IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante "Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici",  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   "Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326", cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione  dell'articolo  17,  comma
10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia  con  delibera
del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio  sito
istituzionale e' stato dato avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE" e  s.m.i.,  ed  in
particolare il titolo VI, rubricato "Classificazione  dei  medicinali
ai fini della fornitura"; 
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'armonizzazione  dei  regimi  di
fornitura di tutti i medicinali a base di neurotossina di Clostridium
Botulinum di tipo A  con  indicazioni  a  scopo  terapeutico,  ed  in
particolare, per i medicinali Botox, Xeomin e  Dysport,  nonche'  dei
relativi prescrittori; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta  del  11  -  14  gennaio  2016,  che
modifica   il   parere   espresso   dalla   Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015 con riferimento
al regime di fornitura di tutti i medicinali a base  di  neurotossina
di  Clostridium  Botulinum  di  tipo  A  con  indicazioni   a   scopo
terapeutico e lo conferma quanto ai prescrittori gia' individuati. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Definizione  del  regime  di  fornitura  e  dei  prescrittori  per  i
  medicinali a base di neurotossina di Clostridium Botulinum di  tipo
  A con indicazioni a scopo terapeutico, ed  in  particolare,  per  i
  medicinali Botox, Xeomin e Dysport 
 
  Il regime di fornitura dei medicinali a  base  di  neurotossina  di
Clostridium Botulinum di tipo A con indicazioni a scopo  terapeutico,
ed in particolare, per  i  medicinali  BOTOX,  XEOMIN  e  DYSPORT  e'
definito nei termini seguenti: 
    medicinali   soggetti   a   prescrizione    medica    limitativa,
utilizzabili esclusivamente dallo specialista (USPL). 
  Per il medicinale Botox sono definiti i seguenti prescrittori: 
    ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e
da   specialisti:   Neurologo   (Neuropsichiatra),    Neuropsichiatra
Infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e  riabilitativa,
Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico,   Urologo,   Dermatologo.
Vietata la vendita al pubblico. 
  Per il medicinale Xeomin sono definiti i seguenti prescrittori: 
    ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e
da specialisti: Neurologo (Neuropsichiatra),  Medico  specialista  in
medicina  fisica  e  riabilitativa,   Neurofisiopatologo,   Oculista,
Ortopedico. Vietata la vendita al pubblico. 
  Per il medicinale Dysport sono definiti i seguenti prescrittori: 
    ad uso esclusivo in centri ospedalieri e strutture assimilabili e
da   specialisti:   Neurologo   (Neuropsichiatra),    Neuropsichiatra
Infantile, Medico specialista in  medicina  fisica  e  riabilitativa,
Neurofisiopatologo,  Oculista,  Ortopedico.  Vietata  la  vendita  al
pubblico.