LA CORTE DEI CONTI Nell'Adunanza del 30 novembre 2015; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e successive modificazioni; Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148-bis del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42 e s.m.i.; Vista la legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2014, con il quale e' stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2015, con il quale e' stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2015; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito dal 1° maggio al 30 luglio 2015 e al 30 settembre 2015 per le province, le citta' metropolitane e gli enti locali della Regione siciliana; Viste le proprie deliberazioni n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR, con le quali si e' ritenuto di non procedere all'adozione dei questionari annessi alle Linee guida enti locali per i bilanci di previsione relativi agli esercizi 2013 e 2014 e con le quali sono state fornite agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali indicazioni per una gestione dell'esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza, invitando gli stessi organi di revisione ad effettuare, in particolare, verifiche su alcuni aspetti della suddetta gestione provvisoria; Viste le proprie deliberazioni n. 4/2015/INPR e n. 13/2015/INPR, con le quali sono state rispettivamente dettate "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita' delle Regioni e degli Enti locali" ed approvate le "Linee guida ed i relativi questionari per la predisposizione della relazione sul rendiconto 2014"; Vista la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono state integrate le Linee guida enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005, in ordine all'utilizzo della cassa vincolata per temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL; Vista l'esigenza di acquisire ulteriori indicazioni per quanto riguarda la fase di avvio della contabilita' armonizzata, con particolare riferimento alla redazione dei bilanci di previsione 2015, in collegamento anche con le risultanze dei rendiconti 2014; Vista la nota n. 6249 del 24 novembre 2015, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 30 novembre 2015; Uditi i relatori, Presidente di Sezione Mario Falcucci ed i Consiglieri Rinieri Ferone e Paola Cosa; Premesso L'esercizio 2015, prossimo alla conclusione, costituisce anno cruciale per la tenuta dei conti della finanza locale, interessata, da un lato, dall'introduzione di ulteriori misure restrittive e, dall'altro, dall'avvio del processo di armonizzazione contabile. Inoltre, il d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, intervenuto a meta' esercizio, ha innovato in maniera significativa la disciplina del patto di stabilita' interno 2015 ed ha introdotto misure di "alleggerimento" delle gestioni prevedendo, tra quelle piu' significative, l'impiego, senza vincoli di destinazione, delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilita' mediante utilizzo dell'accantonamento per la restituzione delle anticipazioni di liquidita' ottenute a valere sulle risorse stanziate con il decreto-legge n. 35/2013 e norme successive. Occorre richiamare anche le speciali disposizioni concernenti il bilancio 2015 delle Province e Citta' metropolitane che richiedono, per le medesime, l'approvazione del solo bilancio autorizzatorio annuale 2015 (rimanendo triennale il solo bilancio conoscitivo, redatto secondo gli schemi di cui al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) e consentono, ai fini dell'equilibrio della gestione 2015, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo "destinato". In considerazione del fatto che, anche nel 2015, si e' verificato il fenomeno di un protratto periodo di esercizio provvisorio (30 luglio per i Comuni e 30 settembre per Province, Citta' metropolitane ed enti locali della Regione siciliana), si evidenzia la necessita' di recuperare elementi conoscitivi fondamentali, utili al monitoraggio dei conti del 2015, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di strutturale tenuta dei conti e della salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa. In tale prospettiva si pone l'emanazione di specifici indirizzi; incentrati sulla disciplina del fondo pluriennale vincolato, sulla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilita', sulla gestione di cassa e, in generale, sull'effettivo mantenimento degli equilibri di bilancio, anche in vista dell'introduzione del pareggio di bilancio. Al conseguimento di tale obiettivo si lega in buona misura il recupero della credibilita' ed affidabilita' dei dati esposti nei documenti contabili degli enti locali e, conseguentemente, dei conti dello specifico sotto-settore del conto consolidato della pubblica amministrazione. Considerato Anche per l'esercizio 2015, come si e' anticipato, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali e' stato differito, con tre consecutivi decreti ministeriali, sino al 30 luglio 2015; termine ulteriormente prorogato, al 30 settembre 2015, per le Province, le citta' metropolitane e gli enti locali della Regione siciliana. La generale condizione di precarieta' degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali - anche a causa delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi tempi - si e' venuta accentuando. A cio' si aggiunga che il differimento del termine di approvazione dei bilanci indebolisce il ruolo degli strumenti di programmazione, che dovrebbero essere adottati in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio. In tal modo, perde di efficacia l'essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio. La gestione finanziaria e', infatti, condizionata dal rispetto di tale vincolo, che definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed e' strumento fondamentale di garanzia per il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio ritualmente deliberato non consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio riguardo ai singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonche' sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance. In presenza del gia' approvato slittamento dei termini per l'adozione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 (al 31 dicembre 2015), della nota di aggiornamento al D.U.P. (al 28 febbraio 2016) e del bilancio di previsione 2016-2018 (al 31 marzo 2016), non puo' che ribadirsi l'esigenza che siano effettivamente rispettati i tempi previsti per l'approvazione degli strumenti di programmazione compreso il bilancio di previsione, essenziali per il corretto svolgersi delle fasi del ciclo di bilancio, anche ai fini della sana gestione delle risorse. L'osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione assume, peraltro, maggiore cogenza in vista, soprattutto, dell'obbligo del pareggio di bilancio, previsto dalla legge n. 243/2012 (legge rinforzata). Con la deliberazione n. 4/2015/INPR, richiamata nel preambolo, la Sezione delle autonomie ha dettato "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita' di Regioni ed enti locali". Il "focus" e' stato posto sul "riaccertamento straordinario dei residui" che costituisce il punto di snodo essenziale per l'avvio del processo di armonizzazione contabile. Lo slittamento di tale adempimento a giugno 2015, rispetto all'originaria previsione (che ne stabiliva la contestualita' con l'approvazione del rendiconto), l'allungamento del periodo di esercizio provvisorio, le protratte incertezze sulla corretta quantificazione delle previsioni di entrata, le problematiche legate alla costruzione del bilancio secondo i nuovi parametri normativi, inducono la Sezione ad emanare una pronuncia sui profili salienti del bilancio armonizzato per individuare i criteri di valutazione del livello di adeguatezza alle predette novita' normative. La pronuncia e' corredata di questionari semplificati, allo scopo di acquisire gli elementi informativi essenziali per il monitoraggio della tenuta effettiva dei conti, anche alla luce del percorso verso il pareggio di bilancio. Per le province, in ragione del loro particolare stato di precarieta' finanziaria, vengono individuati appositi quesiti volti a verificare la sussistenza degli equilibri nelle previsioni 2015. Le analisi sono finalizzate alla verifica della congruita' della formazione del fondo pluriennale vincolato; della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'; della esatta imputazione a bilancio delle anticipazioni di liquidita' per i pagamenti dei debiti arretrati ex d.l. n. 35/2013, nonche', piu' in generale, di una coerente programmazione e gestione di cassa. Delibera di adottare le unite linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015, anche in relazione alle risultanze dei rendiconti 2014, nel contesto della contabilita' armonizzata (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126). Tali indirizzi costituiscono parte integrante della presente deliberazione, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sono volti a verificare la corretta determinazione e la salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa. Di procedere all'adozione di questionari semplificati sul bilancio di previsione 2015, strettamente connessi ai temi trattati nel documento allegato. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti e a compilare i relativi questionari. Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti presso gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilita' con gli specifici ordinamenti. Dispone che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro dell'interno e al Ministro dell'economia e delle finanze. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 30 novembre 2015. Il Presidente/Relatore: Falcucci I Relatori: Ferone - Cosa Depositata in segreteria il 16 dicembre 2015 Il dirigente: Prozzo