Estratto determina V&A n. 2315 del 4 dicembre 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E' autorizzato il rinnovo dell'AIC  del  medicinale:  FMS∗CALCIUM
FLUORATUM COMPLEX nella forma e confezione: "gocce orali, soluzione "
flacone in vetro con contagocce da 30 ml, alle condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: OmeoPiacenza S.R.L  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in via G. Natta, n. 28, cap. 29010 - Pontenure  (PC),  Codice
fiscale 01026400331 
    Tipologia medicinale: complesso 
    Confezione: AIC n° 043445016 (in base 10) 19FUSS  (in  base  32)-
"gocce orali, soluzione " flacone in vetro con contagocce da 30 ml 
    Composizione:  Calcium  Fluoratum  D6,  Calcium  Fluoratum   D12,
Magnesium  Phosphoricum  D6,  Magnesium  Phosphoricum   D12,   Acidum
Silicicum (SILICEA) D6, Acidum Silicicum (Silicea) D12 
    Eccipienti: Etanolo al 41% V/V 
    Validita' del prodotto finito: 5 anni 
    Validita' dopo prima apertura: 6 mesi 
    Produttore del prodotto finito: Alfa Omega s.r.l.,Via Leonardo da
Vinci 57/A, 44034, Copparo (FE) (tutte le fasi di produzione). 
    Sono autorizzati altresi' tutti i dati del dossier  presentato  a
supporto della domanda  di  rinnovo,  non  riportati  nella  presente
determinazione, per i quali, come per i dati sopra  sopraccitati,  e'
onere del titolare dell'AIC presentare domanda di variazione in  caso
di modifiche successive. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: AIC n° 043445016 (in base 10) 19FUSS  (in  base  32)-
"gocce orali, soluzione " flacone in vetro con contagocce da 30 ml 
    Classe di rimborsabilita': C 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: AIC n° 043445016 (in base 10) 19FUSS  (in  base  32)-
"gocce orali, soluzione " flacone in vetro con contagocce da 30 ml  -
Medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP) 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
le etichette conformi al testo allegato alla determinazione,  di  cui
al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. le etichette devono essere redatte in
lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in  commercio  nella
provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il  Titolare  dell'AIC
che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue  estere,  deve
darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere  a  disposizione  la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento  del  rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107
quater, paragrafo 7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.