IL DIRETTORE GENERALE per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MIUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST); Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11; Visto il D.I. dell'8 gennaio 2015, emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 43.077.689, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, secondo i criteri definiti con apposito bando, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di € 1.292.330 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata); Visto il D.I. del 9 settembre 2015, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, € 51.673.041, a valere sulle risorse del FIRST per il finanziamento di interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, di cui € 6.100.000 per progetti presentati da giovani professori/ricercatori di eta' inferiore a 40 anni alla data del presente bando, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio di € 1.550.191 (corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata); Considerato che appare fondamentale garantire il necessario supporto alla ricerca fondamentale presso le universita' e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR privilegiando ricerche che promuovano un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte; Considerata pertanto l'opportunita' di emanare un nuovo bando per Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), sulle disponibilita' finanziarie relative all'anno 2014 e 2015; Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni; Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) e' destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una piu' efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi quadro dell'Unione europea. 2. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per complessita' e natura possono richiedere la collaborazione di piu' professori/ricercatori, le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilita' delle singole istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca e' flessibile: a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca puo' essere costituito da piu' unita' di ricerca di piu' atenei/enti; in particolare in alcuni campi di ricerca (ad esempio nelle discipline umanistiche e in matematica, dove la ricerca e' spesso eseguita individualmente), puo' essere prevista unicamente la presenza del Principal Investigator (PI) 3. I principi guida del programma PRIN sono: l'alta qualita' del profilo scientifico del PI e dei responsabili di unita', nonche' l'originalita', l'adeguatezza metodologica, l'impatto e la fattibilita' del progetto di ricerca; la finanziabilita' di progetti relativi a qualsiasi campo di ricerca; un supporto finanziario adeguato garantito dal MIUR; 4. Agli effetti del presente decreto si intendono: per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); per CNGR il Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; per CdS i Comitati di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi' come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; per ateneo/universita', tutte le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero; per professori, i professori universitari a tempo indeterminato; per ricercatori, i ricercatori universitari e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo indeterminato o determinato; per coordinatore scientifico (o «principal investigator» - PI), un professore/ricercatore universitario a tempo indeterminato o ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbia ottenuto la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo a seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, avente il compito di coordinare piu' unita' operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le relative responsabilita' scientifiche dell'intero progetto; per responsabile locale, un professore/ricercatore avente il compito di coordinare una unita' operativa, assumendo le relative responsabilita' scientifiche; per unita' operativa, l'insieme dei professori/ricercatori costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con autonomia amministrativa nell'ambito del progetto, ma nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilita' dell'universita' o dell'ente cui afferisce; per organismi di ricerca, tutti i soggetti pubblici o privati (esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR) le cui finalita' principali consistano nello svolgere attivita' di ricerca e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie e i cui eventuali utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; per ERC, l'European Research Council; per CINECA il Consorzio Interuniversitario CINECA, che cura la gestione dei sistemi informatici per la valutazione scientifica dei progetti di ricerca.