IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare
l'articolo 119, concernente i requisiti fisici e psichici per il
conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida,
nonche' l'articolo 121 concernente l'esame di idoneita' per il
conseguimento della patente di guida;
Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed
in particolare l'allegato II «Requisiti minimi per l'esame di
idoneita' alla guida» e l'allegato III «Norme minime concernenti
l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive
modificazioni, di recepimento della direttiva 2006/126/CE, ed in
particolare l'articolo 24 che prevede che: «salvo che sia
diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che
modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare
il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono
recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»;
Vista la successiva direttiva 2014/85/UE della Commissione del 1°
luglio 2014, recante modifiche agli allegati II e III della citata
direttiva 2006/126/CE;
Sentito il Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato II
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
1. All'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 2.1.3 e' sostituito dal seguente:
«2.1.3 Strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza
di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di
strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della
strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni
atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte;
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme
di comportamento;
- guida sicura nelle gallerie stradali;»;
b) il punto 5.1.3 e' sostituito dal seguente:
«5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di
categoria C, CE, D e DE.
Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico
sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE, di cui al
punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una patente di
guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle
seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito
le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacita' e
comportamento.»;
c) il punto 6.3.8 e' sostituito dal seguente:
«6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del
caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;
d) il punto 7.4.8 e' sostituito dal seguente:
«7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del
caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»;
e) il punto 8.3.8 e' sostituito dal seguente:
«8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del
caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;».