IL DIRETTORE GENERALE 
                dei sistemi informativi automatizzati 
 
  Visto il decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,  recante  «misure
urgenti in materia fallimentare, civile e  processuale  civile  e  di
organizzazione  e  funzionamento  dell'amministrazione  giudiziaria»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2015, n. 192, s.o.
n. 50); 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n.  132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile  convertito»
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162; 
  Vista la legge 21  gennaio  1994,  n.  53,  recante,  «Facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  recante
«Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  22
febbraio 2010 n. 24; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge n. 16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011,
n. 44 e successive modifiche; 
  Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del  responsabile  per  i
sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia
contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1  del
decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44; 
  Rilevata la necessita' di integrare le specifiche tecniche  di  cui
al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione  a  quanto  disposto
dal comma 3 dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179; 
  Acquisiti i pareri dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Garante
per la protezione dei dati personali; 
 
                               Adotta 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
  Al provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i  sistemi
informativi automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  recante
«Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto  del
Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44», sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  1. All'art. 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti punti: 
  «cc) impronta: la sequenza di simboli  binari  (bit)  di  lunghezza
predefinita  generata  mediante  l'applicazione  di   una   opportuna
funzione di hash. 
  dd) funzione di hash: una funzione matematica che genera, a partire
da un documento informatico, una impronta in modo tale che risulti di
fatto impossibile, a partire  da  questa,  ricostruire  il  documento
informatico originario  e  generare  impronte  uguali  a  partire  da
documenti informatici differenti.». 
  2. All'art. 14 e' aggiunto il seguente comma: 
    «11. La busta telematica e' conservata nel sistema documentale di
cui all'art. 11 comma 2.». 
  3. Dopo l'art. 19-bis e' aggiunto il seguente articolo: 
    «Art. 19-ter (Modalita' dell'attestazione di conformita'  apposta
su un documento informatico separato). - 1. Quando si deve  procedere
ad attestare la conformita'  di  una  copia  informatica,  anche  per
immagine,  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  16-undecies   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione e'  inserita  in
un documento informatico in formato  PDF  e  contiene  una  sintetica
descrizione del documento di cui si  sta  attestando  la  conformita'
nonche'  il  relativo  nome  del  file.  Il   documento   informatico
contenente l'attestazione e' sottoscritto  dal  soggetto  che  compie
l'attestazione con firma digitale  o  firma  elettronica  qualificata
secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2. 
      2. Se la copia informatica e' destinata  ad  essere  depositata
secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge  29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni  dalla  legge  22
febbraio  2010,  n.   24,   il   documento   informatico   contenente
l'attestazione e' inserito come allegato nella "busta telematica"  di
cui all'art. 14; i  dati  identificativi  del  documento  informatico
contenente  l'attestazione,  nonche'  del  documento  cui   essa   si
riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui  all'art.
12, comma 1, lettera e. 
      3. Se la copia informatica e' destinata ad essere notificata ai
sensi dell'art. 3-bis  della  legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  gli
elementi indicati al primo comma, sono inseriti  nella  relazione  di
notificazione. 
      4. Nelle  ipotesi  diverse  dai  commi  2  e  3,  se  la  copia
informatica  e'  destinata  ad   essere   trasmessa   tramite   posta
elettronica certificata, l'attestazione di  cui  al  primo  comma  e'
inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 
      5. In ogni altra  ipotesi,  l'attestazione  di  conformita'  e'
inserita in un documento informatico  in  formato  PDF  contenente  i
medesimi elementi di cui al primo  comma,  l'impronta  del  documento
informatico di cui si sta attestando la conformita' e il  riferimento
temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre  2014.  Il  documento  informatico
contenente l'attestazione e' sottoscritto  dal  soggetto  che  compie
l'attestazione con firma digitale o  firma  elettronica  qualificata.
L'impronta del documento puo' essere omessa in tutte  le  ipotesi  in
cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformita'
e' inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in  una
struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilita' del  suo
contenuto. 
      6. L'attestazione di conformita' di  cui  ai  commi  precedenti
puo' anche riferirsi a piu' documenti informatici.».