IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  disposizioni  in
materia di «Protezione  del  diritto  d'autore  e  di  altri  diritti
connessi  al  suo   esercizio»,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, di «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633,  per
la protezione del diritto di autore e di altri  diritti  connessi  al
suo esercizio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 52; 
  Visto il decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, di attuazione
della  Direttiva  2001/84/CE,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale; 
  Visto l'art. 154, comma 1, della legge  22  aprile  1941,  n.  633,
cosi' come modificato dal decreto legislativo  13  febbraio  2006  n.
118, in base al quale la misura della provvigione, comprensiva  delle
spese, spettante alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori
(S.I.A.E.)  per  le  attivita'   di   accertamento,   riscossione   e
ripartizione del compenso agli aventi  diritto,  e'  determinata  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita  la
S.I.A.E. medesima, e  che  la  stessa  misura  della  provvigione  e'
sottoposta ad aggiornamento triennale; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo del  27  novembre  2014  recante  «Articolazione  degli
uffici dirigenziali di livello non generale del MiBACT»; 
  Visto l'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali del 4 maggio 2012, con il quale si dispone: 
    1. per le attivita' di accertamento, riscossione  e  ripartizione
dei  diritti  dell'autore  sulle  vendite  di  opere  d'arte   e   di
manoscritti successive alla prima, di cui alla Sezione  VI,  Capo  II
Titolo III della legge  n.  633  del  22  aprile  1941  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  e'  riconosciuta  alla  S.I.A.E.,  a
decorrere  dal  9  aprile  2012  e  fino  all'8  aprile   2014,   una
provvigione,  comprensiva  delle  spese,  pari  al   20%   a   valere
sull'ammontare del compenso oggetto della  riscossione.  A  decorrere
dal 9 aprile 2014 e fino  all'8  aprile  2015  e'  riconosciuta  alla
S.I.A.E. per le medesime attivita' una provvigione, comprensiva delle
spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della
riscossione. 
    2. Il presente decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale a
decorrere dal 9 aprile 2015; 
  Considerato che, al  fine  di  condurre  le  attivita'  prodromiche
all'adozione del provvedimento di cui all'art. 154,  comma  1,  della
legge 22 aprile 1941, relativamente al  triennio  2015  -  2018,  con
decreto del Direttore generale biblioteche e istituti  culturali  del
18 maggio 2015 e' stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato  e
composto dai  rappresentanti  della  medesima  Direzione  generale  -
Servizio II, nonche' dai rappresentanti  designati  dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  DIE  e  dal  Direttore  generale  della
S.I.A.E; 
  Considerato l'esito delle attivita' condotte dal predetto gruppo di
lavoro  come  rappresentato  dal  Direttore  generale  biblioteche  e
istituti culturali con nota del 30 settembre 2015, prot. n. 18260; 
  Tenuto conto della documentazione prodotta dalla S.I.A.E. in merito
allo svolgimento  delle  attivita'  di  accertamento,  riscossione  e
ripartizione del compenso dovuto all'autore di un'opera d'arte  sulle
successive vendite dell'originale, nonche'  di  quanto  rappresentato
dalla  Societa'  in  ordine  alle  difficolta'  di  monitoraggio  del
mercato,  ed  ai  contenziosi  instauratisi  sul  mercato   primario;
dell'analisi svolta nell'ambito del gruppo di lavoro circa  le  stime
di incasso per il periodo in questione e le modalita' di  imputazione
dei costi di gestione; di quanto disposto nei decreti del 10 novembre
2009 e del 4 maggio 2012,  afferenti  rispettivamente  al  periodo  9
aprile 2009 - 8 aprile 2012 e 9 aprile 2012 - 8 aprile 2015, al  fine
di consentire alla S.I.A.E. di implementare un  efficace  sistema  di
riscossione  e  ripartizione  del  compenso  e   successivamente   di
stabilizzare gli effetti delle attivita' di verifica e  di  controllo
sulle attivita' di tutti i professionisti del mercato  dell'arte  non
ancora in regola con gli obblighi previsti dalla  normativa  vigente,
allo scopo di  giungere  al  contenimento,  progressivo  dell'impatto
della provvigione riconosciuta alla Societa'; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 154 della legge  22
aprile  1941,  n.  633,  all'aggiornamento  triennale   del   decreto
ministeriale  di  determinazione  della  misura  della   provvigione,
comprensiva delle spese, spettante alla S.I.A.E. per le attivita'  di
accertamento,  riscossione  e  ripartizione   del   compenso   dovuto
all'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
per il periodo dal 9 aprile 2015 all'8 aprile 2018; 
  Sentita la Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le attivita' di accertamento, riscossione e ripartizione dei
diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte  e  di  manoscritti
successive alla prima, di cui alla Sezione VI, Capo  II,  Titolo  III
della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile
2015 e fino all'8 aprile 2016,  una  provvigione,  comprensiva  delle
spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della
riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2016 e fino all'8  aprile  2017
e' riconosciuta alla  S.I.A.E.  una  provvigione,  comprensiva  delle
spese, pari al 18% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della
riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2017 e fino all'8  aprile  2018
e' riconosciuta alla  S.I.A.E.  una  provvigione,  comprensiva  delle
spese, pari al 17% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della
riscossione. 
  2. Il presente decreto e' sottoposto ad aggiornamento  triennale  a
decorrere dal 9 aprile 2018.