IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera b), numero 5), che prevede l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'art. 16, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, l'assegno di disoccupazione (ASDI) e, al comma 6, demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri e le modalita' di concessione dell'assegno; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144"; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e , in particolare, l'art. 21 che istituisce il sistema informativo dei servizi sociali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed, in particolare, l'art. 81, comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e, in particolare, l'art. 13 che istituisce il Casellario dell'assistenza; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e, in particolare, l'art. 60, comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti di uno strumento di contrasto alla poverta' assoluta; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e, in particolare, l'art. 4, commi 41 e 42, che prevedono ipotesi di decadenza dai trattamenti collegati allo stato di disoccupazione; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 gennaio 2013, adottato ai sensi del citato art. 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalita' di attuazione della sperimentazione e indica, alla Tabella 2, l'ammontare del beneficio mensile, articolato in ragione della numerosita' del nucleo familiare beneficiario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 dicembre 2014, n. 206, recante "Regolamento recante modalita' attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 30 luglio 2015; Considerato che l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 istituisce l'ASDI in via sperimentale per l'anno 2015 con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano usufruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 nei limiti di spesa indicati per ciascun anno 2015 e 2016 al comma 7 del medesimo articolo e che il comma 8 del medesimo articolo prevede che all'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014; Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 2015, alla definizione di modalita' attuative dell'ASDI che permettano continuita' nell'erogazione della misura in caso di eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015; b) «NASpI»: la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015; c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013; d) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013; e) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare del richiedente l'ASDI, come definito ai fini ISEE e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio dell'ASDI; f) «Figli a carico»: i figli minorenni che risultano componenti il nucleo familiare e per i quali il genitore non richiedente non percepisca assegni per il nucleo familiare; g) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti di cui all'art. 60 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal decreto interministeriale 10 gennaio 2013.