IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in
particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e successive modificazioni e, in particolare,
l'articolo 14;
Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007,
sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle
merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi;
Vista la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011,
relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al
tabacco lavorato;
Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
direttiva 2001/37/CE;
Vista la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10
ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle
avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante
attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 20 ottobre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette:
a) a garantire un livello elevato di protezione della salute umana,
soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti
dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della
Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonche'
ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i
minori;
b) ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
2. Il presente decreto disciplina:
a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i
relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di
emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle
sigarette;
b) alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei
prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che
devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e
sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilita' e gli
elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco;
c) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e
dei prodotti correlati;
d) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di
nuova generazione;
e) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti
correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e
i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di
erbe;
f) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 6 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2014 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
«Art. 6 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un
decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
che abroga la direttiva 2001/37/CE, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali e del Ministro della salute, sotto il
coordinamento del Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6
e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel
rispetto delle categorie stabilite dagli articoli
39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto
compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della
direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva
2014/40/UE;
b) tenere conto della peculiarita' dei prodotti del
tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di
offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
c) determinare la scelta del primo testo delle
avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della
direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore
sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un
ampio livello di protezione della salute;
d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la
rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie
illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine
numerico delle serie previsto dall'allegato II della
direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva
delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre
2014;
e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
l'introduzione di norme piu' severe sul confezionamento,
considerato l'elevato livello di protezione della salute
umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui
all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo
19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche
un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale
rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova
generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;
g) consentire fino al termine massimo di cui
all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al
consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima
direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio
2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente
giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti
con difetti di condizionamento e confezionamento
all'origine; in considerazione dell'articolazione del
sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire
altresi' il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento
di detti prodotti dal fabbricante o importatore al
depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016
per la vendita di detti prodotti dal depositario
autorizzato alle rivendite;
h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della
direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura
e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile
con la normativa europea, tutti i termini di cui alla
lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.
3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma
1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale e successive modificazioni) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive
modificazioni cosi' recita:
"Art. 14 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e
successive modificazioni). - 1. I decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di «decreto legislativo» e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge
di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- La direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre
2007 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 2ª Serie Speciale U.E. n. 15 del 21
febbraio 2008.
- La direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno
2011 pubblicata nella G.U.U.E. 5 luglio 2011, n. L 176.
- La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 29 aprile 2014, n. L 127
- La direttiva 2014/109/UE della Commissione del 10
ottobre 2014 e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2014,
n. L 360.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184
(Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di
lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio
2003, n. 169.
Note all'art. 1:
- La legge 18 marzo 2008 n. 75 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della
sanita' - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra
il 21 maggio 2003 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 17 aprile 2008, n. 91, S.O.