IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato
con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995;
Viste la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/6 STCW, relativa ai requisiti minimi
obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»;
Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il
personale marittimo»;
Visto il modello di corso 6.09 «Training course for instructors»
dell'Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2001;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot.
n. 0025451 del 10 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. E' istituito il corso di formazione per formatore marittimo. Il
corso fornisce le conoscenze e l'addestramento necessari per
acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori
impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di
addestramento per il personale marittimo, in conformita' a quanto
previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW.
2. Il programma del corso fornisce anche le conoscenze sui metodi e
le pratiche di valutazione.