IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013  n.  105  «Regolamento  recante   organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali»  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo  2001,  n.
57»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del  decreto  legislativo  18
maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24
gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la  concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24  marzo
2012, n. 27, che prevede  la  possibilita'  per  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di  stipulare  con  le
Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle  stesse
istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra
quelle indicate nel medesimo art. 5; 
  Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive  modificazioni
ed integrazioni ed in particolare  l'art.  12  secondo  il  quale  la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Vista la nota del 23 luglio 2014 n. 8020 del vice Capo di Gabinetto
vicario, con la quale si definisce attivita' meramente  gestionale  e
pertanto si rimanda alla Direzione generale della pesca  marittima  e
dell'acquacoltura la facolta' di individuare l'attivita'  prioritaria
di intervento per lo sviluppo del settore della  filiera  ittica  cui
destinare l'interezza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo  di
bilancio nonche' il relativo iter procedurale; 
  Considerata l'esigenza di conferire massima efficacia all'attivita'
oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi  di
sviluppo del settore mediante la tutela  e  la  valorizzazione  delle
tradizioni locali  anche  attraverso  l'istituzione  di  consorzi  ed
organizzazioni di produttori; 
  Vista l'attivita' indicata nella lettera c) dell'art. 5 comma 1 del
su indicato decreto legislativo,  recante  «tutela  e  valorizzazione
delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici  e
di qualita', anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per
la tutela del pesce di qualita', anche in forma di Organizzazioni  di
produttori»; 
  Viste le risorse disponibili  recate  dal  pertinente  capitolo  di
bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo  della
filiera della pesca»; 
  Ritenuto necessario individuare quale  specifica  priorita'  quella
indicata  alla  lettera  c)  dell'art.  5,  comma  1,   del   decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art.  67  del
decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante «Disposizioni urgenti per
la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle   infrastrutture    e    la
competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche'  i  criteri  e  le
modalita'  di  selezione  delle  proposte  da   finanziare   mediante
convenzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente decreto individua  l'attivita'  prioritaria  per  il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della  pesca
ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18  maggio  2001
n. 226, come modificato dall'art.  67  del decreto-legge  24  gennaio
2012 n. 1  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». 
  2.  Con  il  presente  decreto  vengono  altresi'  determinate   le
modalita'  di  presentazione  dei  progetti   afferenti   l'attivita'
prioritaria ed i relativi criteri di valutazione nonche'  il  riparto
dello stanziamento complessivo. 
  3. Ai fini del presente  decreto  per  «attivita'  prioritaria»  si
intende  l'attivita'  definita  e  individuata  tra  quelle  previste
dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio  2001  n.  226,
come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.  1,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'».