IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate
dalle amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 66, comma 8, e l'art. 71 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
maggio 2010, e successive modificazioni, recante regole tecniche
delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 851 del 1967 rilasciate con modalita'
elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 66,
comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 agosto 2010, n. 182;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione del 10 maggio 2012, recante approvazione dello
schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e
la gestione del modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7
agosto 2012, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014
con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro
senza portafoglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 28 maggio 2014, n. 122;
Rilevata la necessita' di apportare modificazioni tecniche e di
contenuto al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 maggio 2010, per uniformare il periodo di validita' del
certificato di autenticazione alla durata del documento e prescrivere
l'uso di chiavi crittografiche adeguate;
Considerato che sono disponibili numerosi tipi di microprocessore
con memoria di almeno 64 Kbyte;
Ritenuta la necessita' di semplificare le fonti che disciplinano le
tessere di riconoscimento rilasciate con modalita' elettronica,
allegando anche lo schema-tipo di documento progettuale per la
produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Valutata l'esigenza di aggiornare l'aspetto grafico del documento
al fine di stampare le informazioni previste con lo stesso ordine
fissato in altri documenti di riconoscimento;
Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio
2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, le parole «cinque anni» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci anni»;
b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Produzione). -
1. Le attivita' di produzione, rilascio e gestione del Modello ATe
sono definite in un documento progettuale elaborato
dall'amministrazione emittente, sulla base dello schema-tipo di cui
all'Allegato C.»;
c) l'Allegato «A» e' sostituito dall'Allegato «A» al presente
decreto, che ne costituisce parte integrante;
d) all'Allegato «B»:
1) al paragrafo 3.3.1:
a) al primo capoverso, le parole «non inferiore a 32 Kbyte»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 64 Kbyte»;
b) al primo punto del terzo capoverso, le parole «1024 bit»
sono sostituite dalle seguenti: «2048 bit»;
2) al paragrafo 6.2., primo periodo, dopo le parole «protezione
dei dati personali» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di
quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali
nel provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria n. 513
del 12 novembre 2014 e annesse Linee guida in materia di
riconoscimento biometrico e firma grafometrica»;
e) dopo l'Allegato «B» e' aggiunto l'Allegato «C» che disciplina
lo schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il
rilascio e la gestione del modello ATe da parte delle pubbliche
amministrazioni.