IL CONSIGLIO 
               DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  il
quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui  lavori  pubblici,
ai fini della copertura dei costi relativi al proprio  funzionamento,
determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa  dovute
dai soggetti, pubblici e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,
nonche' le relative modalita' di riscossione; 
  Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone  le  spese
di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici
a carico del mercato di competenza, per  la  parte  non  coperta  dal
finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, con il quale l'Autorita' per la vigilanza sui  lavori  pubblici,
con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, assume la denominazione di Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
  Visto  l'art.  8,  comma  12,  dello  stesso  decreto   legislativo
163/2006,  che  prevede  che   all'attuazione   dei   nuovi   compiti
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri  a  carico
del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge
266/2005; 
  Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
con il quale viene disposto che per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovra'
essere attribuita all'Autorita' garante per la  protezione  dei  dati
personali una quota pari a 2 milioni di euro  delle  entrate  di  cui
all'art. 1, comma 67, della legge 266/2005; 
  Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
che prevede la  restituzione  delle  somme  trasferite  all'Autorita'
Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 -  2012  ai
sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191
ed, in particolare, la restituzione di €  7,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro,  in  10
annualita' costanti a partire dal 2015; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto
la  soppressione  dell'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e  le  funzioni
sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza,  ridenominata  dalla  stessa  normativa
Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.) (di seguito Autorita'); 
  Visto l'art.  19,  comma  6,  del  decreto-legge  90/2014,  che  ha
disposto: "Le somme versate a  titolo  di  pagamento  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali"; 
  Visto l'art.  19,  comma  8,  del  decreto-legge  90/2014,  che  ha
disposto: "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi  2  e  5,  il
Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
  Visto   il   Piano   di   riordino   predisposto   dal   Presidente
dell'Autorita' ai sensi  dell'art.  19,  comma  3  del  decreto-legge
90/2014 e presentato al Presidente del Consiglio dei ministri in data
30 dicembre 2014; 
  Visto  il  disegno  di  legge  contenente  "Disposizioni   per   la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2016)" in corso di approvazione; 
  Visto il disegno di  legge  di  bilancio  2016-2018,  in  corso  di
approvazione, e, in particolare, lo stato di previsione  della  spesa
del Ministero dell'economia e delle  finanze  da  cui  risulta  (cap.
2116) da assegnare all'Autorita' la somma di € 4.324.998  per  l'anno
2016, di € 4.318.445 per l'anno 2017 e  di  €  4.318.445  per  l'anno
2018; 
  Ritenuta la necessita' di coprire, per  l'anno  2016,  i  costi  di
funzionamento  dell'Autorita',  per  la  parte  non  finanziata   dal
bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di  competenza  nel
rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento  del  valore
complessivo del mercato stesso  cosi'  come  previsto,  dall'art.  1,
comma 67, della legge 266/2005; 
  Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 266/2005 dispone che
le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e  le  modalita'
di  versamento  sono  sottoposte  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento
e  che,  decorso  tale  termine  senza  che  siano  state   formulate
osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. Sono  obbligati  alla  contribuzione  a  favore  dell'Autorita',
nell'entita' e con le modalita' previste dal presente  provvedimento,
i seguenti soggetti pubblici e privati: 
    a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori  di  cui  agli
articoli 32 e 207 del decreto legislativo 163/2006, anche nel caso in
cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero; 
    b) gli operatori economici, nazionali  e  esteri,  che  intendano
partecipare  a  procedure  di  scelta  del  contraente  attivate  dai
soggetti di cui alla lettera a); 
    c) le societa' organismo di  attestazione  di  cui  all'art.  40,
comma 3, del decreto legislativo 163/2006.