L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
codice delle  assicurazioni  private,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 12 maggio  2015,  n.  74  attuativo  della  direttiva  n.
2009/138/CE in materia di accesso ed  esercizio  delle  attivita'  di
assicurazione e riassicurazione  ed,  in  particolare,  gli  articoli
45-bis, 45-sexies, comma 7, 45-terdecies, 66-quater,  206-bis,  commi
1, 2 e 3, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della  Commissione,  del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE  in  materia
di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione e, in particolare, gli articoli 218, 219, 220, 338  e
356 e l'allegato XVII; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione,
del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche  di  attuazione  per
quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'Autorita'
di  vigilanza,   dell'uso   di   parametri   specifici   dell'impresa
conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio; 
  Viste le  Linee  guida  emanate  da  EIOPA  in  tema  di  parametri
specifici dell'impresa; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
 
                               Adotta 
                      il seguente Regolamento: 
 
 
                               INDICE 
 
 
                              Titolo I 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
 
                              Titolo II 
 
 
                                 USP 
 
  Art. 4 (Adozione degli USP) 
 
                               Capo I 
 
 
                    Dati per il calcolo degli USP 
 
  Art. 5 (Standard di qualita' dei dati) 
  Art. 6 (Adozione del giudizio esperto  nella  determinazione  degli
USP) 
  Art. 7 (Aggiustamenti  dei  dati  per  migliorarne  il  livello  di
adeguatezza) 
  Art. 8 (Aggiustamenti dei dati  per  eliminare  gli  effetti  degli
eventi catastrofali) 
  Art.  9  (Aggiustamenti  dei  dati  per  riflettere   gli   accordi
riassicurativi) 
  Art.  10   (Calcolo   del   fattore   di   aggiustamento   per   la
riassicurazione  non  proporzionale  nell'ambito   del   rischio   di
tariffazione) 
 
                               Capo II 
 
 
                 Rispetto dei requisiti nel continuo 
 
  Art. 11 (Rispetto dei requisiti di utilizzo degli USP nel continuo) 
  Art. 12 (Misure correttive) 
 
                              Capo III 
 
 
             Utilizzo degli USP su richiesta dell'IVASS 
 
  Art. 13 (Richiesta di utilizzo degli USP da parte dell'IVASS) 
 
                             Titolo III 
 
 
                                 GSP 
 
  Art. 14 (Istanza di autorizzazione all'uso dei GSP) 
  Art. 15 (Utilizzo dei GSP ai fini del calcolo della solvibilita' di
gruppo) 
  Art. 16 (Utilizzo degli  USP  nel  calcolo  della  solvibilita'  di
gruppo con il metodo della deduzione e aggregazione) 
  Art. 17 (Qualita' dei dati di gruppo) 
 
                              Titolo IV 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  Art. 18 (Entrata in vigore). 
                               Art. 1 
 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente regolamento e'  adottato  ai  sensi  degli  articoli
45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera  s),  e
216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.