IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'articolo 119, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida, nonche' l'articolo 121 concernente l'esame di idoneita' per il conseguimento della patente di guida; Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, ed in particolare l'allegato II «Requisiti minimi per l'esame di idoneita' alla guida» e l'allegato III «Norme minime concernenti l'idoneita' fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2006/126/CE, ed in particolare l'articolo 24 che prevede che: «salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»; Vista la successiva direttiva 2014/85/UE della Commissione del 1° luglio 2014, recante modifiche agli allegati II e III della citata direttiva 2006/126/CE; Sentito il Ministero della salute; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 1. All'allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche: a) il punto 2.1.3 e' sostituito dal seguente: «2.1.3 Strada: - principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada; - fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte; - caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento; - guida sicura nelle gallerie stradali;»; b) il punto 5.1.3 e' sostituito dal seguente: «5.1.3. Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE. Non sono indicate restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE, di cui al punto 5.1.2, quando il candidato e' gia' titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacita' e comportamento.»; c) il punto 6.3.8 e' sostituito dal seguente: «6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»; d) il punto 7.4.8 e' sostituito dal seguente: «7.4.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;»; e) il punto 8.3.8 e' sostituito dal seguente: «8.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;».