IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante:
"Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna";
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista
dall'articolo 56, primo comma, della citata legge costituzionale n. 3
del 1948;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso
nella seduta del 4 agosto 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione) e dell'articolo 56 dello
Statuto speciale della Sardegna approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive
modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e
della cultura sarda e catalana.
2. Il presente decreto disciplina, altresi', ferma restando la
legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni
piu' favorevoli di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
La legge costituzionale 26 febbraio 148, n. 3 (Statuto
speciale per la Sardegna), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26
febbraio 148, n. 3 e' il seguente:
"Art. 56.
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati
dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la
Sardegna sentita la Consulta regionale, proporra' le norme
relative al passaggio degli uffici e del personale dallo
Stato alla Regione, nonche' le norme di attuazione del
presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta
o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto
legislativo." .
Note all'art. 1:
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248. Il testo dell'art. 10 e' il seguente:
"Art. 10.
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in
cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a
quelle gia' attribuite.".
Il testo dell'art. 56 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 e' riportato nelle note alle premesse.
La legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1999, n.
297.