LA CORTE DEI CONTI 
 
  Nell'Adunanza del 30 novembre 2015; 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Vista la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1,  che  ha
introdotto  il  principio  del  pareggio  di  bilancio  nella   Carta
costituzionale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio,  ai  sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  (TUEL)  e
successive modificazioni; 
  Visti gli articoli da 147 a 147-quinquies, 148 e 148-bis del  TUEL,
come modificati dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213; 
  Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31  dicembre
la data di approvazione del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
successivo. 
  Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 (finanziaria 2006); 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009,  n.
42 e s.m.i.; 
  Vista la legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
  Visto  il  Regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite  in
data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  24  dicembre  2014,
con il quale e' stato differito al 31 marzo 2015 il  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo  2015,  con
il quale e' stato differito  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio  2015  con
il quale il termine per la deliberazione del bilancio  di  previsione
da parte degli enti locali e' stato ulteriormente  differito  dal  1°
maggio al 30 luglio 2015 e al 30 settembre 2015 per le  province,  le
citta' metropolitane e gli enti locali della Regione siciliana; 
  Viste le proprie deliberazioni n. 23/2013/INPR e  n.  18/2014/INPR,
con le quali  si  e'  ritenuto  di  non  procedere  all'adozione  dei
questionari annessi alle Linee guida enti locali  per  i  bilanci  di
previsione relativi agli esercizi 2013 e 2014 e  con  le  quali  sono
state fornite agli organi di  revisione  economico-finanziaria  degli
enti locali indicazioni per una gestione  dell'esercizio  provvisorio
improntata al principio della prudenza, invitando gli  stessi  organi
di revisione ad  effettuare,  in  particolare,  verifiche  su  alcuni
aspetti della suddetta gestione provvisoria; 
  Viste le proprie deliberazioni n. 4/2015/INPR  e  n.  13/2015/INPR,
con le quali sono state rispettivamente dettate "Linee  di  indirizzo
per il passaggio alla nuova contabilita' delle Regioni e  degli  Enti
locali" ed approvate le "Linee guida ed i relativi questionari per la
predisposizione della relazione sul rendiconto 2014"; 
  Vista la propria deliberazione n. 31/2015/INPR, con cui sono  state
integrate le Linee guida enti locali ai sensi dell'art. 1, commi  166
e ss. della legge n. 266/2005, in  ordine  all'utilizzo  della  cassa
vincolata per temporanee esigenze correnti, ai  sensi  dell'art.  195
del TUEL; 
  Vista l'esigenza di  acquisire  ulteriori  indicazioni  per  quanto
riguarda  la  fase  di  avvio  della  contabilita'  armonizzata,  con
particolare riferimento alla  redazione  dei  bilanci  di  previsione
2015, in collegamento anche con le risultanze dei rendiconti 2014; 
  Vista la nota n. 6249  del  24  novembre  2015,  con  la  quale  il
Presidente della Corte  dei  conti  ha  convocato  la  Sezione  delle
autonomie per l'adunanza del giorno 30 novembre 2015; 
  Uditi i  relatori,  Presidente  di  Sezione  Mario  Falcucci  ed  i
Consiglieri Rinieri Ferone e Paola Cosa; 
 
                              Premesso 
 
  L'esercizio  2015,  prossimo  alla  conclusione,  costituisce  anno
cruciale per la tenuta dei conti della finanza  locale,  interessata,
da un lato, dall'introduzione  di  ulteriori  misure  restrittive  e,
dall'altro, dall'avvio del processo di armonizzazione contabile. 
  Inoltre, il d.l. n. 78/2015, convertito dalla  legge  n.  125/2015,
intervenuto a meta' esercizio, ha innovato in  maniera  significativa
la disciplina del patto di stabilita' interno 2015 ed  ha  introdotto
misure di "alleggerimento" delle gestioni prevedendo, tra quelle piu'
significative,  l'impiego,  senza  vincoli  di  destinazione,   delle
economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui e la copertura  del
fondo   crediti   di   dubbia    esigibilita'    mediante    utilizzo
dell'accantonamento  per  la  restituzione  delle  anticipazioni   di
liquidita'  ottenute  a  valere  sulle  risorse  stanziate   con   il
decreto-legge n. 35/2013 e norme successive. 
  Occorre richiamare anche le speciali  disposizioni  concernenti  il
bilancio 2015 delle Province e Citta' metropolitane  che  richiedono,
per le medesime,  l'approvazione  del  solo  bilancio  autorizzatorio
annuale 2015  (rimanendo  triennale  il  solo  bilancio  conoscitivo,
redatto secondo gli schemi di cui al d.lgs. n. 118/2011 e  s.m.i.)  e
consentono,   ai   fini   dell'equilibrio   della   gestione    2015,
l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo "destinato". 
  In considerazione del fatto che, anche nel 2015, si  e'  verificato
il fenomeno di un protratto  periodo  di  esercizio  provvisorio  (30
luglio per i Comuni e 30 settembre per Province, Citta' metropolitane
ed enti locali della Regione siciliana), si evidenzia  la  necessita'
di   recuperare   elementi   conoscitivi   fondamentali,   utili   al
monitoraggio dei  conti  del  2015,  ai  fini  della  verifica  della
sussistenza delle condizioni di strutturale tenuta dei conti e  della
salvaguardia degli equilibri finanziari di competenza e di cassa. 
  In tale prospettiva si pone l'emanazione  di  specifici  indirizzi;
incentrati sulla disciplina del fondo  pluriennale  vincolato,  sulla
quantificazione del  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  sulla
gestione di cassa e, in generale, sull'effettivo  mantenimento  degli
equilibri di bilancio, anche in vista dell'introduzione del  pareggio
di bilancio. Al conseguimento di tale  obiettivo  si  lega  in  buona
misura il recupero  della  credibilita'  ed  affidabilita'  dei  dati
esposti   nei   documenti   contabili   degli    enti    locali    e,
conseguentemente, dei conti dello specifico sotto-settore  del  conto
consolidato della pubblica amministrazione. 
 
                             Considerato 
 
  Anche per l'esercizio 2015, come si e' anticipato, il  termine  per
l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali  e'  stato
differito, con tre  consecutivi  decreti  ministeriali,  sino  al  30
luglio 2015; termine ulteriormente prorogato, al 30  settembre  2015,
per le Province, le citta' metropolitane  e  gli  enti  locali  della
Regione siciliana. 
  La generale condizione di precarieta' degli assetti regolativi  del
sistema di finanziamento degli enti locali  -  anche  a  causa  delle
molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale  immobiliare,
succedutesi negli ultimi tempi - si e' venuta accentuando. A cio'  si
aggiunga che il differimento del termine di approvazione dei  bilanci
indebolisce  il  ruolo  degli  strumenti   di   programmazione,   che
dovrebbero essere adottati in tempi congrui per orientare la gestione
dell'esercizio. In tal modo, perde di efficacia l'essenziale  valenza
del vincolo autorizzatorio, connesso con l'approvazione del  bilancio
di previsione da parte del Consiglio.  La  gestione  finanziaria  e',
infatti, condizionata dal rispetto di tale vincolo, che  definisce  i
limiti per la realizzazione dei programmi dell'ente ed  e'  strumento
fondamentale  di  garanzia  per  il  mantenimento   degli   equilibri
finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un  bilancio
ritualmente  deliberato  non  consente  la  concreta  e   sostanziale
definizione  di  tale  vincolo  autorizzatorio  riguardo  ai  singoli
stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di
programmazione e controllo, nonche' sui sistemi di controllo  interno
e di valutazione della performance. 
  In  presenza  del  gia'  approvato  slittamento  dei  termini   per
l'adozione del Documento unico di programmazione  (D.U.P.)  2016-2018
(al 31 dicembre 2015), della nota di aggiornamento al D.U.P.  (al  28
febbraio 2016) e del bilancio di previsione 2016-2018  (al  31  marzo
2016), non puo' che ribadirsi  l'esigenza  che  siano  effettivamente
rispettati i tempi previsti per  l'approvazione  degli  strumenti  di
programmazione compreso il bilancio di previsione, essenziali per  il
corretto svolgersi delle fasi del ciclo di bilancio,  anche  ai  fini
della sana gestione delle risorse. 
  L'osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione
assume,   peraltro,   maggiore   cogenza   in   vista,   soprattutto,
dell'obbligo del  pareggio  di  bilancio,  previsto  dalla  legge  n.
243/2012 (legge rinforzata). 
  Con la deliberazione n. 4/2015/INPR, richiamata nel  preambolo,  la
Sezione delle  autonomie  ha  dettato  "Linee  di  indirizzo  per  il
passaggio alla nuova contabilita' di  Regioni  ed  enti  locali".  Il
"focus" e' stato posto sul "riaccertamento straordinario dei residui"
che costituisce il punto di snodo essenziale per l'avvio del processo
di armonizzazione contabile. 
  Lo  slittamento  di  tale  adempimento  a  giugno  2015,   rispetto
all'originaria previsione (che ne  stabiliva  la  contestualita'  con
l'approvazione  del  rendiconto),  l'allungamento  del   periodo   di
esercizio  provvisorio,  le  protratte  incertezze   sulla   corretta
quantificazione delle previsioni di entrata, le problematiche  legate
alla costruzione del bilancio secondo i  nuovi  parametri  normativi,
inducono la Sezione ad emanare una pronuncia sui profili salienti del
bilancio armonizzato per individuare i  criteri  di  valutazione  del
livello di adeguatezza alle predette novita' normative. La  pronuncia
e' corredata di questionari semplificati, allo scopo di acquisire gli
elementi informativi essenziali  per  il  monitoraggio  della  tenuta
effettiva dei conti, anche alla luce del percorso verso  il  pareggio
di bilancio. Per le province, in ragione del loro  particolare  stato
di precarieta'  finanziaria,  vengono  individuati  appositi  quesiti
volti a verificare la sussistenza degli  equilibri  nelle  previsioni
2015. 
  Le analisi sono finalizzate alla verifica  della  congruita'  della
formazione  del   fondo   pluriennale   vincolato;   della   corretta
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilita'; della esatta
imputazione a  bilancio  delle  anticipazioni  di  liquidita'  per  i
pagamenti dei debiti arretrati ex d.l. n. 35/2013, nonche',  piu'  in
generale, di una coerente programmazione e gestione di cassa. 
 
                              Delibera 
 
di adottare le unite linee di indirizzo su aspetti significativi  dei
bilanci preventivi 2015,  anche  in  relazione  alle  risultanze  dei
rendiconti 2014, nel contesto della contabilita' armonizzata (decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal  decreto
legislativo 10 agosto 2014, n.  126).  Tali  indirizzi  costituiscono
parte integrante della presente deliberazione, ex art. 1, commi 166 e
seguenti, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266  e  sono  volti  a
verificare  la  corretta  determinazione  e  la  salvaguardia   degli
equilibri finanziari di competenza e di cassa. 
  Di procedere all'adozione di questionari semplificati sul  bilancio
di previsione  2015,  strettamente  connessi  ai  temi  trattati  nel
documento allegato. 
  Gli organi di revisione  economico-finanziaria  degli  enti  locali
sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti  e  a
compilare i relativi questionari. 
  Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione
operanti presso gli enti locali delle Regioni a  statuto  speciale  e
Province autonome, nei limiti di  compatibilita'  con  gli  specifici
ordinamenti. 
 
                               Dispone 
 
che copia  della  presente  deliberazione  venga  trasmessa,  per  le
pertinenti  valutazioni,  al  Ministro  dell'interno  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 30 novembre 2015. 
 
                                     Il Presidente/Relatore: Falcucci 
I Relatori: Ferone - Cosa 
    Depositata in segreteria il 16 dicembre 2015 
Il dirigente: Prozzo