IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 18  giugno  2015,  n.  95,  contenente  disposizioni
concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai
fini  dell'attuazione  dello  scambio  automatico   di   informazioni
derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e  il
Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e
da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri; 
  Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 2, 5, commi 6 e  8,  e
6, comma 3, della suddetta legge n. 95 del 2015,  i  quali  prevedono
che con decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite rispettivamente le regole tecniche per la  rilevazione,  la
trasmissione e  la  comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  delle
informazioni di cui al comma 1 del medesimo art.  4,  i  termini  per
l'acquisizione  delle  informazioni  rilevanti  relative   ai   conti
finanziari esistenti al 31 dicembre 2015, le procedure relative  agli
obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonche' le modalita' di
applicazione delle disposizioni contenute nell'indicato art. 6, commi
1 e 2; 
  Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 
  Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione
multilaterale sulla reciproca assistenza  amministrativa  in  materia
fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal
Protocollo del 27 maggio 2010; 
  Vista la legge 10 febbraio 2005,  n.  19,  recante  adesione  della
Repubblica  italiana  alla  Convenzione  concernente   la   reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la
cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con  allegati,  fatta  a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione; 
  Vista la legge  27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra
gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  -
OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in  materia  fiscale,
fatto a Parigi il 27 maggio 2010; 
  Visto    l'Accordo    multilaterale    tra    i    Paesi     membri
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di scambio automatico di informazioni  su  conti  finanziari,
per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio
automatico di informazioni (Common  reporting  standard),  firmato  a
Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni; 
  Visto il modello comune per la  comunicazione  di  informazioni  su
conti  finanziari  in  materia  fiscale  da  parte   di   istituzioni
finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle  rispettive  autorita'
competenti  ai  fini  dello   scambio   automatico   delle   predette
informazioni (Common reporting standard - CRS); 
  Vista la Sezione V, paragrafo 1, del citato accordo  multilaterale,
in cui viene disposto che le  informazioni  scambiate  sono  soggette
alle regole di confidenzialita' e alle  altre  salvaguardie  previste
dalla   Convenzione   multilaterale   sulla   reciproca    assistenza
amministrativa in materia fiscale del 1988, comprese le  disposizioni
che limitano l'utilizzazione delle informazioni scambiate; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
l'attuazione della direttiva 2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
77/799/CEE; 
  Vista la legge 23 novembre 1939, n.  1966,  recante  la  disciplina
delle societa' fiduciarie e di revisione, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 31-bis  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600   del   1973,   il   quale   prevede   che
l'Amministrazione finanziaria provvede  allo  scambio  con  le  altre
Autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea,  delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante  il
testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509,  concernente
l'attuazione della delega conferita  dall'art.  1,  comma  32,  della
legge 24 novembre 1993, n.  537,  in  materia  di  trasformazione  in
persone giuridiche private di enti gestori di forme  obbligatorie  di
previdenza e assistenza, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,  concernente
l'attuazione della delega conferita  dall'art.  2,  comma  25,  della
legge 8 agosto 1995, n.  335,  in  materia  di  tutela  previdenziale
obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma  di  libera
professione, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 aprile  1999,  n.  130,  contenente  disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  concernente
la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di  esecuzione,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali, e in  particolare
gli articoli 13, 24, comma 1, lettera a), 42, 43, comma 1, lettera c)
e 66 del medesimo decreto legislativo; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nell'adunanza del 17 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)   «Giurisdizione   oggetto   di   comunicazione»:    qualsiasi
giurisdizione  estera  che  figura  nell'allegato  «C»  al   presente
decreto. L'allegato  comprende  qualsiasi  Stato  membro  dell'Unione
europea diverso dall'Italia nonche' qualsiasi  giurisdizione  con  la
quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in  base
al quale tale giurisdizione ricevera' le informazioni di cui all'art.
3; 
    b) «Giurisdizione partecipante»: qualsiasi  giurisdizione  estera
che  figura  nell'allegato  «D»  al  presente   decreto.   L'allegato
comprende  qualsiasi  Stato  membro   dell'Unione   europea   diverso
dall'Italia nonche' qualsiasi giurisdizione con la quale  l'Italia  o
l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in  base  al  quale  tale
giurisdizione fornira' le informazioni di cui all'art. 3; 
    c)  «Giurisdizione  estera»:  qualsiasi   giurisdizione   diversa
dall'Italia; 
    d) «Autorita' competente»: l'autorita'  designata  come  tale  da
ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione o partecipante; 
    e)  «Istituzione  finanziaria»:   un'istituzione   di   custodia,
un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento, un'impresa di
assicurazioni specificata indicate alle lettere seguenti; 
    f) «Istituzione di custodia»: ogni  entita'  che  detiene,  quale
parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie  per
conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di
terzi quale parte sostanziale della propria attivita' se  il  reddito
lordo  dell'entita'  attribuibile  alla   detenzione   di   attivita'
finanziarie e servizi finanziari correlati e' pari o superiore al  20
per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra  il
periodo di tre anni che  termina  il  31  dicembre  (ovvero  l'ultimo
giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare)  precedente
all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo  nel
corso del quale l'entita' e' esistita; 
    g) «Istituzione di deposito»: ogni entita' che  accetta  depositi
nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare; 
    h) «Entita' di investimento»: ogni entita': 
      1) che svolge, quale attivita'  economica  principale,  per  un
cliente o per  conto  di  un  cliente,  una  o  piu'  delle  seguenti
attivita' o operazioni: 
        1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario,  valuta
estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici,  valori
mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate, 
        1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio, 
        1.3) altre forme di investimento, amministrazione o  gestione
di attivita' finanziarie o denaro per conto terzi; ovvero 
      2) il cui  reddito  lordo  e'  principalmente  attribuibile  ad
investimenti,   reinvestimenti,   o   negoziazione    di    attivita'
finanziarie, se l'entita' e' gestita da un'istituzione  di  deposito,
un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o
un'entita'  di  investimento  di  cui  al  punto  1)  della  presente
disposizione. 
      Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il  reddito
lordo dell'entita' attribuibile alle attivita' pertinenti e'  pari  o
superiore al 50 per cento del reddito lordo  dell'entita'  nel  corso
del minore tra il periodo di tre anni  che  termina  il  31  dicembre
precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione,  e  il
periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita. 
      Non e' un entita' di investimento  un'entita'  non  finanziaria
attiva che soddisfa una delle condizioni di  cui  alla  lettera  ff),
numeri 4) 5), 6) e 7); 
    i) «Impresa di assicurazioni specificata»: ogni  entita'  che  e'
una impresa  di  assicurazioni,  o  la  holding  di  una  impresa  di
assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i  quali  e'
misurabile un valore maturato o contratti di rendita o e' obbligata a
corrispondere pagamenti in relazione a tali contratti; 
    l) «Attivita' finanziaria»: i valori mobiliari, quote in societa'
di  persone,  merci  quotate,  swap  e  accordi  analoghi,  contratti
assicurativi  o  contratti  di  rendita,   o   qualsiasi   quota   di
partecipazione, inclusi contratti su futures o forward od opzioni, in
valori mobiliari, in societa' di persone, in merci quotate, in  swap,
in contratti di assicurazione o contratti di  rendita.  Sono  esclusi
gli interessi diretti non debitori su beni immobili; 
    m)  «Istituzione  finanziaria  italiana»:  qualsiasi  istituzione
finanziaria residente ai fini fiscali  in  Italia  ad  esclusione  di
qualsiasi stabile  organizzazione  di  tale  istituzione  finanziaria
situata al di fuori dell'Italia, e qualsiasi  stabile  organizzazione
situata in Italia di  un'istituzione  finanziaria  non  residente  in
Italia; 
    n) «Istituzione finanziaria italiana tenuta alla  comunicazione»:
le  seguenti  istituzioni  finanziarie  italiane  che  presentano   i
requisiti di un'istituzione finanziaria di cui alla lettera e): 
      1) le banche; 
      2) le societa' di gestione accentrata di  strumenti  finanziari
di cui all'art. 80 del testo unico delle disposizioni in  materia  di
intermediazione finanziaria (TUF) di cui al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
      3) la societa' Poste italiane SPA, limitatamente  all'attivita'
svolta dal patrimonio separato BancoPosta; 
      4) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); 
      5) le societa' di gestione del risparmio (SGR); 
      6) le imprese di assicurazione che operano in Italia  nei  rami
di cui all'art. 2, comma 1, del codice  delle  assicurazioni  private
(CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche'
le holding di tali imprese che presentano i  requisiti  di  cui  alla
lettera i); 
      7) gli organismi di investimento collettivo del  risparmio  che
presentano i requisiti di cui alla lettera h); 
      8) le societa' fiduciarie di cui all'art. 199 del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' quelle di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; 
      9) gli  istituti  di  moneta  elettronica  e  gli  istituti  di
pagamento di cui agli articoli 114-bis e 114-sexies del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      10) le societa' veicolo di cartolarizzazione di cui alla  legge
30 aprile 1999, n. 130; 
      11) i trust che presentano i requisiti di cui alla lettera f) o
alla lettera h), numero 2), quando, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera o), numero 9), il trust medesimo e'  residente  in  Italia  o
almeno uno dei suoi trustee e'  un'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta alla comunicazione; 
      12) gli emittenti di carte di credito; 
      13)  le  stabili  organizzazioni  situate   in   Italia   delle
istituzioni finanziarie estere che  svolgono  le  medesime  attivita'
svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui
ai numeri precedenti; 
      14)  qualunque  altra  istituzione  finanziaria  italiana   che
presenti i requisiti di cui alle lettere f), g), h) o i); 
    o)   «Istituzione   finanziaria   italiana   non   tenuta    alla
comunicazione»: le seguenti istituzioni: 
      1) il Governo italiano, ogni suddivisione geografica,  politica
o  amministrativa  del  Governo  italiano,  o  ogni  agenzia  o  ente
strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o piu' dei soggetti
precedenti, compreso l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS), nonche' ogni altra entita' statale avente i requisiti di  cui
alla lettera r); 
      2)  un'organizzazione  internazionale  pubblica  istituita   in
Italia  o  una  sede  italiana  di  un'organizzazione  internazionale
pubblica, avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e  immunita'
in quanto organizzazione internazionale ai sensi  di  un  trattato  o
accordo internazionale o ente strumentale dalla stessa istituito  per
il perseguimento, anche indiretto,  dei  propri  scopi  nonche'  ogni
altra organizzazione internazionale avente i requisiti  di  cui  alla
lettera s); 
      3) la Banca d'Italia; 
      4) un fondo pensione ad ampia partecipazione avente i requisiti
di cui alla lettera u); 
      5) un  fondo  pensione  a  partecipazione  ristretta  avente  i
requisiti di cui alla lettera v); 
      6)   un   fondo   pensione   di    un'entita'    statale,    di
un'organizzazione internazionale o di una  banca  centrale  avente  i
requisiti di cui alla lettera z); 
      7) un emittente  qualificato  di  carte  di  credito  avente  i
requisiti di cui alla lettera aa); 
      8) un  veicolo  di  investimento  collettivo  esente  avente  i
requisiti di cui alla lettera bb); 
      9) un trust, nel caso in cui almeno uno  dei  suoi  trustee  e'
un'istituzione  finanziaria   italiana   o   di   una   giurisdizione
partecipante  tenuta  alla  comunicazione   e   fornisce   tutte   le
informazioni che debbono essere comunicate a  norma  dell'art.  3  in
relazione  a  tutti  i  conti  oggetto  di  comunicazione  del  trust
medesimo; 
      10) le istituzioni finanziarie italiane indicate  nell'allegato
«B» al presente decreto; 
    p) «Istituzione finanziaria di una  giurisdizione  partecipante»:
un'istituzione   finanziaria   residente   in    una    giurisdizione
partecipante ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione  della
medesima istituzione che sia situata al di fuori della  giurisdizione
partecipante,  e  qualsiasi  stabile  organizzazione  situata   nella
giurisdizione  partecipante   di   un'istituzione   finanziaria   non
residente nella giurisdizione partecipante; 
    q) «Istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione»:  ogni
istituzione finanziaria che e': 
      1) un'entita' statale, un'organizzazione internazionale  o  una
banca centrale, ad eccezione che per qualsiasi pagamento derivante da
un obbligo connesso a un tipo di  attivita'  finanziaria  commerciale
analoga a quella svolta da un'impresa di  assicurazioni  specificata,
un'istituzione di custodia o un'istituzione di deposito; 
      2) un fondo pensione ad ampia partecipazione, un fondo pensione
a partecipazione ristretta, un fondo pensione di un'entita'  statale,
di un'organizzazione internazionale o di una  banca  centrale,  o  un
emittente qualificato di carte di credito; 
      3) qualsiasi altra entita' definita come tale dalla  rispettiva
giurisdizione  e  che  figura  in  un  elenco  pubblicato  da   detta
giurisdizione ovvero, per gli Stati membri dell'Unione europea, nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
      4) un veicolo di investimento collettivo esente; 
      5) un trust estero, nel caso in cui il  rispettivo  trustee  e'
un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e fornisce tutte
le informazioni che debbono essere comunicate a norma dell'art. 3  in
relazione  a  tutti  i  conti  oggetto  di  comunicazione  del  trust
medesimo; 
    r) «Entita' statale»:  il  governo  di  una  giurisdizione,  ogni
suddivisione politica di una giurisdizione  e  ogni  agenzia  o  ente
strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o piu'
dei  soggetti  precedenti.  Questa  categoria  comprende   le   parti
integranti, le entita' controllate e le suddivisioni politiche di una
giurisdizione come di seguito specificate: 
      1)  una  «parte  integrante»  di  una   giurisdizione   designa
qualsiasi persona,  organizzazione,  agenzia,  ufficio,  fondo,  ente
strumentale o altro organismo  comunque  designato,  che  costituisce
un'autorita'  direttiva  di  detta  giurisdizione.  Gli  utili  netti
dell'autorita' direttiva devono essere accreditati  sul  conto  della
stessa o su altri conti della giurisdizione, e  nessuna  frazione  di
tali utili puo'  maturare  a  beneficio  di  un  privato.  Una  parte
integrante  non  comprende  alcuna  persona   fisica   che   sia   un
rappresentante del governo, un funzionario o  un  amministratore  che
agisce a titolo privato o personale; 
      2) un'«entita' controllata» designa un'entita' che e'  distinta
nella  forma  dalla  giurisdizione  o  che   costituisce   un'entita'
giuridica  distinta,  a  condizione  che  l'entita'  sia  interamente
detenuta  e  controllata  da  una   o   piu'   entita'   governative,
direttamente o attraverso una o piu'  entita'  controllate,  che  gli
utili netti dell'entita' siano accreditati sul conto della  stessa  o
sui conti di una o piu' entita' governative, senza che nessuna  parte
del reddito maturi a beneficio di un  privato  e  che  il  patrimonio
dell'entita' sia attribuito a una o piu' entita' governative in  caso
di scioglimento; 
      3) il reddito non matura a beneficio di privati se questi  sono
i previsti beneficiari di un programma pubblico e  le  attivita'  del
programma  sono  rivolte  a  un  pubblico  di  interesse  generale  o
riguardano l'amministrazione di una parte dell'azione governativa. Il
reddito matura a beneficio  di  privati  se  deriva  dal  ricorso  ad
un'entita' statale allo scopo di esercitare un'attivita' commerciale,
come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre  servizi
finanziari a privati; 
    s)  «Organizzazione  internazionale»:  qualsiasi   organizzazione
internazionale o agenzia  o  ente  strumentale  interamente  detenuto
dalla  stessa.  Questa  categoria  include  qualsiasi  organizzazione
intergovernativa,  compresa  un'organizzazione  sovranazionale,   che
consiste principalmente di governi, che ha concluso un accordo  sulla
sede o un accordo sostanzialmente simile con la  giurisdizione  e  il
cui reddito non matura a beneficio di privati; 
    t)  «Banca  centrale»:  un'istituzione  che  e'   per   legge   o
approvazione governativa la principale autorita', diversa dal governo
della giurisdizione, che emette strumenti destinati a circolare  come
valuta. Tale istituzione puo' includere un ente strumentale  distinto
dal governo della giurisdizione, detenuto o non detenuto, in tutto  o
in parte, dalla giurisdizione; 
    u) «Fondo pensione ad ampia partecipazione»: un  fondo  istituito
per  erogare,  quale  corrispettivo  di  servizi  prestati,  benefici
pensionistici, indennita' di invalidita' o  di  decesso,  oppure  una
combinazione  di  essi,  a  beneficiari  che  sono,  o  sono   stati,
dipendenti, o persone designate da tali dipendenti,  di  uno  o  piu'
datori di lavoro, a condizione che il fondo: 
      1) non abbia un unico beneficiario avente diritto a piu' del  5
per cento dell'attivo del fondo; 
      2) sia soggetto a regolamentazione pubblica  e  a  obblighi  di
comunicazione di informazioni alle autorita' fiscali; e 
      3) soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti: 
        3.1) il fondo e' generalmente esente dall'imposta sui redditi
da  capitale,  o  l'imposizione  di  tali  redditi  e'  differita   o
assoggettata ad un'aliquota ridotta, dato il  suo  status  di  regime
pensionistico; 
        3.2) il fondo riceve almeno il 50 per cento  del  totale  dei
suoi contributi  dai  datori  di  lavoro  che  lo  finanziano,  senza
computare i trasferimenti di attivita' da altri  piani  pensionistici
di cui alla  presente  lettera  u)  nonche'  quelli  da  altri  fondi
pensione di cui alle lettere v) e z) ovvero da conti pensionistici di
cui al comma 2, lettera ee), numero 1); 
        3.3) i prelievi o le distribuzioni dal  fondo,  ad  eccezione
delle distribuzioni di rinnovo ad altri fondi  pensionistici  di  cui
alla presente lettera u) ovvero ad altri fondi pensione di  cui  alle
lettere v) e z) o a conti pensionistici di cui al  comma  2,  lettera
ee), numero 1), sono ammessi solo se si verificano  eventi  specifici
connessi  al  pensionamento,  all'invalidita'  o  al  decesso,  o  si
applicano penalita' a prelievi e distribuzioni  effettuati  prima  di
tali eventi specifici; 
        3.4) i contributi al fondo da parte dei  dipendenti,  diversi
dai contributi di reintegro autorizzati, sono limitati  in  relazione
ai  redditi  da  lavoro  del  dipendente  o  non   possono   superare
annualmente un importo in euro  corrispondente  a  50.000  USD;  tale
importo deve essere determinato applicando le  disposizioni  relative
all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C
della sezione VI dell'allegato «A»; 
    v)  «Fondo  pensione  a  partecipazione  ristretta»:   un   fondo
istituito  per  erogare  benefici  pensionistici  e   indennita'   di
invalidita' o di decesso  a  beneficiari  che  sono,  o  sono  stati,
dipendenti, o persone designate da tali dipendenti,  di  uno  o  piu'
datori  di  lavoro  quale  corrispettivo  di  servizi   prestati,   a
condizione che: 
      1) il fondo abbia meno di 50 partecipanti; 
      2) il fondo sia finanziato da uno o piu' datori di  lavoro  che
non sono entita' di investimento o entita' non finanziarie passive; 
      3) i contributi al fondo del dipendente e del datore di lavoro,
senza computare i trasferimenti di attivita' dai conti  pensionistici
di cui al comma  2,  lettera  ee),  numero  1),  siano  limitati  con
riferimento rispettivamente ai redditi da lavoro e alla remunerazione
del dipendente; 
      4) i partecipanti che non sono residenti nella giurisdizione in
cui e' stabilito il fondo non possano detenere piu' del 20 per  cento
dell'attivo del fondo; e 
      5) il fondo  sia  soggetto  a  regolamentazione  pubblica  e  a
obblighi di comunicazione delle informazioni alle autorita' fiscali; 
    z) «Fondo pensione di un'entita'  statale,  di  un'organizzazione
internazionale o di  una  banca  centrale»:  un  fondo  istituito  da
un'entita' statale, da  un'organizzazione  internazionale  o  da  una
banca centrale per erogare prestazioni pensionistiche e indennita' di
invalidita' o di decesso ai beneficiari o ai partecipanti che sono, o
sono stati, dipendenti, o persone designate da tali dipendenti, o che
non sono, o non sono stati, dipendenti, se le prestazioni  erogate  a
tali beneficiari o partecipanti  sono  il  corrispettivo  di  servizi
personali   eseguiti   per   l'entita'   statale,    l'organizzazione
internazionale o la banca centrale; 
    aa) «Emittente qualificato di carte di  credito»:  un'istituzione
finanziaria che soddisfa i seguenti requisiti: 
      1) e' un'istituzione finanziaria esclusivamente  in  quanto  e'
un'emittente di  carte  di  credito  che  accetta  depositi  solo  in
contropartita di pagamenti del cliente eccedenti il saldo dovuto  per
l'utilizzo della carta  e  tali  pagamenti  non  sono  immediatamente
restituiti al cliente; e 
      2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente  a  tale  data
attua politiche e procedure per  impedire  che  un  cliente  effettui
pagamenti eccedenti il saldo dovuto per l'utilizzo  della  carta  che
superino un importo  in  euro  corrispondente  a  50.000  USD  o  per
assicurare  che  qualsiasi  pagamento  eccedente  tale  importo   sia
rimborsato al cliente entro 60 giorni, in entrambi i casi  applicando
le disposizioni relative all'aggregazione  dei  conti  e  in  materia
valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato  «A».  A
tal fine, il pagamento eccedente di un cliente  non  si  computa  nei
saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti.  Viceversa
si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione
di merci; 
    bb) «Veicolo di investimento collettivo  esente»:  un'entita'  di
investimento  che  e'  regolamentata  come  veicolo  di  investimento
collettivo, a condizione che tutte le quote o azioni nel  veicolo  di
investimento  collettivo  siano  detenute  da  o  attraverso  persone
fisiche o entita' che non  sono  persone  oggetto  di  comunicazione,
escluse  le  entita'  non  finanziarie  passive  aventi  persone  che
esercitano il controllo che sono persone  oggetto  di  comunicazione.
Un'entita' di investimento regolamentata come veicolo di investimento
collettivo  non  perde  la  qualifica  di  veicolo  di   investimento
collettivo esente se ha emesso quote o azioni fisiche nella forma  al
portatore, a condizione che: 
      1) il veicolo di investimento collettivo non  abbia  emesso,  e
non emetta, alcuna quota o azione fisica  nella  forma  al  portatore
dopo il 31 dicembre 2015; 
      2) il veicolo di investimento collettivo  ritiri  tutte  queste
quote o azioni in caso di riscatto; 
      3) il veicolo di investimento collettivo effettui le  procedure
di adeguata  verifica  di  cui  all'allegato  «A»  e  comunichi  ogni
informazione che deve essere comunicata relativamente a tali quote  o
azioni quando queste ultime sono presentate per  il  riscatto  o  per
altro pagamento; e 
      4) il veicolo di investimento collettivo disponga di  politiche
e procedure per garantire che tali quote o azioni siano riscattate  o
immobilizzate al piu' presto, e comunque anteriormente al 1°  gennaio
2018. 
    cc) «Istituzione finanziaria di  una  giurisdizione  partecipante
tenuta alla  comunicazione»:  ogni  istituzione  finanziaria  di  una
giurisdizione partecipante diversa da un'istituzione  finanziaria  di
una giurisdizione partecipante non tenuta alla comunicazione; 
    dd) «Entita'»: una persona giuridica o un  dispositivo  giuridico
quale una societa' di capitali, una societa' di persone, un  trust  o
una fondazione; 
    ee)  «Entita'   non   finanziaria»:   un'entita'   che   non   e'
un'istituzione   finanziaria,   ad   eccezione   di   un'entita'   di
investimento  di  cui  alla  lettera  h),  numero  2),   diversa   da
un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante; 
    ff) «Entita' non finanziaria attiva»: un'entita' non  finanziaria
che soddisfa una delle seguenti condizioni: 
      1) meno del 50 per cento del  reddito  lordo  dell'entita'  non
finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo  di
rendicontazione e' reddito passivo e meno  del  50  per  cento  delle
attivita' detenute dall'entita' non finanziaria nel  corso  dell'anno
solare precedente o altro adeguato periodo  di  rendicontazione  sono
attivita' che producono o sono detenute al fine di  produrre  reddito
passivo; 
      2) il capitale dell'entita'  non  finanziaria  e'  regolarmente
negoziato in un mercato  regolamentato  di  valori  mobiliari  ovvero
l'entita' non finanziaria e' un'entita' collegata  di  un'entita'  il
cui capitale e' regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di
valori mobiliari; 
      3)   l'entita'   non   finanziaria   e'   un'entita'   statale,
un'organizzazione internazionale, una  banca  centrale  o  un'entita'
interamente controllata da uno o piu' di detti soggetti; 
      4) tutte le attivita' dell'entita' non  finanziaria  consistono
essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle  consistenze
dei titoli di una o  piu'  controllate  impegnate  nell'esercizio  di
un'attivita'  economica  o  commerciale  diversa  dall'attivita'   di
un'istituzione finanziaria, e  nella  fornitura  di  finanziamenti  e
servizi ad esse, salvo che un'entita' non sia idonea a questo  status
poiche' funge, o si qualifica, come  un  fondo  di  investimento,  un
fondo di private equity, un fondo di  venture  capital,  un  leverage
buyout fund o altro veicolo di investimento la cui  finalita'  e'  di
acquisire o finanziare societa' per poi  detenere  partecipazioni  in
tali societa' come capitale fisso ai fini di investimento; 
      5) l'entita' non finanziaria non esercita  ancora  un'attivita'
economica e  non  l'ha  esercitata  in  passato,  ma  sta  investendo
capitale in alcune attivita' con l'intento di esercitare un'attivita'
economica diversa da quella  di  un'istituzione  finanziaria,  per  i
primi   ventiquattro   mesi   decorrenti   dalla   data   della   sua
organizzazione iniziale; 
      6)  l'entita'  non  finanziaria  non  e'  stata  un'istituzione
finanziaria  negli  ultimi  cinque  anni  e  sta  liquidando  le  sue
attivita'  o  si  sta  riorganizzando  al  fine   di   continuare   o
ricominciare a operare in un'attivita' economica diversa da quella di
un'istituzione finanziaria; 
      7)  l'entita'  non  finanziaria  si  occupa  principalmente  di
operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto
di entita' collegate che  non  sono  istituzioni  finanziarie  e  non
fornisce servizi di finanziamento o di copertura a  entita'  che  non
siano entita' collegate, a condizione che il gruppo di  tali  entita'
collegate si occupi principalmente di un'attivita' economica  diversa
da quella di un'istituzione finanziaria; 
      8)  l'entita'  non  finanziaria  soddisfa  tutti  i   requisiti
seguenti: 
        8.1) e' costituita e gestita nella giurisdizione di residenza
esclusivamente per finalita' religiose,  caritatevoli,  scientifiche,
artistiche, culturali, sportive o educative; ovvero e'  costituita  e
gestita nella giurisdizione  di  residenza  ed  e'  un'organizzazione
professionale,  un'unione  di  operatori  economici,  una  camera  di
commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o
orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva  esclusivamente
per la promozione dell'assistenza sociale; 
        8.2)  e'  esente  dall'imposta  sul  reddito  nella   propria
giurisdizione di residenza; 
        8.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a  titolo
di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio; 
        8.4) le leggi applicabili nella  giurisdizione  di  residenza
dell'entita' non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entita'  non
finanziaria non consentono che il reddito o  patrimonio  dell'entita'
non finanziaria siano distribuiti  o  destinati  a  beneficio  di  un
privato o di un'entita' non caritatevole, se  non  nell'ambito  degli
scopi di natura caritatevole dell'entita', a titolo di  pagamento  di
una remunerazione congrua per i servizi  resi,  ovvero  a  titolo  di
pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati  dall'entita'
non finanziaria; 
        8.5) le leggi applicabili nella  giurisdizione  di  residenza
dell'entita' non finanziaria o gli atti costitutivi dell'entita'  non
finanziaria  prevedono  che,  all'atto  della  liquidazione  o  dello
scioglimento dell'entita' non finanziaria, tutto  il  suo  patrimonio
sia distribuito ad un'entita' statale o  altra  organizzazione  senza
scopo di lucro, o sia devoluto  al  governo  della  giurisdizione  di
residenza dell'entita' non  finanziaria  o  a  una  sua  suddivisione
politica; 
    gg) «Entita' non finanziaria passiva»: un'entita' non finanziaria
diversa da un'entita' non finanziaria attiva,  ovvero  un'entita'  di
investimento  di  cui  alla  lettera  h),  numero  2),   diversa   da
un'istituzione finanziaria di una giurisdizione partecipante; 
    hh) «Entita' collegata» di un'altra entita': in un gruppo formato
da almeno due entita', se una delle  due  entita'  controlla  l'altra
entita' o se le due entita' sono soggette a controllo comune,  ovvero
nel caso in cui le due entita' sono entita' di  investimento  di  cui
alla lettera h), numero 2), le stesse siano soggette ad una  gestione
comune e tale gestione adempie gli obblighi di adeguata  verifica  in
materia  fiscale  di  cui  all'allegato  «A»  per  tali  entita'   di
investimento.  Ai  fini  della  presente  disposizione  il  controllo
comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del  cinquanta  per
cento dei diritti di voto e del valore di un'entita'. 
  2. Ai fini del presente decreto le seguenti espressioni intendono: 
    a)   «Conto   finanziario»:   un   conto   intrattenuto    presso
un'istituzione finanziaria, ivi compresi i conti di cui alle  lettere
b), e c), nonche' i seguenti: 
      1) nel  caso  di  un'entita'  di  investimento,  le  quote  nel
capitale  di  rischio  o  nel  capitale  di  debito  dell'istituzione
finanziaria, diverse dalle  quote  nel  capitale  di  rischio  o  nel
capitale di debito di un'entita' che e'  un'entita'  di  investimento
unicamente perche' presta consulenza in  materia  di  investimenti  o
gestisce portafogli,  sempreche'  sia  diversa  da  un  organismo  di
investimento collettivo del risparmio; 
      2) nel caso di un'istituzione  finanziaria  non  descritta  nel
numero 1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di  debito
dell'istituzione finanziaria, se la categoria delle  quote  e'  stata
istituita allo scopo di eludere  le  comunicazioni  dovute  ai  sensi
dell'art. 3; 
      3)  qualsiasi  contratto  di  assicurazione  per  il  quale  e'
misurabile un valore maturato e qualsiasi contratto di rendita emesso
da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, ad eccezione dei
contratti di assicurazione di cui all'art. 2, comma  1,  n.  IV,  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonche'  dei  contratti
che consistono in una rendita vitalizia immediata, non trasferibile e
non collegata a investimenti che  e'  emessa  nei  confronti  di  una
persona fisica e prevede la  monetizzazione  di  una  pensione  o  di
un'indennita' di invalidita' prevista in base a un conto  che  e'  un
conto escluso. 
      Non sono considerati conti  finanziari  i  conti  di  cui  alla
lettera ee); 
    b)  «Conto  di  deposito»:  qualsiasi  conto  commerciale,  conto
corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di  deposito
a risparmio, ovvero un conto che e' comprovato da un  certificato  di
deposito, certificato  di  risparmio,  certificato  di  investimento,
certificato  di  debito,  o  altro  strumento  analogo   gestito   da
un'istituzione  finanziaria  nell'ambito  della   propria   ordinaria
attivita' bancaria o similare. Un conto di deposito include anche  un
importo detenuto da un'impresa di  assicurazioni  sulla  base  di  un
contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento  o
accredito dei relativi interessi; 
    c) «Conto di custodia»: un conto,  diverso  da  un  contratto  di
assicurazione o da un contratto di rendita, a beneficio di  un  terzo
che detiene una o piu' attivita' finanziarie,  comprese  le  quote  o
azioni di cui alla lettera a), numero 1, che siano state sottoscritte
tramite o depositate presso altro soggetto che agisce per  conto  del
cliente e in nome proprio; 
    d) «Quota nel capitale di rischio»: nel caso di una  societa'  di
persone che e'  un'istituzione  finanziaria,  una  partecipazione  al
capitale o agli utili della societa' di persone; nel caso di un trust
che costituisce un'istituzione finanziaria, una quota nel capitale di
rischio si considera detenuta da qualsiasi persona  considerata  come
un disponente o beneficiario di tutto o di una  parte  del  trust,  o
qualsiasi altra persona fisica che, in ultima  istanza,  esercita  il
controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto  di  comunicazione
e' considerata un beneficiario di un trust se essa ha il  diritto  di
ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una  distribuzione
obbligatoria o puo'  ricevere,  direttamente  o  indirettamente,  una
distribuzione discrezionale. In quest'ultimo caso,  la  qualifica  di
beneficiario  di  un  trust  e'  presa  in  considerazione   per   le
comunicazioni relative all'anno solare o altro  adeguato  periodo  di
rendicontazione  in  cui  la  distribuzione  viene  effettuata  o  e'
effettuabile; 
    e) «Contratto di assicurazione»:  un  contratto,  diverso  da  un
contratto di rendita, in base  al  quale  l'emittente  si  impegna  a
pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi
mortalita',  morbilita',   infortuni,   responsabilita'   o   rischio
patrimoniale; 
    f)  «Contratto  di  rendita»:  un  contratto  in  base  al  quale
l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo
determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle  aspettative
di vita di una o piu' persone fisiche nonche'  un  contratto  che  si
considera un contratto di rendita in  conformita'  delle  leggi,  dei
regolamenti o della prassi della giurisdizione in cui il contratto e'
stato emesso, e in base al quale l'emittente si impegna a  effettuare
pagamenti per un periodo di anni; 
    g) «Contratto di assicurazione per  il  quale  e'  misurabile  un
valore maturato»: un contratto di assicurazione di cui  alla  lettera
e) nonche' un contratto di capitalizzazione di cui all'art.  179  del
decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  che  ha  un  valore
maturato. Sono esclusi i contratti di riassicurazione risarcitori tra
due imprese di assicurazione nonche'  i  contratti  di  assicurazione
stipulati nel ramo danni di cui all'art. 2,  comma  3,  del  medesimo
decreto legislativo n. 209 del 2005; 
    h) «Valore maturato»: il maggiore tra l'importo che  l'assicurato
ha il diritto di ricevere al momento del riscatto  o  della  disdetta
del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi  commissione
di riscatto o prestito su polizza, e l'importo che l'assicurato  puo'
prendere a prestito in base o in riferimento al contratto.  Nel  caso
in cui non sia previsto un valore di riscatto o di disdetta e non sia
altresi' previsto che l'assicurato possa prendere  a  prestito  alcun
importo in base o con riferimento al contratto, il valore maturato si
assume pari a quello della riserva matematica. Il valore maturato non
comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione: 
      1) unicamente in ragione del  decesso  di  una  persona  fisica
assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita; 
      2) quale indennita' per infortuni o malattia  o  altro  assegno
che  fornisce  un  indennizzo  per  un  danno  economico  subito   al
verificarsi dell'evento assicurato; 
      3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al  netto
del costo degli oneri assicurativi  effettivamente  imposti  o  meno,
sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un  contratto
di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in
seguito ad annullamento  o  disdetta  del  contratto,  riduzione  del
rischio nel corso del periodo effettivo del  contratto,  o  derivante
dalla rettifica di un errore di registrazione  o  di  natura  analoga
riguardante il premio del contratto; 
      4) quale dividendo all'assicurato, diverso da un  dividendo  di
disdetta, purche' il  dividendo  si  riferisca  ad  un  contratto  di
assicurazione ai sensi del quale i  soli  benefici  pagabili  sono  a
titolo di indennita' per infortuni o malattia  o  altro  assegno  che
fornisce un indennizzo per un danno economico subito  al  verificarsi
dell'evento assicurato; 
      5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio  a
deposito per un contratto di  assicurazione  per  cui  il  premio  e'
pagabile almeno annualmente se l'importo del premio anticipato o  del
premio a deposito non supera il successivo premio annuale  dovuto  ai
sensi del contratto; 
    i)  «Contratto  di  assicurazione  di  gruppo  per  il  quale  e'
misurabile un valore maturato»: un contratto di assicurazione per  il
quale e' misurabile un valore maturato che prevede una copertura  per
le persone fisiche che sono affiliate tramite un  datore  di  lavoro,
un'associazione professionale, un sindacato o un'altra associazione o
un altro gruppo e applica un premio a ciascun membro  del  gruppo,  o
membro  di  una  categoria  al  suo  interno,  che   e'   determinato
indipendentemente dalle condizioni di  salute  del  singolo  a  parte
l'eta', il  genere  e  l'eventuale  tabagismo  del  membro,  o  della
categoria di membri, del gruppo; 
    l) «Contratto di rendita di gruppo»: un contratto  di  rendita  i
cui beneficiari sono persone fisiche affiliate tramite un  datore  di
lavoro,  un'associazione  professionale,  un  sindacato  o   un'altra
associazione o un altro gruppo; 
    m)  «Conto  oggetto  di  comunicazione»:  un  conto   finanziario
intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana  tenuta  alla
comunicazione da una o piu' persone oggetto  di  comunicazione  o  da
un'entita' non finanziaria passiva  limitatamente  alle  persone  che
esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione,  a
condizione che sia stato identificato in quanto tale  a  norma  delle
procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'allegato
«A»; 
    n) «Conto  estero»:  un  conto  finanziario  intrattenuto  presso
un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione da  una
o piu' persone residenti  in  una  giurisdizione  estera  diverse  da
persone oggetto di comunicazione  o  da  un'entita'  non  finanziaria
passiva limitatamente alle persone che esercitano  il  controllo  che
sono  residenti  in  una  giurisdizione   estera   diversa   da   una
giurisdizione oggetto di comunicazione; 
    o)  «Persona  oggetto  di  comunicazione»:  una  persona  di  una
giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da:  una  societa'  di
capitali i cui titoli sono  regolarmente  scambiati  su  uno  o  piu'
mercati dei valori mobiliari regolamentati, una societa' di  capitali
che e' un'entita' collegata di una societa' di capitali i cui  titoli
sono  regolarmente  scambiati  su  uno  o  piu'  mercati  dei  valori
mobiliari  regolamentati,   un'entita'   statale,   un'organizzazione
internazionale, una banca centrale, o un'istituzione finanziaria; 
    p) «Persona di una giurisdizione oggetto di  comunicazione»:  una
persona  fisica  o  un'entita'  che   e'   residente   in   qualsiasi
giurisdizione oggetto  di  comunicazione  ai  sensi  della  normativa
fiscale di tale giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era
residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione. A tal  fine,
un'entita' che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali,  come
una societa' di  persone  o  un  analogo  dispositivo  giuridico,  e'
considerata residente nella giurisdizione in cui e'  situata  la  sua
sede di direzione effettiva; 
    q) «Persone che esercitano il controllo»: le persone fisiche  che
esercitano il controllo su un'entita'. Nel  caso  di  un  trust  tale
espressione designa il disponente o i  disponenti,  il  trustee  o  i
trustee,  l'eventuale  protettore  o  gli  eventuali  protettori,  il
beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di  beneficiari,
e ogni altra persona fisica  che,  in  ultima  istanza,  esercita  il
controllo effettivo sul trust; nel caso di un  dispositivo  giuridico
diverso da un trust  si  intendono  persone  che  sono  in  posizioni
equivalenti  o  simili.  L'espressione  «persone  che  esercitano  il
controllo»   deve   essere   interpretata   in   conformita'    delle
raccomandazioni  del  Gruppo  d'Azione   Finanziaria   Internazionale
(GAFI); 
    r) «Numero  di  identificazione  fiscale»  (NIF):  un  codice  di
identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un  equivalente
funzionale; 
    s) «Titolare del conto»: la persona elencata o identificata quale
titolare del conto finanziario da parte dell'istituzione  finanziaria
presso cui e' intrattenuto il conto. Non si  considera  titolare  del
conto  la  persona,  diversa  da  un'istituzione   finanziaria,   che
intrattiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di  un'altra
persona in qualita' di  agente,  custode,  intestatario,  firmatario,
consulente di investimento o intermediario, e si  considera  titolare
del conto la persona nel cui vantaggio o per  conto  della  quale  e'
intrattenuto il conto. Nel caso di un contratto di assicurazione  per
il quale e' misurabile un  valore  maturato  o  di  un  contratto  di
rendita, il titolare del conto e' qualsiasi persona avente diritto di
accedere al valore  maturato  o  a  modificare  il  beneficiario  del
contratto. Se nessuna persona puo'  accedere  al  valore  maturato  o
modificare il beneficiario,  i  titolari  del  conto  sono  tutte  le
persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone  che
abbiano legittimamente titolo al pagamento ai  sensi  del  contratto.
Alla scadenza di un  contratto  di  assicurazione  per  il  quale  e'
misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita,  ciascuna
persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto
e' considerata titolare del conto; 
    t) «Conto preesistente»: uno dei conti seguenti: 
      1) un  conto  finanziario  intrattenuto  presso  un'istituzione
finanziaria italiana tenuta  alla  comunicazione  alla  data  del  31
dicembre 2015; 
      2) qualsiasi conto finanziario di  un  titolare  del  conto,  a
prescindere dalla data in cui tale conto finanziario e' stato aperto,
se: 
        2.1)  il  titolare  del   conto   detiene   altresi'   presso
l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta  alla  comunicazione,  o
presso  un'entita'  collegata   residente   o   situata   in   Italia
dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla  comunicazione,  un
conto finanziario che e' un conto preesistente ai  sensi  del  numero
1); 
        2.2) l'istituzione finanziaria tenuta alla  comunicazione  e,
se del caso,  l'entita'  collegata  residente  o  situata  in  Italia
dell'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta  alla  comunicazione,
considera entrambi i suddetti conti  finanziari,  nonche'  tutti  gli
altri conti finanziari del titolare del conto  che  sono  considerati
come conti preesistenti ai sensi del numero 2), come un  unico  conto
finanziario ai fini dell'ottemperanza agli standard dei requisiti  di
conoscenza di cui alla parte A della sezione VI dell'allegato  «A»  e
ai fini della determinazione del saldo o del valore di uno  qualsiasi
dei detti conti finanziari al momento dell'applicazione delle  soglie
di conto; 
        2.3) relativamente ad un conto finanziario che e' oggetto  di
procedure AML/KYC, all'istituzione finanziaria italiana  tenuta  alla
comunicazione e' permesso ottemperare a tali procedure per  il  conto
finanziario basandosi sulle procedure AML/KYC espletate per il  conto
preesistente di cui al numero 1); e 
        2.4)  l'apertura  del  conto  finanziario  non  richiede   la
fornitura di informazioni sul cliente nuove, aggiuntive o  modificate
da parte del titolare del conto se non ai fini del presente decreto; 
      u)  «Nuovo  conto»:  un  conto  finanziario   detenuto   presso
un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione, aperto
il 1° gennaio 2016  o  successivamente,  a  meno  che  esso  non  sia
considerato come un conto preesistente ai  sensi  della  lettera  t),
numero 2); 
      v)  «Conto  preesistente   di   persona   fisica»:   un   conto
preesistente detenuto da una o piu' persone fisiche; 
      z) «Conto di importo non rilevante»: un conto  preesistente  di
persona fisica il cui saldo o valore aggregato al  31  dicembre  2015
non superi un importo in euro corrispondente a 1.000.000 USD; 
      aa) «Conto di importo  rilevante»:  un  conto  preesistente  di
persona fisica il cui saldo o valore aggregato al 31 dicembre 2015  o
al 31 dicembre di un anno  successivo,  superi  un  importo  in  euro
corrispondente a 1.000.000 USD; 
      bb) «Nuovo conto di persona fisica»: un nuovo conto detenuto da
una o piu' persone fisiche; 
      cc) «Conto preesistente  di  entita'»:  un  conto  preesistente
detenuto da una o piu' entita'; 
      dd) «Nuovo conto di entita'»: un nuovo conto detenuto da una  o
piu' entita'; 
      ee) «Conto escluso»: uno dei seguenti conti: 
        1) un conto pensionistico che soddisfi i seguenti requisiti: 
          1.1) il conto e' soggetto  a  regolamentazione  come  conto
pensionistico individuale o fa parte di un piano pensione  registrato
o  regolamentato  per  l'accantonamento  di  benefici  pensionistici,
comprese indennita' di invalidita' o di decesso; 
          1.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato
ovvero i versamenti effettuati sul conto,  che  sarebbero  altrimenti
soggetti a imposta, sono deducibili o detratti dal reddito lordo  del
titolare del conto o  sono  soggetti  a  un'aliquota  ridotta,  o  la
tassazione del reddito da capitale derivante dal conto e' differita o
e' effettuata con un'aliquota ridotta; 
          1.3) e' prevista  la  comunicazione  di  informazioni  alle
autorita' fiscali riguardo al conto; 
          1.4) i prelievi sono subordinati al raggiungimento  di  una
determinata eta' pensionabile, all'invalidita' o  al  decesso,  o  si
applicano penalita' in caso di  prelievi  effettuati  prima  di  tali
eventi; e 
          1.5) alternativamente: i contributi annui sono  limitati  a
un importo in euro pari o inferiore a 50.000 USD;  ovvero  vi  e'  un
limite massimo pari o inferiore a un importo in euro corrispondente a
1.000.000 USD per i contributi versabili sul  conto  nell'arco  della
vita. In entrambi  i  casi  si  applicano  le  disposizioni  relative
all'aggregazione dei conti e in materia valutaria di cui alla parte C
della  sezione  VI  dell'allegato  «A».  Un  conto  finanziario   che
altrimenti soddisfa il requisito di cui al presente numero 1.5),  non
cessa di soddisfare tale requisito unicamente in quanto puo' ricevere
attivita' o fondi trasferiti da  uno  o  piu'  conti  finanziari  che
soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera numeri 1) o 2)  o
da uno o piu' fondi pensione che soddisfano i  requisiti  di  cui  al
comma 1, lettere u), v) e z); 
        2) un conto che soddisfi i seguenti requisiti: 
          2.1)  il   conto   e'   regolamentato   come   un   veicolo
d'investimento a fini non pensionistici ed e' regolarmente  scambiato
su un mercato regolamentato  di  valori  mobiliari,  o  il  conto  e'
regolamentato come meccanismo di risparmio a fini non pensionistici; 
          2.2) il conto beneficia di un trattamento fiscale agevolato
ovvero i versamenti effettuati sul conto,  che  sarebbero  altrimenti
soggetti a imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito  lordo  del
titolare del conto o  sono  soggetti  a  un'aliquota  ridotta,  o  la
tassazione del reddito da capitale derivante dal conto e' differita o
e' effettuata con un'aliquota ridotta; 
          2.3) i prelievi  sono  subordinati  al  soddisfacimento  di
determinati  criteri  coerenti  con  la  finalita'   del   conto   di
investimento  o  di  risparmio,  quali  l'erogazione  di  prestazioni
educative  o  mediche,  o  sono  applicate  penalita'   ai   prelievi
effettuati prima che tali criteri siano soddisfatti; e 
          2.4) i contributi annui sono limitati a  importi  uguali  o
inferiori a un ammontare in euro  corrispondente  a  50.000  USD,  in
applicazione delle disposizioni relative all'aggregazione dei conti e
in  materia  valutaria  di  cui  alla  parte  C  della   sezione   VI
dell'allegato «A». Un conto finanziario che  altrimenti  soddisfa  il
requisito di cui al presente numero 2.4),  non  cessa  di  soddisfare
tale requisito unicamente in quanto puo' ricevere attivita'  o  fondi
trasferiti da uno o piu' conti finanziari che soddisfano i  requisiti
di cui alla presente lettera, numeri 1) o 2) o da uno  o  piu'  fondi
pensionistici che soddisfano i requisiti di cui al comma  1,  lettere
u), v) e z); 
        3) un contratto di  assicurazione  vita  con  un  periodo  di
copertura che termina prima che l'assicurato raggiunga l'eta'  di  90
anni, a condizione che il contratto soddisfi i seguenti requisiti: 
          3.1) sono dovuti premi periodici, non decrescenti nel tempo
e da versare almeno annualmente fino alla data anteriore fra la  data
in cui termina il contratto e la data in cui l'assicurato  compie  90
anni; 
          3.2) la prestazione  contrattuale  non  e'  accessibile  da
alcuna persona, mediante prelievo, prestito o altro, senza porre fine
al contratto stesso; 
          3.3) l'importo, ad esclusione dell'indennita'  di  decesso,
da versare in seguito ad annullamento o disdetta  del  contratto  non
puo' essere superiore al valore aggregato dei  premi  pagati  per  il
contratto, al netto della somma di mortalita' e  morbilita'  e  delle
spese, effettivamente addebitate o meno, per il periodo o  i  periodi
di durata del  contratto  e  degli  eventuali  importi  pagati  prima
dell'annullamento o della disdetta del contratto; e 
          3.4) il contratto non e'  detenuto  da  un  beneficiario  a
titolo oneroso; 
        4) un conto di pertinenza di un asse ereditario, a condizione
che la documentazione di tale conto includa una copia  di  testamento
del de cuius o il certificato di morte; 
        5) un conto aperto in relazione a: 
          5.1) un'ordinanza o una sentenza giudiziaria; 
          5.2) la vendita, lo scambio o la locazione di beni immobili
o mobili, a condizione che il conto soddisfi i seguenti requisiti: 
          i)  il  conto  e'  finanziato  unicamente  con  una   quota
anticipata,  una  caparra,  un  deposito  di  ammontare  adeguato   a
garantire un obbligo direttamente connesso  alla  transazione,  o  un
pagamento  simile,  o  e'  finanziato   con   attivita'   finanziarie
depositate sul conto in relazione alla vendita, allo scambio  o  alla
locazione del bene; 
          ii)  il  conto  e'  aperto  e  utilizzato  unicamente   per
garantire l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo  di  acquisto
del bene, l'obbligo del venditore di pagare passivita' potenziali,  o
l'obbligo del locatore o del  locatario  di  pagare  eventuali  danni
relativi al bene locato come previsto nel contratto di locazione; 
          iii) le attivita' detenute nel conto, compreso  il  reddito
da esse ricavato, saranno pagate o altrimenti distribuite a vantaggio
dell'acquirente,  del  venditore,  del  locatore  o  del   locatario,
compreso per soddisfarne gli  obblighi,  al  momento  della  vendita,
dello scambio o della restituzione del  bene,  o  alla  scadenza  del
contratto di locazione; 
          iv) il conto non e' un conto a margine o  un  conto  simile
aperto in relazione alla  vendita  o  allo  scambio  di  un'attivita'
finanzia; e 
          v) il conto non e' associato a un conto di  cui  al  numero
6); 
          5.3) l'obbligo di un'istituzione finanziaria  che  finanzia
un prestito garantito da un bene immobile di  accantonare  una  parte
del pagamento con  l'unico  obiettivo  di  facilitare  il  successivo
pagamento di imposte o assicurazioni relative al bene immobile; 
          5.4) l'obbligo di un'istituzione finanziaria esclusivamente
al fine di facilitare il successivo pagamento di imposte; 
        6) un conto di deposito che soddisfi i seguenti requisiti: 
          6.1) il conto esiste esclusivamente in  quanto  un  cliente
effettua un pagamento eccedente il saldo dovuto per l'utilizzo di una
carta di credito o di un altro meccanismo di credito rinnovabile e il
pagamento in eccesso non e' immediatamente restituito al cliente; e 
          6.2) a partire dal 1° gennaio 2016 o anteriormente  a  tale
data  l'istituzione  finanziaria  attua  politiche  e  procedure  per
impedire che un cliente effettui pagamenti eccedenti  un  importo  in
euro corrispondente a 50.000  USD  o  per  assicurare  che  qualsiasi
pagamento di un cliente eccedente  tale  importo  sia  rimborsato  al
cliente  entro  60  giorni,  in  entrambi  i   casi   applicando   le
disposizioni  relative  all'aggregazione  dei  conti  e  in   materia
valutaria di cui alla parte C della sezione VI dell'allegato  «A».  A
tal fine, il pagamento eccedente di un cliente  non  si  computa  nei
saldi a credito se riferibile a contestazioni di addebiti.  Viceversa
si computano le compensazioni a credito risultanti dalla restituzione
di merci; 
        7) i conti esclusi indicati  nell'allegato  «B»  al  presente
decreto; 
      ff) «Procedure AML/KYC»:  le  procedure  di  adeguata  verifica
della clientela previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, nonche' dai provvedimenti della Banca d'Italia e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      gg) «Prove documentali»: uno dei documenti seguenti: 
        1) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico
autorizzato della giurisdizione in cui il beneficiario dei  pagamenti
afferma di essere residente; 
        2)  con  riferimento  a  una  persona  fisica,  un  documento
d'identita'  valido  rilasciato  da  un  ente  pubblico  autorizzato,
contenente il nome della  persona  fisica  e  che  viene  comunemente
utilizzato ai fini identificativi; 
        3) con riferimento a un'entita', la documentazione  ufficiale
rilasciata  da  un  ente  pubblico,   contenente   la   denominazione
dell'entita' nonche' l'indirizzo  della  sua  sede  principale  nella
giurisdizione di cui l'entita' dichiara di essere residente ovvero la
giurisdizione in cui l'entita'  stessa  e'  legalmente  costituita  o
organizzata; 
        4)  i  bilanci  sottoposti  a   revisione,   le   informative
commerciali ai  terzi,  le  istanze  di  fallimento  o  le  relazioni
dell'autorita' di regolamentazione del mercato mobiliare. 
      Per  quanto  riguarda  i  conti  preesistenti  di  entita',  le
istituzioni finanziarie italiane tenute  alla  comunicazione  possono
utilizzare come prove documentali qualsiasi classificazione contenuta
nei loro registri riguardante il titolare del  conto  determinata  in
base  a  un  sistema  standardizzato  di  codificazione  industriale,
registrata  dall'istituzione   finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione secondo le sue consuete pratiche  commerciali  ai  fini
delle procedure AML/ KYC o per altre finalita' di legge,  diverse  da
quelle fiscali, e applicata da detta istituzione finanziaria italiana
tenuta  alla  comunicazione   prima   della   data   utilizzata   per
classificare  il  conto  finanziario  come  conto   preesistente,   a
condizione  che  l'istituzione  finanziaria  italiana   tenuta   alla
comunicazione non sia  a  conoscenza  o  abbia  motivo  di  essere  a
conoscenza che tale classificazione e' inesatta o inattendibile.  Per
sistema standardizzato di codificazione  industriale  si  intende  un
sistema di codificazione utilizzato allo  scopo  di  classificare  le
imprese in base alla tipologia di attivita' esercitata per  finalita'
diverse da quelle fiscali; 
      hh)  «Responsabile  del  rapporto»:  un  funzionario  o   altro
dipendente  della  istituzione  finanziaria  italiana   tenuta   alla
comunicazione  a  cui  detta  istituzione  ha   assegnato   su   base
continuativa la responsabilita' di seguire uno  o  piu'  titolari  di
conti con saldo o valore che superi un importo in euro corrispondente
a 1.000.000 USD, ai  quali  fornisce  consulenza  o  altri  eventuali
attivita' di servizio e assistenza. Ai fini del calcolo del  predetto
saldo o valore, si applicano le regole per l'aggregazione  del  saldo
del conto e in materia valutaria di cui alla  Sezione  VI,  parte  C,
dell'allegato «A».