IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare
l'articolo 17-terdecies che, cosi' come successivamente modificato
dal comma 87 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
stabilisce che per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali
L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli
il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica
l'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 75, che
prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisca con propri decreti norme specifiche per l'approvazione
nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le
idonee procedure per la loro installazione, quali elementi di
sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 2
dell'articolo 236 che individua, tra l'altro, gli elementi del
veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito nulla
osta da parte della casa costruttrice;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
luglio 2008, supplemento ordinario, con cui e' stata recepita la
direttiva quadro n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti
ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, e successive
modificazioni;
Visto il regolamento UN10 della United Nations Economic Commission
for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite,
recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
relativamente alla loro compatibilita' elettromagnetica" e successivi
emendamenti;
Visto il regolamento UN85, recante "Disposizioni uniformi relative
all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi
motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a
motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione
della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi
motopropulsori elettrici" e successivi emendamenti;
Visto il regolamento UN100, recante "Disposizioni uniformi relative
all'omologazione di veicoli riguardo ai requisiti specifici del
motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti;
Visto il regolamento UN101, recante "Disposizioni uniformi relative
all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione
interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la
misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di
carburante ovvero la misurazione del consumo di energia elettrica e
dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con
solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del
consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica" e successivi
emendamenti;
Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107;
Vista la nota del 13 febbraio 2015 con cui la Direzione generale
per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in
materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427, nonche' la successiva nota del 22 maggio 2015 con cui
la direzione generale ha comunicato l'accoglimento delle osservazioni
della Commissione europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre
2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione
nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione
di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie
internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati
originariamente con motore termico.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 122, reca "Disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita' di autoriparazione".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 17-terdecies del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
"Art. 17-terdecies (Norme per il sostegno e lo sviluppo
della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). -
1. Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie
internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione
degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva
trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 87, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
"Art. 1. - (Omissis).
87. All'art. 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono
sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
"Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - (Omissis).
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all' art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:"
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso".
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
reca:"Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente
pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la
direttiva 91/157/CEE".
- Si riporta il testo dell'art. 236, comma 2, del
decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada):
"Art. 236 (Modifica delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). -(Omissis).
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura
portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del
veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa
costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo
diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.
Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da
quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di
esecuzione della modifica, il nulla osta puo' essere
sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a
cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione
della modifica in questione. In tale caso deve essere
eseguita una visita e prova presso l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla
sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di
accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima
che venga eseguita la modifica richiesta.
(Omissis).".
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277, reca: "Disposizioni
concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a
motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle
macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche".
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 aprile 2008 (pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2008, n. 162)
reca: "Recepimento della direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche destinati a tali veicoli".
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 21 aprile 2009 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107) reca: "Procedure di
verifica del sistema di controllo di conformita' del
processo produttivo e della conformita' del prodotto al
tipo omologato per veicoli, sistemi, componenti ed entita'
tecniche".
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: "Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998".
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
reca:" Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n.
317, concernenti la procedura di informazione nel settore
delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione, in
attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE".