IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
concernente disposizioni in tema di  informatizzazione  del  processo
contabile; 
  Visti gli articoli 19 e 20-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 
  Visto il proprio decreto 21 ottobre 2015, n. 98,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3  novembre  2015,  recante  le  «Prime
regole tecniche ed operative per l'utilizzo della  posta  elettronica
certificata  nei  giudizi  dinanzi  alla  Corte  dei  conti»  e,   in
particolare, l'art. 12, il quale  prevede  che  l'applicazione  delle
disposizioni  del  medesimo  decreto  e'  subordinata,  per  ciascuna
Sezione   giurisdizionale   e   Procura,    all'accertamento    della
funzionalita' dei servizi di comunicazione presso l'Ufficio stesso  e
decorre dalla data indicata nell'apposito provvedimento adottato  dal
Presidente della Corte dei conti, sentito il Segretario  Generale,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito Internet  della  Corte
dei conti; 
  Viste le «Istruzioni tecnico operative per l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla  Corte  dei  conti»,
emanate in attuazione dell'art. 10 del decreto 21 ottobre 2015, n. 98
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2015; 
  Vista la circolare 52/SG/2015  relativa  all'utilizzo  della  posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, con
la quale si richiama l'attenzione dei responsabili  delle  Segreterie
degli Uffici giurisdizionali su quanto previsto dal  citato  art.  12
del citato decreto n. 98/DP/2015; 
  Viste le comunicazioni pervenute al Segretario Generale, alla  data
del 2 febbraio 2016, dai responsabili delle  Segreterie  delle  varie
Sezioni    giurisdizionali    e    delle    Procure     relativamente
all'accertamento della funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione
presso l'Ufficio stesso; 
  Ritenuto opportuno fissare date differenziate per raggruppamenti di
Uffici per la decorrenza del decreto del Presidente n. 98  del  2015,
anche al  fine  di  corrispondere  ad  una  esigenza  di  gradualita'
dell'avvio dei servizi di comunicazione sul  territorio  nazionale  e
per tenere conto di eventuali criticita' rilevate; 
  Sentito il Segretario Generale, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Individuazione degli Uffici e relativi indirizzi PEC 
 
  1.  Sono  individuati,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  del
Presidente della Corte dei conti 21 ottobre 2015, n. 98,  recante  le
«Prime regole  tecniche  ed  operative  per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla  Corte  dei  conti»,
gli Uffici presso i quali  e'  stato  compiuto  l'accertamento  della
funzionalita' dei  servizi  di  comunicazione,  con  indicazione  dei
corrispondenti   indirizzi   di   posta    elettronica    certificata
utilizzabili ai fini della trasmissione e  del  deposito  di  atti  e
documenti agli effetti dell'art. 8, comma 6,  del  decreto  medesimo,
nonche' delle date  di  decorrenza  distinte  per  raggruppamenti  di
Uffici. Gli indirizzi PEC  di  seguito  indicati  corrispondono  alle
seguenti regole di denominazione: 
    a. regione.giurisdizione.resp@corteconticert.it: per i giudizi in
materia di responsabilita' e ad istanza di parte; 
    b. regione.giurisdizione.pens@corteconticert.it: per i giudizi in
materia pensionistica; 
    c. regione.giurisdizione.conti@corteconticert.it: per  i  giudizi
di conto e, in via transitoria, secondo quanto previsto dall'art.  13
del DP n. 98/2015, per la  presentazione  e  il  deposito  dei  conti
giudiziali  e  dei  relativi  atti  e  documenti,  nelle  more  della
registrazione al Sistema Informativo  per  la  REsa  elettronica  dei
COnti (SIRECO). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2. Eventuali modifiche al calendario di cui al comma 1,  a  seguito
di  verifiche  intermedie  della   funzionalita'   dei   servizi   di
comunicazione e dell'idoneita' organizzativa resesi  necessarie  dopo
l'avvio delle attivita' negli  uffici  appartenenti  al  primo  o  al
secondo raggruppamento, saranno tempestivamente comunicate  sul  sito
internet istituzionale della Corte dei conti.