IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo
17, comma 1;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, che nel modificare l'articolo
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha previsto che il requisito dei
limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica
attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento;
Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della citata legge n. 2 del
2015, i quali prevedono che con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano
stabiliti parametri fisici unici e omogenei - differenziati
esclusivamente in relazione al sesso maschile e femminile del
candidato - per il reclutamento del personale delle Forze armate e
per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, apportando altresi' le
necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni, recante specifici
limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198,
recante regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli
appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre
2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14
ottobre 2015;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente
nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
b) forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con
dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
c) massa metabolicamente attiva: la percentuale di massa magra
teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con
riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-ter, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. - 4-bis. (Omissis).
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 12 gennaio 2015, n. 2 (Modifica all'articolo
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in
materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2015, n. 17.
- Il testo dell'art. 635 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, e' il seguente:
«Art. 635. (Requisiti generali per il reclutamento) -
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
g) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento
di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e
alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo
restando:
1) quanto previsto dall'articolo 711;
2) la possibilita' di presentare la domanda di
partecipazione al concorso da parte del minore che ha
compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi
esercita la potesta';
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i),
l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del
presente codice o dai singoli bandi, in relazione al
reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui
quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.>>.
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata legge
n. 2 del 2015, e' il seguente:
«Art. 1 - 1. (Omissis).
2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri
della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delegato per le pari opportunita', sono apportate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , le modificazioni
necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma
1 del presente articolo. Lo schema di regolamento e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere
deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo'
essere comunque adottato.
3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e
garantire la parita' di trattamento, il regolamento di cui
al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per
il reclutamento del personale delle Forze armate e per
l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in
relazione al sesso maschile o femminile del candidato;
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento
sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio
1987, n. 411, e successive modificazioni.
4. (Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici), modificato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
ottobre 1987, n. 236.
- Il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003,
n. 198 (Regolamento concernente i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in
possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai
predetti ruoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
agosto 2003, n. 177.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.