IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   e
successive modificazioni, recante  il  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
modificazioni, e in  particolare  l'articolo  11-quaterdecies,  comma
12-quinquies, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2
aprile 2015, n. 44; 
  Sentite l'Associazione bancaria  italiana  e  le  associazioni  dei
consumatori ed utenti; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2015; 
  Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio  di  Stato  ad
eccezione della richiesta  di  precisare,  all'ultimo  capoverso  del
comma 1 dell'articolo 2, che i prospetti evidenzino anche gli effetti
dell'eventuale estinzione anticipata nei confronti degli  eredi,  non
attuabile in quanto i casi di estinzione anticipata si riferiscono ad
ipotesi in cui il soggetto finanziato e' ancora in vita e  non  c'e',
pertanto, un'apertura di  successione,  nonche'  della  richiesta  di
modificare il comma 1, lettera g), dell'articolo  3,  inserendo,  nel
novero dei familiari del soggetto finanziato, anche  i  nipoti  ed  i
discendenti  in  linea  retta,  non   opportuna   in   un'ottica   di
bilanciamento tra gli interessi del soggetto finanziato e quelli  del
finanziatore,  volta  a  consentire  la  massima   diffusione   dello
strumento creditizio da regolare,  per  cui  si  e'  circoscritta  la
platea dei soggetti  che  possono  risiedere  nell'immobile  posto  a
garanzia  del  finanziamento  alla  famiglia  nucleare  del  soggetto
finanziato e non a quella parentale; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota n. 10905 del 14 dicembre 2015; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  "legge":  il  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile  2015,
n. 44; 
    b) "finanziamento": il prestito vitalizio ipotecario  di  cui  al
comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies della legge; 
    c) "immobile": l'immobile residenziale e le  relative  pertinenze
oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia  del  prestito  vitalizio
ipotecario,   ai   sensi   del    comma    12-quater    dell'articolo
11-quaterdecies della legge; 
    d) "soggetto finanziato": la persona fisica o le persone  fisiche
sottoscrittrici del contratto di prestito vitalizio ipotecario; 
    e) "soggetto richiedente": la persona fisica o le persone fisiche
che chiedono di sottoscrivere  il  contratto  di  prestito  vitalizio
ipotecario; 
    f) "finanziatore": il soggetto, di cui al comma 12  dell'articolo
11-quaterdecies  della  legge,   erogante   il   prestito   vitalizio
ipotecario; 
    g) "cap": l'eventuale soglia massima del tasso variabile che  non
puo' essere superata. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4 -bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S. O. n. 92. 
              - Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
          contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
          materia tributaria  e  finanziaria),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005,  n.  230,  ed  e'  stato
          convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre 2005, n. 248, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          2 dicembre 2005, n. 281, S. O. n. 195. 
              - La legge 2 aprile 2015, n. 44 (Modifica  all'articolo
          11-quaterdecies del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
          203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre
          2005,  n.  248,  in  materia  di  disciplina  del  prestito
          vitalizio  ipotecario),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 2015, n. 92. 
              -  Il  testo  vigente  dei  commi  da  12  a  12-sexies
          dell'articolo 11- quaterdecies del citato decreto-legge  30
          settembre 2005, n. 203, e' il seguente: 
              «12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
          concessione da parte  di  banche  nonche'  di  intermediari
          finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, di finanziamenti a medio e  lungo
          termine, con capitalizzazione annuale  di  interessi  e  di
          spese, riservati a persone fisiche  con  eta'  superiore  a
          sessanta  anni  compiuti,  il  cui  rimborso  integrale  in
          un'unica soluzione puo' essere richiesto al  momento  della
          morte  del  soggetto  finanziato  ovvero  qualora   vengano
          trasferiti, in tutto o in  parte,  la  proprieta'  o  altri
          diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia
          o si compiano atti che ne  riducano  significativamente  il
          valore,  inclusa  la  costituzione  di  diritti  reali   di
          garanzia  in  favore  di  terzi  che   vadano   a   gravare
          sull'immobile. 
              12-bis. E' fatta salva la volonta'  del  finanziato  di
          concordare, al momento della  stipulazione  del  contratto,
          modalita' di rimborso graduale della quota di  interessi  e
          delle spese, prima del verificarsi degli eventi di  cui  al
          comma 12, sulla quale non si  applica  la  capitalizzazione
          annuale  degli  interessi.  In  caso  di  inadempimento  si
          applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 
              12-ter.  Ai  fini  dell'applicazione  della  disciplina
          prevista dagli articoli  15  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601,  e
          successive modificazioni, non rileva la  data  di  rimborso
          del prestito vitalizio ipotecario. 
              12-quater. I finanziamenti  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo  grado
          su  immobili  residenziali  e  agli   stessi   si   applica
          l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui
          al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L'ipoteca
          di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma
          12 non puo'  essere  iscritta  contemporaneamente  su  piu'
          immobili  di  proprieta'   del   finanziato.   Qualora   il
          finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici
          mesi dal verificarsi degli eventi di cui  al  citato  comma
          12, il finanziatore vende l'immobile ad un  valore  pari  a
          quello di mercato, determinato da  un  perito  indipendente
          incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme  ricavate
          dalla  vendita  per  estinguere  il  credito   vantato   in
          dipendenza del finanziamento  stesso.  Trascorsi  ulteriori
          dodici mesi senza che sia stata  perfezionata  la  vendita,
          tale valore viene decurtato  del  15  per  cento  per  ogni
          dodici  mesi  successivi  fino  al  perfezionamento   della
          vendita  dell'immobile.  In   alternativa,   l'erede   puo'
          provvedere alla vendita dell'immobile, in  accordo  con  il
          finanziatore, purche' la compravendita si perfezioni  entro
          dodici mesi dal conferimento  dello  stesso.  Le  eventuali
          somme rimanenti, ricavate dalla vendita  e  non  portate  a
          estinzione  del  predetto  credito,  sono  riconosciute  al
          soggetto finanziato o ai suoi aventi causa.  L'importo  del
          debito residuo non puo' superare il ricavato della  vendita
          dell'immobile,  al  netto  delle   spese   sostenute.   Nei
          confronti dell'acquirente dell'immobile non  hanno  effetto
          le domande  giudiziali  di  cui  all'articolo  2652,  primo
          comma,  numeri  7)  e  8),  del  codice  civile  trascritte
          successivamente alla trascrizione dell'acquisto. 
              12-quinquies. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sentite  l'Associazione   bancaria
          italiana e le associazioni  dei  consumatori,  con  proprio
          decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite  le
          regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono
          individuati i casi  e  le  formalita'  che  comportino  una
          riduzione   significativa    del    valore    di    mercato
          dell'immobile,  tale  da  giustificare  la   richiesta   di
          rimborso  integrale  del  finanziamento,  e  con  il  quale
          garantire trasparenza e certezza dell'importo  oggetto  del
          finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi  e
          di ogni altra spesa dovuta. 
              12-sexies. I finanziamenti stipulati prima  della  data
          di entrata in vigore della presente disposizione continuano
          a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 30 settembre 2005,
          n. 203, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il titolo della legge 2 aprile 2015,  n.  44,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma  12
          e comma 12-quater, del citato  decreto-legge  30  settembre
          2005, n. 203, si veda nelle note alle premesse.