IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare
l'articolo 119, concernente i requisiti  fisici  e  psichici  per  il
conseguimento e la conferma di  validita'  della  patente  di  guida,
nonche' l'articolo  121  concernente  l'esame  di  idoneita'  per  il
conseguimento della patente di guida; 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di  guida,  ed
in  particolare  l'allegato  II  «Requisiti  minimi  per  l'esame  di
idoneita' alla guida» e  l'allegato  III  «Norme  minime  concernenti
l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive
modificazioni, di recepimento  della  direttiva  2006/126/CE,  ed  in
particolare  l'articolo  24  che  prevede   che:   «salvo   che   sia
diversamente  disposto  da  leggi  comunitarie,  le   direttive   che
modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per  adeguare
il contenuto degli stessi al progresso scientifico  e  tecnico,  sono
recepite  con  decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»; 
  Vista la successiva direttiva 2014/85/UE della Commissione  del  1°
luglio 2014, recante modifiche agli allegati II e  III  della  citata
direttiva 2006/126/CE; 
  Sentito il Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche all'allegato II 
            del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 
 
  1. All'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il punto 2.1.3 e' sostituito dal seguente: 
    «2.1.3 Strada: 
      - principi fondamentali relativi all'osservanza della  distanza
di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla  tenuta  di
strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; 
      - fattori di  rischio  legati  alle  diverse  condizioni  della
strada; in particolare il loro cambiamento in  base  alle  condizioni
atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; 
      - caratteristiche dei diversi tipi di strada e  relative  norme
di comportamento; 
      - guida sicura nelle gallerie stradali;»; 
    b) il punto 5.1.3 e' sostituito dal seguente: 
    «5.1.3.  Disposizioni  specifiche  concernenti   i   veicoli   di
categoria C, CE, D e DE. 
    Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico
sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE, di cui al
punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una  patente  di
guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno  una  delle
seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito
le manovre descritte al punto 8.4 durante la  prova  di  capacita'  e
comportamento.»; 
    c) il punto 6.3.8 e' sostituito dal seguente: 
    «6.3.8 Elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
caso);  rotatorie,  passaggi  a  livello;  fermate  di  autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»; 
    d) il punto 7.4.8 e' sostituito dal seguente: 
    «7.4.8 Elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
caso);  rotatorie,  passaggi  a  livello;  fermate  di  autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»; 
    e) il punto 8.3.8 e' sostituito dal seguente: 
    «8.3.8 Elementi  e  caratteristiche  stradali  speciali  (se  del
caso);  rotatorie,  passaggi  a  livello;  fermate  di  autobus/tram;
attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;».