IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  e  la
valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP, con sede  in  Itri  (Latina),
piazza Umberto I n. 3, intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della
denominazione Oliva di Gaeta, ai sensi del citato regolamento (UE) n.
1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 88046 del 23 dicembre 2015 con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale  il  Consorzio  per  la  tutela  e  la
valorizzazione dell'Oliva di Gaeta DOP, ha chiesto  la  protezione  a
titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del
predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente  esonerando  lo
Stato italiano, e per esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata
istanza di riconoscimento della denominazione  di  origine  protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Oliva  di
Gaeta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda  di
riconoscimento della denominazione di origine protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda  avanzata  dal  Consorzio  per  la
tutela e la valorizzazione  dell'Oliva  di  Gaeta  DOP,  assicuri  la
protezione  a  titolo  transitorio  e  a  livello   nazionale   della
denominazione Oliva di Gaeta, secondo il disciplinare  di  produzione
consultabile   nel   sito   istituzionale   di    questo    Ministero
all'indirizzo: www.politicheagricole.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Oliva di Gaeta.