IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL MINISTRO DEI BENI 
                     E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, adottato di  concerto  con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, con il quale sono stati determinati i  compensi  spettanti
ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato  di
abilitazione professionale; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle  accademie
di belle arti,  dell'accademia  nazionale  di  danza,  dell'accademia
nazionale  di  arte  drammatica,  degli  istituti  superiori  per  le
industrie artistiche, dei conservatori di  musica  e  degli  istituti
musicali pareggiati; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  concernente
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del  paesaggio,
e, in particolare, l'art. 29, commi 8 e 9; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,
n. 132 concernente il regolamento recante i criteri  per  l'autonomia
statutaria,   regolamentare   e   organizzativa   delle   istituzioni
artistiche e musicali; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
del 26 maggio 2009, n. 86, e, in particolare, l'art. 1, con il  quale
vengono definiti gli ambiti di competenza del Restauratore  dei  beni
culturali; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 26 maggio 2009, n. 87,  e,  in  particolare,  l'art.  1,
comma 4, con il  quale  si  stabilisce  che,  con  provvedimento  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali,  sia
definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante  per
la professione di Restauratore dei beni culturali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali 30 dicembre 2010, n. 302 che istituisce il corso di diploma
accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante  alla
professione di restauratore di beni culturali (DASLQ01); 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81 che definisce gli ordinamenti
curriculari dei profili formativi professionalizzanti  del  corso  di
diploma accademico di secondo livello in  restauro,  abilitante  alla
professione di restauratore di beni culturali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, del 2 marzo 2011, con  il  quale  e'  stata  istituita  la
laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il Restauro; 
  Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale 2 marzo 2011,
ai sensi del quale la prova finale dei  corsi  di  laurea  magistrale
afferente alla classe LMR/02 ha valore di esame di  Stato  abilitante
all'esercizio dell'attivita' professionale del Restauratore dei  Beni
culturali ed e' organizzata in due sessioni in  periodi  definiti,  a
livello  nazionale,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali; 
  Ritenuto di organizzare in due  sessioni  in  periodi  definiti,  a
livello  nazionale  anche  la  prova  finale  del  corso  di  diploma
accademico di secondo livello  quinquennale  in  restauro  abilitante
alla stessa professione di «restauratore di beni culturali»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli esami finali, con valore di  esame  di  Stato  abilitante  alla
professione  di  «Restauratore  dei  Beni  culturali»,  previsti  dal
decreto interministeriale n. 302 del 30 dicembre 2010 e  dal  decreto
interministeriale  2  marzo   2011,   si   svolgono   nei   mesi   di
ottobre-novembre e di marzo-aprile di ogni anno accademico. 
  Gli Atenei, le Accademie di Belle Arti e gli altri enti interessati
e  riconosciuti  ai  sensi  del decreto  26  maggio   2009,   n.   87
stabiliscono, nell'ambito dei periodi  sopra  indicati,  le  date  di
inizio degli esami. 
  Le date fissate sono comunicate almeno un mese prima  ai  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   -   Direzione
generale per lo  studente,  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
della formazione superiore  -  ed  al  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo - Direzione generale  educazione  e
ricerca, anche al fine dell'invio dei commissari esterni  di  propria
competenza.