IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi
precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di
cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1,
lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che
puo' essere accettata o modificata;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e
modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate
dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate
dallo stesso decreto;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle
spese funebri;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle
spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;
Visto l'art. 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
Visto l'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Considerato che le spese per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici,
le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria e le
spese funebri sono tra gli oneri detraibili che ricorrono con
maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;
Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre individuare
i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi
dati all'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi al
2015, le universita' statali e non statali trasmettono all'Agenzia
delle entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione
contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:
a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
b) spese per la frequenza di corsi universitari di
specializzazione;
c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
d) spese per la frequenza di master che per durata e struttura
dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di
specializzazione;
e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
2. Per ciascuno studente le universita' statali e non statali
comunicano l'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta
precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le
spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie
sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono
indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno ma riferiti a
spese sostenute in anni precedenti.