IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144; Visto l'art. 117, comma 2 della Costituzione; Vista la decisione n. 1990/424/CE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario che stabilisce le modalita' della partecipazione finanziaria della Comunita' a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 224 del 18 agosto 1990; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 10 maggio 1991, recante «Norme per la profilassi di malattie animali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1991, n. 113; Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 1991 concernente il "Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1991, n. 193; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997, concernente «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34; Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 1999, recante «Norme per la profilassi della scrapie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1999, n. 120; Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 recante "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della Encefalite Spongiforme Bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2000, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71; Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 147 del 31 maggio 2001; Vista la decisione 2002/1003/CE, che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea n. L 349 del 24 dicembre 2002; Visto il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004 concernente "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2005, n. 51; Vista la decisione 2006/965/C del Consiglio che modifica la decisione n. 1990/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario; Visto il regolamento (CE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002 (CE), n. 882/2004 (CE) e n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 27 giugno 2014, n. L 189; Visto l'art. 22 del decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in applicazione del regolamento CE n. 1307/2013 che prevede un sostegno economico per il settore ovi-caprino in caso di applicazione del piano di selezione genetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2014, n. 295; Considerato che la scrapie, come sottolineato nel parere scientifico dell'Autorita' per la sicurezza alimentare e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (EFSA BIOHAZ Panel, 2011), rappresenta un problema di sanita' animale per la popolazione ovina e caprina nell'ambito del territorio nazionale; Considerato che l'attivita' di sorveglianza per la scrapie ha rilevato un'elevata diffusione della malattia nelle diverse greggi del territorio nazionale; Visto il parere del Comitato nazionale di sicurezza alimentare del 17 aprile 2012, che sottolinea l'importanza della selezione genetica come l'unica strategia per ridurre la prevalenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) ovi-caprine e il carico infettante nei capi infetti a cui il consumatore potenzialmente potrebbe essere esposto, da cui l'importanza dell'applicazione della stessa in tutti gli allevamenti ovini per diffondere i genotipi resistenti e quindi la necessita' che in Italia si continuino ad implementare i piani di selezione e vengano estesi a tutte le regioni; Viste le osservazioni della Commissione europea del 19 Agosto 2014 ad oggetto: "Italy - 2015 Transmissible Spongiform Encephalopathies programme" riguardo alla necessita' di presentare un piano di selezione genetica con obiettivi ben definiti nel tempo al fine di incrementare la frequenza dell'allele di resistenza; Vista l'affermazione dell'European Food Safety Authority riportata nell'opinion pubblicata il 30 luglio 2014 (EFSA BIOHAZ Panel, 2014), secondo cui e' improbabile la riduzione della scrapie senza un efficace programma di selezione genetica; Tenuto conto dell'opinion con cui l'European Food Safety Authority (EFSA BIOHAZ Panel, 2014) raccomanda il rafforzamento e il miglioramento dei piani di selezione genetica nella popolazione ovina per la resistenza alla scrapie classica e afferma che l'intervento selettivo, solo se associato a un efficiente sistema di tracciabilita' che consenta di registrare ogni movimentazione degli animali, e' efficace ai fini della eradicazione della malattia; Considerato che l'Istituto Superiore di Sanita' opera come laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) degli animali; Considerato che l'attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di interesse nazionale e che per la loro realizzazione occorre poter risalire ai singoli capi ovini, rintracciare ogni loro spostamento, conoscere tutti i detentori e le aziende presenti sul territorio nazionale; Considerato che il monitoraggio annuale dei caratteri genetici di resistenza alla scrapie classica ha finora mostrato nella popolazione ovina nazionale un limitato progresso verso i caratteri di resistenza; Valutata la necessita' di creare in ambito nazionale allevamenti ovini con caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle medesime per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia, senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte; Ritenuto necessario rivedere le attuali misure sull'applicazione dei piani di selezione genetica negli allevamenti italiani in funzione delle evidenze scientifiche, epidemiologiche e delle nuove disposizioni comunitarie; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 5 novembre 2015; Decreta: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. E' fatto obbligo alle regioni e alle province autonome di predisporre i Piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, secondo i criteri e le modalita' contenuti negli allegati I, II e III. 2. Ai fini del presente decreto si intende per: a) azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea; b) aziende di elevato merito genetico: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici; c) aziende commerciali: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico; d) libro genealogico: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti; e) registro anagrafico: registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime; f) razze ovine a rischio: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico; g) analisi genetiche di genotipizzazione: analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilita'/resistenza alla scrapie classica; h) allele: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilita' o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del presente decreto; i) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente decreto eseguito da un medico veterinario della ASL competente per territorio. Nelle aziende di elevato merito genetico, e' considerato prelievo ufficiale il prelievo di sangue effettuato per il medesimo fine da un medico veterinario o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, effettuato da personale tecnico appartenente alle associazioni di categoria degli allevatori all'uopo formato dagli assessorati regionali competenti; l) genotipo della proteina prionica di ovino: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale; m) piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica: programma di prevenzione obbligatorio predisposto e attuato dalle autorita' regionali competenti, conformemente agli allegati I e II, esteso a tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica; n) riproduttore: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturita' sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni; o) animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia: anche un solo capo della specie ovina detenuto in modo permanente o temporanea in qualsiasi luogo; p) comunicazioni ufficiali dei Piani: informazioni obbligatorie, relative alle attivita' di genotipizzazione, da trasmettere alle autorita' competenti, al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali (Istituto Superiore di Sanita'); q) selezione genetica: utilizzo preferenziale di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica; r) controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorita' competente per le attivita' previste dal presente decreto; s) pascolo: luogo o terreno di proprieta' o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuita'.