente registrato; 
  Sulla proposta della Direzione generale per  gli  aeroporti  ed  il
trasporto aereo, di cui alla nota n. 4135 dell'8/10/2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, la misura dell'incremento dell'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco da destinare all'INPS di cui all'art. 2, comma 11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,  e'
pari a euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno  2017  e  euro
2,34 per l'anno 2018.