IL DIRETTORE GENERALE 
                 per il coordinamento, la promozione 
                  e la valorizzazione della ricerca 
 
  Visto il decreto-legge n. 85 del 16  maggio  2008,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo,  tra
l'altro, del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca (MIUR); 
  Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007), che istituisce nello  stato  di  previsione
della spesa del MIUR il Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST); 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11; 
  Visto  il  D.I.  dell'8  gennaio   2015,   emanato   dal   Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  il  quale  sono  stati
destinati, tra l'altro, € 43.077.689,  a  valere  sulle  risorse  del
FIRST per il finanziamento di interventi  di  supporto  alla  ricerca
fondamentale nell'ambito  degli  atenei  e  degli  enti  pubblici  di
ricerca afferenti al MIUR, secondo i criteri  definiti  con  apposito
bando, comprensivi dei costi relativi alle attivita' di valutazione e
monitoraggio di  €  1.292.330  (corrispondente  al  3%  del  relativo
finanziamento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge  30  dicembre
2010, n. 240, sopra menzionata); 
  Visto  il  D.I.  del  9  settembre  2015,  emanato   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  il  quale  sono  stati
destinati, tra l'altro, € 51.673.041,  a  valere  sulle  risorse  del
FIRST per il finanziamento di interventi  di  supporto  alla  ricerca
fondamentale nell'ambito  degli  atenei  e  degli  enti  pubblici  di
ricerca afferenti al MIUR, di cui € 6.100.000 per progetti presentati
da giovani professori/ricercatori di eta' inferiore a  40  anni  alla
data  del  presente  bando,  comprensivi  dei  costi  relativi   alle
attivita'   di   valutazione   e   monitoraggio   di   €    1.550.191
(corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai  sensi  dell'art.
21 comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra menzionata); 
  Considerato  che  appare  fondamentale  garantire   il   necessario
supporto alla ricerca fondamentale presso le universita' e  gli  enti
pubblici di ricerca afferenti  al  MIUR  privilegiando  ricerche  che
promuovano un significativo  avanzamento  delle  conoscenze  rispetto
allo stato dell'arte; 
  Considerata pertanto l'opportunita' di emanare un nuovo  bando  per
Progetti di ricerca di rilevante interesse  nazionale  (PRIN),  sulle
disponibilita' finanziarie relative all'anno 2014 e 2015; 
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive
modifiche e integrazioni; 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il programma PRIN (Progetti di ricerca  di  rilevante  interesse
nazionale) e' destinato  al  finanziamento  di  progetti  di  ricerca
pubblica,  allo  scopo  di  favorire  il  rafforzamento  delle   basi
scientifiche  nazionali,  anche  in  vista  di  una   piu'   efficace
partecipazione alle iniziative europee relative ai  Programmi  quadro
dell'Unione europea. 
  2. A tale scopo,  il  programma  PRIN  si  prefigge  di  finanziare
progetti  che  per  complessita'  e  natura  possono  richiedere   la
collaborazione di piu' professori/ricercatori,  le  cui  esigenze  di
finanziamento  eccedono  la  normale  disponibilita'  delle   singole
istituzioni. La costituzione del gruppo di ricerca e'  flessibile:  a
seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca  puo'  essere
costituito  da  piu'  unita'  di  ricerca  di  piu'  atenei/enti;  in
particolare in alcuni campi di ricerca (ad esempio  nelle  discipline
umanistiche e in matematica,  dove  la  ricerca  e'  spesso  eseguita
individualmente), puo' essere prevista  unicamente  la  presenza  del
Principal Investigator (PI) 
  3. I principi guida del programma PRIN sono: 
  l'alta qualita' del profilo scientifico del PI e  dei  responsabili
di  unita',  nonche'  l'originalita',   l'adeguatezza   metodologica,
l'impatto e la fattibilita' del progetto di ricerca; 
  la finanziabilita'  di  progetti  relativi  a  qualsiasi  campo  di
ricerca; 
  un supporto finanziario adeguato garantito dal MIUR; 
  4. Agli effetti del presente decreto si intendono: 
  per  Ministro  e  Ministero,  rispettivamente  il  Ministro  e   il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR); 
  per CNGR il Comitato nazionale dei garanti della  ricerca,  di  cui
all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  per CdS i Comitati di selezione di cui all'art. 20 della  legge  30
dicembre 2010,  n.  240,  cosi'  come  modificato  dall'art.  63  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  per ateneo/universita',  tutte  le  universita'  e  le  istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali,  comunque  denominate,
ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; 
  per enti di ricerca, tutti gli enti pubblici  di  ricerca  vigilati
dal Ministero; 
  per professori, i professori universitari a tempo indeterminato; 
      per ricercatori, i ricercatori  universitari  e  i  ricercatori
degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, in servizio a tempo
indeterminato o determinato; 
      per coordinatore scientifico (o «principal investigator» - PI),
un  professore/ricercatore  universitario  a  tempo  indeterminato  o
ricercatore a tempo  determinato  di  cui  al  comma  3,  lettera  b)
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che abbia  ottenuto
la valutazione positiva prevista dal comma 5 del medesimo articolo  a
seguito del possesso dell'abilitazione scientifica nazionale,  avente
il compito di  coordinare  piu'  unita'  operative  di  un  progetto,
compresa la sua, assumendo le relative  responsabilita'  scientifiche
dell'intero progetto; 
  per  responsabile  locale,  un  professore/ricercatore  avente   il
compito di coordinare una unita'  operativa,  assumendo  le  relative
responsabilita' scientifiche; 
  per  unita'   operativa,   l'insieme   dei   professori/ricercatori
costituenti il gruppo di ricerca guidato dal responsabile locale, con
autonomia amministrativa nell'ambito del progetto,  ma  nel  rispetto
dei regolamenti interni di amministrazione,  finanza  e  contabilita'
dell'universita' o dell'ente cui afferisce; 
  per organismi di ricerca,  tutti  i  soggetti  pubblici  o  privati
(esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR)
le cui finalita' principali consistano nello  svolgere  attivita'  di
ricerca e nel diffonderne i  risultati  mediante  l'insegnamento,  la
pubblicazione o il trasferimento di  tecnologie  e  i  cui  eventuali
utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella
diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; 
  per ERC, l'European Research Council; 
  per CINECA il Consorzio  Interuniversitario  CINECA,  che  cura  la
gestione dei sistemi informatici per la valutazione  scientifica  dei
progetti di ricerca.