IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera
c); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 2, comma 416; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e  grado
(di seguito Testo unico), ed in particolare l'articolo 405; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  recante  misure
urgenti  per  la  tutela  dei  consumatori,   la   promozione   della
concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 13; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 64, comma 3; 
  Visto l'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, che prevede l'adozione di  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
finalizzati ad  una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico tra  i  quali,  alla
lettera  a),  e'  indicato  il  regolamento  di  razionalizzazione  e
l'accorpamento delle classi di concorso; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario,  ed  in  particolare
l'articolo 14, commi 17, 18, 19, 20 e 21; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  114,  recante  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari, ed  in  particolare  l'articolo
23-quinquies; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 193; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e  il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89,  concernente  il  regolamento  recante   revisione   dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo  64,  comma  4,
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, concernente regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici, a norma  del  citato  articolo  64,  comma  4,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,   concernente   regolamento   recante   revisione    dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma del citato
articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2013,  n.
52, recante regolamento di organizzazione dei percorsi della  sezione
ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30  gennaio
1998, prot. n. 39, concernente il testo coordinato delle disposizioni
in materia di ordinamento delle classi di concorso  a  cattedre  e  a
posti di insegnamento  tecnico-pratico  e  di  arte  applicata  nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  10  agosto
1998, n. 354, recante costituzione di ambiti disciplinari per  classi
di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure  concorsuali
ed altre procedure connesse; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  modifiche   al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei,  approvato  con   decreto   del   Ministro   dell'universita'
scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, con cui sono state  individuate
le  classi  di  lauree  specialistiche  corrispondenti  alle  lauree,
previste   dal   pregresso   ordinamento   universitario,   ai   fini
dell'accesso all'insegnamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e  l'innovazione,  del  9  luglio  2009,  concernente
l'equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 settembre 2010,  n.  249,  con  il  quale  e'  stato
adottato il Regolamento concernente la definizione  della  disciplina
dei requisiti e  delle  modalita'  della  formazione  iniziale  degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2015; 
  Ritenuto di poter procedere  all'emanazione  del  presente  decreto
anche  in  assenza  del  parere  dell'organo  collegiale   consultivo
nazionale della scuola, ai sensi del richiamato articolo 23-quinquies
del decreto-legge n. 90 del 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 agosto 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle  adunanze  del  10  settembre
2015 e del 22 ottobre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica competenti per materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento, adottato  ai  sensi  dell'articolo  64,
comma 4, lettera a),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
contiene disposizioni di revisione dell'attuale assetto ordinamentale
delle classi di concorso per la  scuola  secondaria  di  primo  e  di
secondo  grado,  attraverso  la  loro  razionalizzazione  e  il  loro
accorpamento. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti).- (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 605,  lett  c)
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              «605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
              (Omissis). 
              c)  la  definizione   di   un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006-2006/2007,
          privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, erano inseriti negli elenchi compilati  ai  sensi  del
          decreto del Ministro della pubblica istruzione 13  febbraio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3
          maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel
          secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
          musicale nella scuola media  previsto  dall'art.  1,  comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato  la  relativa
          procedura concorsuale riservata,  alla  quale  siano  stati
          ammessi per effetto dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per
          cento e siano risultati idonei e non nominati in  relazione
          al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente  si
          procede alla nomina dei candidati che  abbiano  partecipato
          alle prove concorsuali delle  procedure  riservate  bandite
          con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale, 4 ª  serie  speciale,  n.  100  del  20
          dicembre 2002 e con  il  predetto  decreto  ministeriale  3
          ottobre  2006,  che  abbiano  superato  il   colloquio   di
          ammissione ai corsi di formazione previsti  dalle  medesime
          procedure,  ma  non  si  siano  utilmente  collocati  nelle
          rispettive graduatorie per la  partecipazione  agli  stessi
          corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare  a
          domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
          a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
          previsti nei citati  bandi,  inserendosi  nelle  rispettive
          graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere  relativo  al
          corso di formazione previsto dal  precedente  periodo  deve
          essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti  di
          bilancio.   Le   nomine,   fermo   restando    il    regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
          comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  sono
          conferite secondo  l'ordine  di  indizione  delle  medesime
          procedure  concorsuali.  Nella  graduatoria  del   concorso
          riservato indetto con il decreto dirigenziale  17  dicembre
          2002  sono,  altresi',  inseriti,  ulteriormente  in  coda,
          coloro che hanno  frequentato  nell'ambito  della  medesima
          procedura il corso di formazione, superando  il  successivo
          esame finale, ma  che  risultano  privi  del  requisito  di
          almeno un anno di incarico di presidenza. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2,  comma  416  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «416. Nelle more del complessivo  processo  di  riforma
          della formazione iniziale e del reclutamento  dei  docenti,
          anche al fine di assicurare regolarita' alle assunzioni  di
          personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e
          disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
          che  determinano   la   formazione   di   precariato,   con
          regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione
          e dal Ministro dell'universita' e della  ricerca  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione,   previo    parere    delle    Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere  finanziario  da  rendere  entro  il  termine  di
          quarantacinque giorni, decorso il  quale  il  provvedimento
          puo' essere comunque adottato, e'  definita  la  disciplina
          dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale e
          dell'attivita'  procedurale   per   il   reclutamento   del
          personale  docente,  attraverso  concorsi   ordinari,   con
          cadenza biennale, nei limiti delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente  per  il  reclutamento  del  personale
          docente,  senza  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e fermo restando il vigente regime  autorizzatorio
          delle assunzioni. E'  comunque  fatta  salva  la  validita'
          delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c),
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Sono  abrogati
          l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  405  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ( Approvazione del testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O.: 
              «Art. 405 (Norme comuni ai concorsi per il reclutamento
          del personale docente). - 1.  Il  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  provvede,  con  proprio  decreto,  sentito  il
          Consiglio  nazionale  della   pubblica   istruzione,   alla
          revisione  periodica  della  tipologia  delle   classi   di
          concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente,  ivi
          compresi  quelli  dei  conservatori  di  musica   e   delle
          accademie, in modo che esse  corrispondano  ad  ampie  aree
          disciplinari,   pur    nel    rispetto    di    un'adeguata
          specializzazione.». 
              - Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
          226 (Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni
          relativi  al  secondo  ciclo  del  sistema   educativo   di
          istruzione e formazione, a norma dell'art. 2  della  L.  28
          marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 novembre 2005, n. 257, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31
          gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1
          febbraio 2007, n. 26, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti  per  la  tutela
          dei  consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,   lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la  rottamazione  di  autoveicoli),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007,  n.  77,
          S.O.: 
              «Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione
          tecnico-professionale e  di  valorizzazione  dell'autonomia
          scolastica.  Misure   in   materia   di   rottamazione   di
          autoveicoli.   Semplificazione    del    procedimento    di
          cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari.  Revoca
          delle concessioni per la progettazione e la costruzione  di
          linee  ad  alta  velocita'   e   nuova   disciplina   degli
          affidamenti   contrattuali    nella    revoca    di    atti
          amministrativi.  Clausola  di  salvaguardia.   Entrata   in
          vigore). -  1.  Fanno  parte  del  sistema  dell'istruzione
          secondaria superiore  di  cui  al  decreto  legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i  licei,
          gli istituti tecnici e gli istituti  professionali  di  cui
          all'art. 191, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  tutti  finalizzati  al
          conseguimento  di  un  diploma  di  istruzione   secondaria
          superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo  n.  226
          del 2005, al primo periodo del comma 6  sono  soppresse  le
          parole: «economico,» e  «tecnologico»,  e  il  comma  8  e'
          sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico
          si articolano in indirizzi  per  corrispondere  ai  diversi
          fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo  n.
          226 del 2005 sono abrogati il comma 7  dell'art.  2  e  gli
          articoli 6 e 10. 
              1-bis.   Gli   istituti   tecnici   e   gli    istituti
          professionali  di  cui  al  comma  1  sono   riordinati   e
          potenziati   come   istituti   tecnici   e   professionali,
          appartenenti   al   sistema   dell'istruzione    secondaria
          superiore, finalizzati istituzionalmente  al  conseguimento
          del diploma di cui al medesimo comma  1;  gli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto
          dall'art.  3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,  attivano
          ogni opportuno collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e
          dell'impresa, ivi compresi il  volontariato  e  il  privato
          sociale, con la formazione professionale, con l'universita'
          e la ricerca e con gli enti locali. 
              1-ter. Nel quadro del riordino e del  potenziamento  di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari  da
          rendere entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti  possono   comunque   essere   adottati,   sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il  loro  ammodernamento  nell'ambito   di   ampi   settori
          tecnico-professionali, articolati in un'area di  istruzione
          generale,  comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree   di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati di apprendimento; la previsione di un  monte  ore
          annuale delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi  nei
          limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto  per
          i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo  17
          ottobre 2005, n. 226, e del monte ore  complessivo  annuale
          da definire ai sensi dell'art. 1, comma  605,  lettera  f),
          della legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  la  conseguente
          riorganizzazione delle discipline di insegnamento  al  fine
          di potenziare le attivita' laboratoriali,  di  stage  e  di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore. 
              1-quater. I regolamenti di  cui  al  comma  1-ter  sono
          adottati entro il 31 luglio 2008. 
              1-quinquies.  Sono  adottate  apposite   linee   guida,
          predisposte  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione   e
          d'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza unificata di  cui
          all'art. 8 del medesimo decreto  legislativo,  al  fine  di
          realizzare organici raccordi tra i percorsi degli  istituti
          tecnico-professionali  e  i  percorsi   di   istruzione   e
          formazione professionale finalizzati  al  conseguimento  di
          qualifiche e  diplomi  professionali  di  competenza  delle
          regioni compresi in un apposito repertorio nazionale. 
              1-sexies.  All'attuazione  dei   commi   da   1-bis   a
          1-quinquies si provvede nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              2.   Fatta   salva   l'autonomia   delle    istituzioni
          scolastiche e nel  rispetto  delle  competenze  degli  enti
          locali e  delle  regioni,  possono  essere  costituiti,  in
          ambito     provinciale     o     sub-provinciale,     «poli
          tecnico-professionali»  tra  gli  istituti  tecnici  e  gli
          istituti  professionali,  le  strutture  della   formazione
          professionale accreditate ai sensi dell'articolo  1,  comma
          624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  le  strutture
          che  operano  nell'ambito  del  sistema  dell'istruzione  e
          formazione tecnica superiore denominate  «istituti  tecnici
          superiori»  nel  quadro  della  riorganizzazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296.  I   «poli»   sono   costituiti   sulla   base   della
          programmazione dell'offerta  formativa,  comprensiva  della
          formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono
          alla loro realizzazione in  relazione  alla  partecipazione
          delle  strutture  formative  di  competenza  regionale.   I
          «poli», di natura consortile, sono  costituiti  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 7, comma 10,  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo  stabile  e
          organico la diffusione della cultura scientifica e  tecnica
          e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica
          e produttiva del Paese. Essi sono dotati di  propri  organi
          da definire nelle relative convenzioni. All'attuazione  del
          presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Sono fatte salve le competenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, in conformita' ai loro  statuti  e  alle  relative
          norme di attuazione. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 15, comma 1, dopo la  lettera  i-septies)
          e' aggiunta la seguente: «i-octies) le erogazioni  liberali
          a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; 
                b) all'art. 100, comma  2,  dopo  la  lettera  o)  e'
          aggiunta la seguente:  «o-bis)  le  erogazioni  liberali  a
          favore degli istituti scolastici di ogni  ordine  e  grado,
          statali e paritari senza scopo  di  lucro  appartenenti  al
          sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10  marzo
          2000,  n.  62,  e  successive  modificazioni,   finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento dell'offerta formativa, nel  limite  del  2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.  23  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; 
                c) all'art. 147, comma 1, le  parole:  «e  i-quater)»
          sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-octies)». 
              4. All'onere derivante dal  comma  3,  valutato  in  54
          milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di  euro  a
          decorrere dall'anno 2009, si provvede: 
                a)  per  l'anno   2008,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui
          all'art. 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.  452,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2002, n. 16, che a tale  fine  sono  vincolate  per  essere
          versate all'entrata del bilancio dello Stato  nel  predetto
          anno. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e  le
          modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su
          ciascuna delle predette contabilita' speciali ai  fini  del
          relativo versamento; 
                b)  a  decorrere  dal  2009  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui al  comma  3,  anche  ai
          fini dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 7, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e  successive  modificazioni.  Gli  eventuali  decreti
          emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma,  n.  2,  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
          vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al  presente
          comma,  sono   tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,
          corredati da apposite relazioni illustrative. 
              6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce,
          dopo due anni di applicazione, alle competenti  Commissioni
          parlamentari sull'andamento delle  erogazioni  liberali  di
          cui al comma 3. 
              7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di  cui
          al comma 3 non possono far parte del consiglio di  istituto
          e della giunta  esecutiva  delle  istituzioni  scolastiche.
          Sono esclusi dal divieto coloro che  hanno  effettuato  una
          donazione per un valore  non  superiore  a  2.000  euro  in
          ciascun anno scolastico. I dati concernenti  le  erogazioni
          liberali di  cui  al  comma  3,  e  in  particolare  quelli
          concernenti  la  persona  fisica  o  giuridica  che  le  ha
          effettuate, sono dati personali agli effetti del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              8. Le disposizioni di cui al comma 3  hanno  effetto  a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  dal  1°  gennaio
          2007. 
              8-bis. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  1,  dell'art.  1   dopo   le   parole:
          «costituito  dal  sistema»  sono  aggiunte   le   seguenti:
          «dell'istruzione secondaria superiore»  e  conseguentemente
          le parole: «dei licei» sono soppresse; al  medesimo  comma,
          le  parole:  «Esso  e'  il  secondo  grado  in  cui»   sono
          sostituite dalle seguenti: «Assolto l'obbligo di istruzione
          di cui all'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, nel secondo ciclo»; 
                b) all'art. 2, comma 3, i riferimenti  agli  allegati
          C/3 e C/8 sono soppressi; 
                c)  all'art.  3,  comma  2,  ultimo   periodo,   sono
          soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10; 
                d) all'allegato B le  parole  da:  «Liceo  economico»
          fino a: «i fenomeni  economici  e  sociali»  e  da:  «Liceo
          tecnologico» fino alla fine sono soppresse. 
              8-ter. Dalle  abrogazioni  previste  dall'articolo  31,
          comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.  226,
          sono escluse le disposizioni del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  che  fanno
          riferimento agli istituti tecnici e professionali. 
              8-quater. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma
          224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  il  beneficio
          previsto dal comma 225 del medesimo articolo,  al  fine  di
          favorire il contenimento delle emissioni inquinanti  ed  il
          risparmio energetico nell'ambito del  riordino  del  regime
          giuridico dei  veicoli,  si  applicano  limitatamente  alla
          rottamazione senza sostituzione e non spettano in  caso  di
          acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro  tre  anni
          dalla  data  della  rottamazione  medesima.   Il   medesimo
          contributo e il beneficio predetti sono estesi alle  stesse
          condizioni e modalita' indicate nelle  citate  disposizioni
          anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o  euro  1
          consegnate ad un  demolitore  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2007. 
              8-quinquies. All'articolo 1, comma 225, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «di domicilio,» sono
          inserite le seguenti: «ovvero del comune dove e' ubicata la
          sede di lavoro,». 
              8-sexies. 
              8-septies. 
              8-octies. 
              8-novies. 
              8-decies. 
              8-undecies. 
              8-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          8-sexies a 8-terdecies trovano applicazione a decorrere dal
          sessantesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto.
          Dalla medesima data decorrono i termini  di  cui  ai  commi
          8-septies e 8-novies per  i  mutui  immobiliari  estinti  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  stessa
          legge  di  conversione  e  sono  abrogate  le  disposizioni
          legislative e regolamentari statali  incompatibili  con  le
          disposizioni di cui ai commi da 8-sexies a 8-undecies e  le
          clausole in contrasto con le prescrizioni di cui  ai  commi
          da 8-sexies a 8-terdecies sono nulle e  non  comportano  la
          nullita' del contratto. 
              8-terdecies. Per i mutui di cui ai commi da 8-sexies  a
          8-duodecies estinti prima della data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto  e  la  cui
          ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data,
          il termine di cui al comma  8-septies  decorre  dalla  data
          della richiesta della quietanza da parte del  debitore,  da
          effettuarsi mediante lettera  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento. 
              8-quaterdecies. 
              8-quinquiesdecies.  Al  fine  di  consentire   che   la
          realizzazione del Sistema alta  velocita'  avvenga  tramite
          affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
          vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi
          e con limiti di spesa compatibili con  le  priorita'  ed  i
          programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie,
          nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal
          decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,  al  gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e  degli  impegni
          assunti dallo Stato nei confronti  dell'Unione  europea  in
          merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico: 
                a) sono revocate le concessioni rilasciate  alla  TAV
          S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello  Stato  il  7  agosto  1991
          limitatamente alla tratta Milano-Verona e  alla  sub-tratta
          Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni,
          e il 16  marzo  1992  relativa  alla  linea  Milano-Genova,
          comprensiva delle relative interconnessioni,  e  successive
          loro integrazioni e modificazioni; 
                b) e' altresi' revocata  l'autorizzazione  rilasciata
          al Concessionario della Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.
          all'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti  e  della
          navigazione  31  ottobre  2000,  n.  138  T,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui  consente
          di proseguire nel rapporto convenzionale  con  la  societa'
          TAV S.p.A., relativo alla progettazione e costruzione della
          linea Terzo valico dei  Giovi/Milano-Genova,  della  tratta
          Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova. 
              8-sexiesdecies. Per effetto delle  revoche  di  cui  al
          comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali  stipulati
          da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15  ottobre
          1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
          continuita', con RFI S.p.A. e i relativi  atti  integrativi
          prevedono la quota di lavori che deve essere  affidata  dai
          contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
          conforme alle previsioni delle direttive comunitarie. 
              8-septiesdecies. 
              8-duodevicies.  All'art.  21-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n.  241,  dopo  il  comma  1  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «1-bis. Ove la revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico». 
              8-undevicies. 
              8-vicies. Le disposizioni  del  presente  decreto  sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche con riferimento alle disposizioni del titolo V  della
          parte seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in  cui
          prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto  a  quelle
          gia' attribuite. 
              8-vicies semel. Il presente decreto entra in vigore  il
          giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e   sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 64, commi 3  e  4,  del
          decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147 S.O., convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
          S.O.: 
              «Art. 64 (Disposizioni  in  materia  di  organizzazione
          scolastica). - (Omissis). 
              3. Per la realizzazione delle  finalita'  previste  dal
          presente    articolo,    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e  previo  parere  delle
          Commissioni Parlamentari competenti per materia  e  per  le
          conseguenze di  carattere  finanziario,  predispone,  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto,  un  piano  programmatico  di  interventi
          volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
          risorse umane e strumentali disponibili,  che  conferiscano
          una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. 
              4. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  3,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto ed  in  modo
          da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano  di
          cui al comma 3, in relazione agli  interventi  annuali  ivi
          previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza unificata di cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche  modificando  le
          disposizioni  legislative  vigenti,  si  provvede  ad   una
          revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
          e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
          criteri: 
                a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi  di
          concorso, per una maggiore flessibilita'  nell'impiego  dei
          docenti; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, commi 17,  18,  19,
          20  e  21  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          agosto 2012, n. 189, S.O.: 
              «Art.  14  (Riduzione  delle  spese  di  personale).  -
          (Omissis). 
              17.   Al   personale   dipendente   docente   a   tempo
          indeterminato che, terminate le operazioni di  mobilita'  e
          di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria
          classe di concorso nella provincia in cui presta  servizio,
          e' assegnato per la durata dell'anno  scolastico  un  posto
          nella medesima provincia, con  priorita'  sul  personale  a
          tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: 
                a)  posti  rimasti   disponibili   in   altri   gradi
          d'istruzione o altre classi di concorso,  anche  quando  il
          docente non e' in possesso della  relativa  abilitazione  o
          idoneita' all'insegnamento, purche'  il  medesimo  possegga
          titolo di studio valido, secondo la normativa vigente,  per
          l'accesso   all'insegnamento    nello    specifico    grado
          d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; 
                b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno
          scolastico, nei casi in  cui  il  dipendente  disponga  del
          previsto titolo di specializzazione  oppure  qualora  abbia
          frequentato un apposito corso di formazione; 
                c) frazioni di posto disponibili presso gli  istituti
          scolastici,  assegnate  prioritariamente   dai   rispettivi
          dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima
          provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni
          in cui si applichino le lettere  a)  e  b),  purche'  detto
          personale non trovi diversa utilizzazione  ai  sensi  delle
          medesime lettere; 
                d) posti che dovessero rendersi  disponibili  durante
          l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al  personale
          della medesima provincia in esubero nella  relativa  classe
          di concorso  o  che  si  trovi  in  situazioni  in  cui  si
          applichino le lettere a) e b), anche nel caso  in  cui  sia
          stata gia'  disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
          personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai
          sensi delle precedenti lettere; 
                e)  il   personale   in   esubero   che   non   trovi
          utilizzazione  ai  sensi  delle   precedenti   lettere   e'
          utilizzato a disposizione per la copertura delle  supplenze
          brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili  nella
          medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero
          per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche
          nel  caso  ne  sia  stata  gia'   disposta   la   messa   a
          disposizione. 
              18. Le assegnazioni di cui alle lettere c),  d)  ed  e)
          del comma 17 sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla
          base  del  piano  di  utilizzo  predisposto  dagli   uffici
          scolastici regionali ai sensi del comma 20. 
              19. Per  la  durata  dell'utilizzazione  il  dipendente
          assegnato ad un posto ai sensi dei commi 17 e 18 percepisce
          lo stipendio  proprio  dell'ordine  di  scuola  in  cui  e'
          impegnato, qualora superiore a quello  gia'  in  godimento.
          Nei casi di cui alla lettera e) del comma 17, la differenza
          e' erogata dall'istituto scolastico in cui e'  prestato  il
          servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a  tal  fine
          assegnata  all'istituto  stesso.  Negli  altri   casi,   la
          differenza a favore del dipendente e' erogata a  mezzo  dei
          ruoli di spesa fissa. 
              20. Gli uffici  scolastici  regionali  predispongono  e
          periodicamente aggiornano un  piano  di  disponibilita'  ed
          utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare
          a conoscenza  delle  istituzioni  scolastiche  interessate,
          anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei
          dirigenti scolastici. 
              21. I risparmi conseguenti all'applicazione  dei  commi
          da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi  di
          cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto-legge  12  settembre   2013,   n.   104,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2013,  n.
          214 e' stato convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          novembre  2013,  n.  128  (Misure  urgenti  in  materia  di
          istruzione,  universita'  e  ricerca),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n. 264. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23-quinquies  del
          decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144 e convertito, con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190,
          S.O.: 
              «Art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il
          regolare avvio dell'anno scolastico). - 1. Nelle  more  del
          riordino e della costituzione degli organi collegiali della
          scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e  i  provvedimenti
          adottati  in  assenza  del  parere  dell'organo  collegiale
          consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque  non
          oltre il 31 dicembre  2015,  non  sono  dovuti  i  relativi
          pareri obbligatori e facoltativi. 
              2. Le elezioni del Consiglio superiore  della  pubblica
          istruzione sono bandite entro il 30 settembre 2015. In  via
          di prima applicazione  e  nelle  more  del  riordino  degli
          organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma
          9,  del  decreto  legislativo  30  giugno  1999,  n.   233,
          stabilisce le modalita' di elezione  del  predetto  organo,
          anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera  a),
          del citato art. 2.». 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 193, della legge
          13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema  nazionale  di
          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «193. Il regolamento di cui all'articolo 64,  comma  4,
          lettera a), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133,  non  si  applica  per  la  procedura  del   piano
          straordinario di assunzioni. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 81  (Norme  per  la  riorganizzazione  della  rete
          scolastica  e  il  razionale  ed  efficace  utilizzo  delle
          risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4,
          del  decreto-legge  n.  112  del  2008),  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo
          2009, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale,  organizzativo  e  didattico  della   scuola
          dell'infanzia e del primo ciclo  di  istruzione,  ai  sensi
          dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 112  del  2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  15  luglio
          2009, n. 162. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 87 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti professionali, a norma del citato  art.  64,
          comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 88 (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
          degli istituti tecnici, a norma del citato art.  64,  comma
          4, del decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 89  (Regolamento  recante  revisione  dell'assetto
          ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a  norma
          del citato art. 64, comma 4, del decreto-legge n.  112  del
          2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto
          2008, n. 133) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          giugno 2010, n. 137, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  marzo
          2013, n. 52 ( Regolamento di  organizzazione  dei  percorsi
          della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei  licei,
          a  norma  dell'articolo  3,  comma  2,  del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  89)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, n. 113. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  30
          gennaio  1998  concernente  il   testo   coordinato   delle
          disposizioni in materia  di  ordinamento  delle  classi  di
          concorso   a   cattedre   e   a   posti   di   insegnamento
          tecnico-pratico  e  di  arte  applicata  nelle  scuole   ed
          istituti  di  istruzione  secondaria   ed   artistica,   e'
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  12
          febbraio 1998, n. 35. 
              - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione  10
          agosto 1998, n. 354 (Costituzione  di  ambiti  disciplinari
          per classi di concorso finalizzata allo  snellimento  delle
          procedure  concorsuali  ed  altre  procedure  connesse)  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18  novembre  1998  n.
          270, SO n. 192. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270
          (Modifiche  al  regolamento   recante   norme   concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 9 febbraio  2005,  n.  22,
          con  cui  sono  state  individuate  le  classi  di   lauree
          specialistiche corrispondenti  alle  lauree,  previste  dal
          pregresso ordinamento universitario, ai  fini  dell'accesso
          all'insegnamento, e' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
          del M.I.U.R. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra  diplomi
          di laurea del pregresso ordinamento,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249
          (Definizione  della  disciplina  dei  requisiti   e   delle
          modalita' della formazione iniziale degli insegnanti  della
          scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della  scuola
          secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.  2,
          comma 416, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2011, n. 24,
          S. O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 64, comma 4, lettera  a),  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  si  vedano  le  note
          alle premesse.