IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante "Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici";
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
"Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 83";
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento (UE) n. 305/2011, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, recante "Norme di
sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo
e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18
del 23 gennaio 1992 "Integrazione al decreto del Ministro
dell'interno 24 novembre 1984, recante: «Norme di sicurezza
antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8»,
per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas";
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 81, del 7 aprile 1998, recante "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16
aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 107, dell'8 maggio 2008,
recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e
di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17
aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 107, dell'8 maggio 2008,
recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per la progettazione, costruzione ed esercizio dei
depositi di gas naturale con densita' non superiore a 0,8 e di
emanare disposizioni per i depositi di biogas, anche se di densita'
superiore a 0,8;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
come modificata dalla direttiva 98/48/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 luglio 1998;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas
naturale di superficie con densita' non superiore a 0,8 e dei
depositi di biogas, anche se di densita' superiore a 0,8.