IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
concernente l'individuazione degli  enti  strutturalmente  deficitari
sulla base dell'apposita tabella, da  allegare  al  rendiconto  della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
presentino valori deficitari; 
  Visto l'art. 228, comma 5,  secondo  periodo,  del  citato  decreto
legislativo il quale stabilisce  che  la  tabella  dei  parametri  di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e'  allegata
anche al certificato del rendiconto; 
  Visto l'art. 243 del predetto decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono  sottoposti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizigli enti locali in condizioni strutturalmente  deficitarie  di
cui al richiamato art. 242, gli enti locali  che  non  presentino  il
certificato al rendiconto della gestione, gli  enti  locali  che  non
hanno approvato nei termini di legge  il  rendiconto  della  gestione
sino all'adempimento, nonche' gli enti locali che hanno deliberato lo
stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento; 
  Visto l'art. 243-bis, comma 8, lett. b), del citato testo unico, il
quale prevede che i comuni e  le  province  che  fanno  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi di cui al precedente art. 243, comma 2; 
  Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che
i controlli centrali in materia di  copertura  del  costo  di  taluni
servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e  che  i
tempi e le modalita' per la presentazione ed  il  controllo  di  tale
certificazione   sono   determinati   con   decreto   del    Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; 
  Dato atto che le modalita' della  certificazione  di  che  trattasi
sono state approvate, in passato, su base triennale, in coerenza  con
la programmazione finanziaria pluriennale  del  sistema  di  bilancio
degli enti locali, e che da ultimo, sono state  fissate  con  decreto
del Ministro dell'interno del  20  dicembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  8  del  10  gennaio
2013, per il triennio 2012-2014; 
  Ritenuto,   tuttavia,   di    dover    procedere,    al    momento,
all'approvazione di dette modalita' per il solo esercizio finanziario
2015, atteso che le disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio  degli  enti  locali
approvate con decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 10  agosto  2014,  n.
126,  renderanno  necessaria,  a  partire  dal   corrente   esercizio
finanziario,  la   completa   rivisitazione   sia   delle   modalita'
certificative in argomento, sia dei parametri  obiettivi,  e  che  di
tale problematica sara' investito, come  in  passato,  l'Osservatorio
sulla finanza e la contabilita' degli enti locali di cui all'art. 154
del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10  agosto
2014,  n.  126,  in  fase  di  costituzione   presso   il   Ministero
dell'interno; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  15,  del  citato
decreto legislativo n. 118, gli enti territoriali in  sperimentazione
nel 2014 adottano, dall' esercizio finanziario 2015, i  nuovi  schemi
di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano  nel  2015,
con funzione conoscitiva, gli schemi  di  bilancio  e  di  rendiconto
vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del  richiamato  art.
11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e  di  rendiconto
vigenti  nel  2014,  che  conservano  valore  a  tutti  gli   effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai  quali
affiancano i nuovi, cui e' attribuita funzione conoscitiva; 
  Ritenuto pertanto, nelle more  della  rivisitazione  dei  parametri
obiettivi  e  delle  modalita'  certificative  resa  necessaria   dal
processo di armonizzazione contabile, che sia possibile, in virtu' di
quanto disposto dal richiamato art. 11 per  l'anno  2015,  nel  quale
coesistono  gli  schemi  di  bilancio   «tradizionali»   con   quelli
«armonizzati», procedere  alla  sostanziale  conferma,  per  il  solo
esercizio finanziario 2015, delle modalita'  certificative  approvate
con il richiamato decreto del Ministro dell'interno del  20  dicembre
2012, per il triennio 2012-2014; 
  Considerato, altresi', che il richiamato art.  242  stabilisce,  al
comma 2, che i parametri obiettivi citati in premessa, e le modalita'
per la compilazione della relativa tabella, sono fissati con  decreto
del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e che,  comunque,  sino
alla fissazione  di  nuovi  parametri  si  applicano  quelli  vigenti
nell'anno precedente; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  18  febbraio  2013  di
individuazione, per il triennio 2013-2015,  per  province,  comuni  e
comunita'  montane,  dei  parametri   obiettivi   di   deficitarieta'
strutturale; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 18 febbraio 2016, che ha espresso parere favorevole sul testo del
presente decreto; 
  Visti i precedenti decreti in data 5 agosto  1992  ed  in  data  15
marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici  territoriali
del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per  la
dimostrazione del tasso di copertura  dei  costi  di  alcuni  servizi
degli  enti  locali  e  di  irrogazione  delle  sanzioni  di   legge,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - serie generale -  n.  193  del  18  agosto  1992  e  serie
generale n. 80 del 7 aprile 1994; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del  decreto  in  esame
consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti
hanno natura di atto prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Approvazione dei modelli 
 
  1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni  nonche'  per
province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano  in
condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art.  242  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto e concernenti la dimostrazione, sulla
base delle  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  2015,
della copertura del costo  complessivo  di  gestione  dei  servizi  a
domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti  urbani
e del servizio di acquedotto. 
  2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 sono soggetti  alla  presentazione  della
certificazione del costo dei servizi nel caso in cui  permanga,  alle
date indicate al successivo art. 3, la condizione di  assoggettamento
ai controlli. 
  3. Gli enti locali di cui  all'art.  243,  comma  7,  dello  stesso
decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di
dissesto, sono tenuti alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al  successivo
art. 265, comma 1. 
  4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno  fatto
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto  legislativo  n.  267
del 2000 sono tenuti  alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il periodo di durata  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale.