LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592,  con  la  quale  e'
stato adottato il regolamento sulla raccolta di capitali  di  rischio
da  parte  di  start-up  innovative  tramite  portali   on-line,   in
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  3,  recante
«Misure  urgenti  per  il  sistema  bancario  e  gli   investimenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che,
tra l'altro,  ha  esteso  alle  PMI  innovative,  agli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio e alle societa' di capitali che
investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI  innovative
la possibilita' di effettuare offerte di capitale di rischio  tramite
i portali on-line; 
  Visti, in particolare, gli  articoli  50-quinquies  e  100-ter  del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, inseriti con decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179 e modificati dall'art. 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50-quinquies,  in  base
al quale la Consob determina con regolamento «i principi e i  criteri
relativi: 
    a)  alla  formazione  del  registro  e  alle  relative  forme  di
pubblicita'; 
    b) alle  eventuali  ulteriori  condizioni  per  l'iscrizione  nel
registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle
misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; 
    c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; 
    d) alle regole di  condotta  che  i  gestori  di  portali  devono
rispettare nel rapporto con gli  investitori,  prevedendo  un  regime
semplificato per i clienti professionali»; 
  Visto, in particolare, il  comma  2  dell'art.  100-ter,  il  quale
stabilisce che la Consob determini  la  disciplina  applicabile  alle
offerte al pubblico condotte esclusivamente  attraverso  uno  o  piu'
portali per la raccolta  di  capitali,  «al  fine  di  assicurare  la
sottoscrizione da parte di investitori  professionali  o  particolari
categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota  degli
strumenti finanziari offerti,  quando  l'offerta  non  sia  riservata
esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori
diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo
della start-up innovativa o della PMI innovativa  cedano  le  proprie
partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»; 
  Considerata la necessita' di rivedere il predetto regolamento sulla
raccolta di capitali di  rischio  da  parte  di  start-up  innovative
tramite portali on-line, al fine  di  garantire  l'adeguamento  dello
stesso  alle  modifiche  introdotte  a   livello   legislativo,   con
particolare riferimento  all'ambito  definitorio  e  alla  disciplina
relativa alle informazioni da rendere al pubblico, tenuto conto delle
specificita'  dei  nuovi  offerenti  inclusi  nell'ambito   normativo
soggettivo; 
  Ritenuto necessario, anche al fine di favorire il concreto sviluppo
di   strumenti    alternativi    di    finanziamento    a    supporto
dell'innovazione,   semplificare   taluni   obblighi   imposti    dal
regolamento, risultati  eccessivamente  onerosi  per  gli  operatori,
quali quelli legati alla sottoscrizione di una quota degli  strumenti
finanziari  offerti  da  parte  di  investitori  professionali  o  di
particolari categorie di investitori individuate dalla Consob e  alle
modalita' di esecuzione degli ordini; 
  Ritenuto, al riguardo, opportuno includere nel novero dei  soggetti
che possono sottoscrivere la quota degli strumenti finanziari offerti
gli «investitori professionali su richiesta», classificati  ai  sensi
della disciplina derivante dal recepimento della Direttiva 2004/39/CE
(di seguito «MiFID») dall'intermediario di cui  sono  clienti,  e  la
nuova categoria degli «investitori a supporto  dell'innovazione»,  ai
quali e' richiesto il  possesso  di  requisiti  di  onorabilita',  di
requisiti patrimoniali similari a quelli  previsti  dalla  disciplina
«MiFID» per i clienti  professionali  su  richiesta  e  di  requisiti
comprovanti l'esperienza e la competenza di settore; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno,  anche  al  fine  di  favorire  la
conclusione delle operazioni integralmente on-line, prevedere  che  i
gestori  dotati  degli  adeguati  requisiti   organizzativi   possano
effettuare  direttamente  la   verifica   di   appropriatezza   delle
operazioni effettuate attraverso portali on-line; 
  Ritenuto, infine, opportuno tener conto di talune  esigenze  emerse
in sede di vigilanza relative al procedimento di  autorizzazione  per
l'iscrizione nel registro dei gestori; 
  Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e  dagli  organismi
in risposta ai due documenti di consultazione pubblicati in  data  19
giugno 2015 e 3 dicembre 2015; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento sulla raccolta di  capitali  di  rischio  da
  parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato  con
  delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 
  1. Il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di
start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n.
18592 del 26 giugno 2013, ai  sensi  degli  articoli  50-quinquies  e
100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e  successive
modificazioni, e' modificato come segue: 
    1) il regolamento e' ridenominato «Regolamento sulla raccolta  di
capitali di rischio tramite portali on-line»; 
    2) nella Parte I, al  comma  1  dell'art.  2  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      A. la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: 
        «c) «offerente»: 
        1) la societa' start-up innovativa, compresa  la  start-up  a
vocazione sociale, come definite dall'art.  25,  commi  2  e  4,  del
decreto  e  la  start-up  turismo  prevista  dall'art.   11-bis   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 
        2) la piccola e media impresa innovativa («PMI  innovativa»),
come definita dall'art. 4, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24  marzo  2015,
n. 33; 
        3)  l'organismo  di  investimento  collettivo  del  risparmio
(«OICR») che investe prevalentemente in start-up innovative e in  PMI
innovative, come definito dall'art.  1,  comma  2,  lettera  e),  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014; 
        4) le societa' di capitali che investono  prevalentemente  in
start-up innovative e in PMI innovative, come definite  dall'art.  1,
comma 2, lettera f), del decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze 30 gennaio 2014;»; 
      B. nella lettera d), le parole «delle start-up innovative» sono
sostituite dalle parole «degli offerenti»; 
      C. nella lettera e), le parole «le  start-up  innovative»  sono
sostituite dalle parole «gli offerenti»; 
      D. nella lettera g), le parole «emessi da start-up  innovative»
sono soppresse; 
      E. la lettera h) e' sostituita dalla seguente lettera: 
        «h)  «strumenti   finanziari»:   le   azioni   e   le   quote
rappresentative del capitale sociale  o  degli  OICR,  oggetto  delle
offerte al pubblico condotte attraverso portali;»; 
      F. la lettera j) e' sostituita dalla seguente lettera: 
        «j)  «investitori  professionali»:  i  clienti  professionali
privati di diritto e i clienti professionali  privati  su  richiesta,
individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti  I  e  II,  del
regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con  delibera
n. 16190 del 29  ottobre  2007  e  successive  modifiche,  nonche'  i
clienti professionali pubblici di diritto e i  clienti  professionali
pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2  e
3 del decreto ministeriale 11  novembre  2011,  n.  236  emanato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze.»; 
    3) nella Parte II, Titolo I, all'art. 5, comma 1, la  lettera  a)
e' sostituita dalla seguente lettera: 
      «a) la delibera di  autorizzazione  e  il  numero  d'ordine  di
iscrizione;»; 
    4)  nella  Parte  II,  Titolo  II,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      A. all'art. 7: 
        a) la rubrica dell'articolo  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione»; 
        b) al comma 1, le parole  «La  domanda  di  iscrizione»  sono
sostituite  dalle  parole   «La   domanda   di   autorizzazione   per
l'iscrizione»; 
        c) al comma 2, dopo le parole «sette giorni» e'  inserita  la
parola «lavorativi»; dopo le parole «trenta giorni»  e'  inserita  la
parola «lavorativi»; le parole «ricevimento della comunicazione» sono
sostituite dalle parole «ricevimento della comunicazione, a  pena  di
improcedibilita'»; 
        d) al comma 3: 
        i) nella lettera c), le parole «societa'  richiedente.»  sono
sostituite dalle parole «societa' richiedente;»; 
        ii) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: 
        «c-bis) a qualunque soggetto, anche estero.»; 
        iii) nell'ultimo periodo, dopo le parole «data  di  ricezione
degli stessi» sono inserite le parole «e per un periodo comunque  non
superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilita'»; 
        e) al comma 4: 
        i) nel primo periodo, le parole «nel  corso  dell'istruttoria
e' portata» sono sostituite dalle parole «nel corso dell'istruttoria,
ovvero  rilevanti  modifiche  apportate   alla   relazione   prevista
dall'Allegato 2, sono portate»; 
        ii) nel secondo periodo, dopo le  parole  «sette  giorni»  e'
inserita la parola «lavorativi»; 
        f) al comma 5: 
        i) nel primo periodo, dopo le  parole  «sessanta  giorni»  e'
inserita la parola «lavorativi»; 
        ii)  nel  secondo  periodo,  le  parole  «L'iscrizione»  sono
sostituite dalle parole «L'autorizzazione»; 
      B. all'art. 8: 
        a) al comma 1: 
        i) nella lettera d), le parole «estinzione del  reato.»  sono
sostituite dalle parole «estinzione del reato;»; 
        ii) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: 
        «d-bis) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali
o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie  corrispondenti  a
quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei
requisiti di onorabilita'.»; 
      b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
        «1-bis.  Nel  caso  in  cui  nessuno  dei  soci  detenga   il
controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni
almeno pari al venti per cento del capitale della societa'.»; 
        c) nel comma 2, le parole «Ove  il  controllo  sia  detenuto»
sono sostituite dalle parole «Ove il controllo o la partecipazione di
cui al comma 1-bis siano detenuti»; 
      C. all'art. 10, comma 2, le parole «cancellazione  del  gestore
dal   registro»   sono    sostituite    dalle    parole    «decadenza
dall'autorizzazione»; 
      D. dopo l'art. 11, e' aggiunto il seguente articolo: 
 
                            «Art. 11-bis 
 
                    Decadenza dall'autorizzazione 
 
  1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attivita' entro  il
termine di sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a  pena
di decadenza dell'autorizzazione medesima. 
  2. I gestori che abbiano interrotto lo  svolgimento  dell'attivita'
lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della
relativa autorizzazione.»; 
  E. all'art. 12, comma 1: 
      a) nella lettera d), le parole «lettera  b).»  sono  sostituite
dalle parole «lettera b);»; 
      b) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: 
        «d-bis) per effetto della decadenza dall'autorizzazione.»; 
  5)  nella  Parte  II,  Titolo  III,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
      A. all'art. 13: 
        a) nel comma 2, la parola  «emittente»  e'  sostituita  dalla
parola «offerente»; 
        b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: 
    «5-bis. Il gestore verifica, per ogni  ordine  di  adesione  alle
offerte ricevuto, che il cliente abbia il  livello  di  esperienza  e
conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e
i rischi che l'investimento comporta, sulla base  delle  informazioni
fornite ai sensi dell'art.  15,  comma  2,  lettera  b).  Qualora  il
gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per  il  cliente
lo  avverte  di  tale  situazione,  anche   attraverso   sistemi   di
comunicazione elettronica. 
    5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente  la  verifica
prevista dal comma 5-bis, si applica l'art. 17, comma 3.»; 
      B. all'art. 14, comma 1: 
        a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente lettera: 
        «a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta
elettronica; ai  soggetti  che  detengono  il  controllo  ovvero,  in
mancanza, ai soggetti che detengono  partecipazioni  almeno  pari  al
venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo;»; 
        b) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera: 
        «b-bis)  alla  data  di  inizio,   interruzione   o   riavvio
dell'attivita';»; 
        c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: 
        «c) alle modalita' per la gestione degli ordini relativi agli
strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando  se  il
gestore procede direttamente alla verifica di cui all'art. 13,  comma
5-bis o se vi procedono le banche e le  imprese  di  investimento  ai
sensi dell'art. 17, comma 3;»; 
      C. all'art. 15: 
        a) la rubrica dell'articolo  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Informazioni  relative  all'investimento  in  strumenti   finanziari
tramite portali»; 
        b) al comma 1: 
        i) nell'alinea,  le  parole  «di  start-up  innovative»  sono
sostituite dalle parole «tramite portali»; 
        ii) la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: 
        «c) il divieto di distribuzione  di  utili  previsto  per  le
start-up innovative dall'art. 25 del decreto;»; 
        iii) la lettera e) e' sostituita dalla seguente lettera: 
        «e)  per  le  start-up  innovative  le  deroghe  al   diritto
societario previste dall'art.  26  del  decreto  nonche'  al  diritto
fallimentare previste dall'art. 31 del decreto;»; 
        iv) dopo la lettera e'), e' aggiunta la seguente lettera: 
        «e-bis)  per  le  PMI  innovative  le  deroghe   al   diritto
societario previste dall'art. 26 del decreto;»; 
        v) la lettera f) e' sostituita dalla seguente lettera: 
        «f) i contenuti tipici di un business plan e del  regolamento
o statuto di un OICR;»; 
        c) al comma 2, la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente
lettera: 
        «b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed
esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e  i  rischi
che gli strumenti finanziari oggetto di offerta  comportano,  ove  il
gestore effettui direttamente  la  verifica  prevista  dall'art.  13,
comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno: 
        i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate  anche  tramite
portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l'investitore  ha
dimestichezza; 
        ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni,
effettuate anche tramite portali on-line,  su  strumenti  finanziari,
realizzate dall'investitore e al  periodo  durante  il  quale  queste
operazioni sono state eseguite; 
        iii)  al  livello  di  istruzione,  alla  professione,  o  se
rilevante, alla precedente professione dell'investitore;»; 
      D. all'art. 16, comma 1: 
        a) nella lettera a),  la  parola  «emittente»  e'  sostituita
dalla parola «offerente»; 
        b)  nella  lettera  c),  le  parole  «le  informazioni»  sono
soppresse; 
        c) nella lettera d), le parole  «numero  di  aderenti.»  sono
sostituite dalle parole «numero di aderenti;»; 
        d) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: 
        «d-bis) l'indicazione dell'eventuale  regime  alternativo  di
trasferimento delle quote rappresentative del  capitale  di  start-up
innovative e di PMI innovative costituite  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del
Testo Unico e le  relative  modalita'  per  esercitare  l'opzione  di
scelta del regime da applicare.»; 
      E. all'art. 17: 
        a) al comma 2, le parole «tengono informato» sono  sostituite
dalle parole «informano tempestivamente»; 
        b) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: 
    «3. Le banche e le  imprese  di  investimento  che  ricevono  gli
ordini operano nei confronti degli  investitori  nel  rispetto  delle
disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo  Unico  e
nella  relativa  disciplina  di  attuazione,  qualora  ricorrano   le
seguenti condizioni: 
      a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche  e
il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo
ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali; 
      b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche
e il relativo  controvalore  sia  superiore  a  cinquemila  euro  per
singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi
annuali."; 
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: 
      «4. Le disposizioni contenute nel  comma  3  non  si  applicano
quando  il  gestore  effettua  direttamente  la   verifica   prevista
dall'art. 13, comma 5-bis.»; 
        d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola  «gestore»  sono
inserite  le  parole  «che  non  effettua  direttamente  la  verifica
proposta dall'art. 13, comma  5-bis»  e  le  parole  «comma  4»  sono
sostituite dalle parole «comma 3»; 
        e) al comma 6: 
        i) le parole «intestato all'emittente» sono sostituite  dalle
parole «destinato all'offerente»; 
        ii) sono inseriti, alla fine, i seguenti periodi: «Il gestore
comunica alla banca o all'impresa di investimento presso la quale  e'
versata la provvista  le  informazioni  relative  al  perfezionamento
dell'offerta.  I  relativi  fondi   sono   trasferiti   all'offerente
successivamente al perfezionamento medesimo.»; 
      F. all'art. 19, comma 1, la parola  «emittente»  e'  sostituita
dalla parola «offerente»; 
      G. all'art. 20, comma 1, la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente lettera: 
        «d) le attestazioni previste  dall'art.  17,  comma  5  e  le
attestazioni  dalle  quali  risulta  la  classificazione  di  cliente
professionale ricevute ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis.»; 
      H. all'art. 21: 
        a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
        «1-bis  Nel  caso  in  cui  il  gestore  intenda   effettuare
direttamente la verifica  prevista  dall'art.  13,  comma  5-bis,  lo
comunica alla Consob 60  giorni  prima  di  avviare  tale  attivita',
unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte.»; 
        b) al comma 3, lettera b), la parola  «esiti»  e'  sostituita
dalle parole «esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob,»; 
      6) nella Parte II, Titolo IV, all'art. 23, comma 1: 
      A. nella lettera a), dopo le parole «in caso di» e' inserita la
parola «grave»; 
      B.  nella  lettera  b),  n.  1,  le  parole   «dalle   start-up
innovative, comprese le start-up a vocazione sociale,  come  definite
dall'art. 25, commi 2 e 4 del decreto» sono sostituite  dalle  parole
«dagli offerenti»; 
      7) nella Parte III, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        A. all'art. 24: 
        a) al comma 1: 
        i) nell'alinea, le parole  «dell'emittente»  sono  sostituite
dalle parole «della start-up innovativa o della PMI innovativa»; 
        ii)  nella  lettera  a),  primo  periodo,  dopo   la   parola
«trasferiscano»   sono   inserite   le   parole    «direttamente    o
indirettamente»; 
        iii)  nella  lettera  b),  le  parole  «dell'emittente»  sono
sostituite dalle parole «della societa'»; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: 
      «2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta  sul  portale,  il
gestore verifica che una quota almeno  pari  al  5%  degli  strumenti
finanziari   offerti   sia   stata   sottoscritta   da    investitori
professionali o da fondazioni bancarie o da  incubatori  di  start-up
innovative  previsti  all'art.  25,  comma  5,  del  decreto   o   da
investitori  a  supporto  dell'innovazione  aventi  un   valore   del
portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in  contante,
superiore a cinquecento mila  euro,  in  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' previsti dall'art. 8,  comma  1  e  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti: 
        i)  aver  effettuato,   nell'ultimo   biennio,   almeno   tre
investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in
start-up innovative o PMI  innovative,  ciascuno  dei  quali  per  un
importo almeno pari a quindici mila euro; 
        ii) aver ricoperto, per almeno  dodici  mesi,  la  carica  di
amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa,
diversa dalla societa' offerente.»; 
        c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
      «2-bis. Ai fini  del  comma  2,  il  cliente  professionale  su
richiesta   trasmette   al   gestore    un'attestazione    rilasciata
dall'intermediario  di  cui  e'  cliente,  dalla  quale  risulta   la
classificazione    quale    cliente    professionale.     Ai     fini
dell'accertamento  della   qualita'   di   investitore   a   supporto
dell'innovazione, il soggetto interessato presenta al gestore: una  o
piu' dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento  da
cui risulta che il valore del portafoglio  di  strumenti  finanziari,
inclusi i depositi in contante, e' superiore a cinquecento mila euro;
le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle  situazioni
di cui all'art. 8, comma 1 ovvero, ove i gestori  lo  consentano,  la
dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio/certificazione  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le
cariche di amministratore di start-up  innovativa  o  PMI  innovative
ricoperte  e  le  relative  deleghe;  per  ciascuna  operazione,   la
certificazione della  start-up  o  PMI  innovativa  che  attesti  gli
investimenti effettuati nell'ultimo biennio.»; 
      B. nell'art. 25, comma 1, le parole  «nel  conto  indisponibile
intestato all'emittente acceso» sono sostituite dalle parole  «in  un
conto indisponibile destinato all'offerente»; 
      8. L'Allegato 1 e' modificato come segue: 
      A.  l'Allegato   1   e'   ridenominato   «Istruzioni   per   la
presentazione della domanda di autorizzazione  per  l'iscrizione  nel
registro dei gestori e per la comunicazione ai fini  dell'annotazione
nella sezione speciale»; 
      B. la sezione A. «Domanda per  l'iscrizione  nel  registro»  e'
sostituita dalla seguente sezione: 
        «A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro 
      1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel  registro,
sottoscritta dal legale  rappresentante  della  societa',  indica  la
denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa  della
societa', la sede della stabile organizzazione nel  territorio  della
Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del  sito  internet
del portale, il  nominativo  e  i  recapiti  di  un  referente  della
societa' e l'elenco dei documenti allegati. 
      2. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione  nel  registro
e' corredata dei seguenti documenti: 
        a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto  corredata  da
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  della  certificazione  di
vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese; 
        b)  elenco  dei  soggetti  che  detengono  il  controllo  con
l'indicazione delle rispettive  quote  di  partecipazione  in  valore
assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il
tramite il quale si detiene la partecipazione per  le  partecipazioni
indirette; 
        c)  la  documentazione  per  la  verifica  dei  requisiti  di
onorabilita' dei soggetti che detengono il controllo della societa': 
        i) per le persone fisiche: 
        dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione  (ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)  attestante  l'insussistenza  di
una delle situazioni di cui all'art. 8 del Regolamento; 
        dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione  (ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)  attestante  l'insussistenza  di
una delle situazioni di cui all'art. 11 del Regolamento; 
        dichiarazione sostitutiva resa  ai  sensi  dell'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
della certificazione del registro delle imprese recante  la  dicitura
antimafia. 
        ii) per le persone giuridiche: 
        verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente
da cui risulti effettuata la verifica  del  requisito  in  capo  agli
amministratori e  al  direttore  ovvero  ai  soggetti  che  ricoprono
cariche equivalenti nella societa' o ente partecipante; 
        d) elenco nominativo di tutti  i  soggetti  che  svolgono  le
funzioni di amministrazione direzione e controllo; 
        e) il verbale della riunione nel corso della  quale  l'organo
di  amministrazione  ha  verificato  il  possesso  dei  requisiti  di
professionalita' e di onorabilita' per ciascuno dei soggetti chiamati
a  svolgere  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e   controllo
corredato dei relativi allegati; 
        f) una relazione sull'attivita' d'impresa e  sulla  struttura
organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.»; 
      9. L'Allegato 2 e' modificato come segue: 
      A. nella sezione A. «Attivita' d'impresa»: 
        a) al punto 2., dopo le parole «delle  start  up  innovative»
sono inserite le parole «e delle PMI innovative»; 
        b) al punto 3., dopo le parole «dalle  start  up  innovative»
sono inserite le parole «e dalle PMI innovative»; 
        c) al punto 5., dopo le parole «tra la start  up  innovativa»
sono inserite le parole «o la PMI innovativa»; 
        d) dopo il punto 5., e' aggiunto il seguente punto: 
      «5-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla
verifica  prevista  dall'art.  13,  comma  5-bis,   qualora   intenda
effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto;»; 
      B. nella sezione B. «Struttura organizzativa», al punto 4.,  le
parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1»; 
      10. L'Allegato 3 e' modificato come segue: 
        A. la sezione 1. «Avvertenza» e'  sostituita  dalla  seguente
sezione: 
        «Il  gestore  assicura   che   per   ciascuna   offerta   sia
preliminarmente  riportata   con   evidenza   grafica   la   seguente
avvertenza: «Le informazioni  sull'offerta  non  sono  sottoposte  ad
approvazione  da  parte  della  Consob.  L'offerente  e'  l'esclusivo
responsabile della completezza e della veridicita' dei dati  e  delle
informazioni dallo stesso fornite. Si richiama  inoltre  l'attenzione
dell'investitore che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o
societa' che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi
da start-up innovative e PMI innovative e' illiquido e  connotato  da
un rischio molto alto.».»; 
        B. nella sezione 2.  «Informazioni  sui  rischi»,  la  parola
«emittente» e' sostituita dalla parola «offerente»; 
        C.  la  sezione  3.  «Informazioni  sull'emittente  e   sugli
strumenti  finanziari  oggetto  dell'offerta»  e'  sostituita   dalla
seguente sezione: 
      «3. Informazioni sull'offerente e  sugli  strumenti  finanziari
oggetto dell'offerta 
        a) descrizione dell' offerente: 
        per le start-up innovative e PMI innovative,  la  descrizione
del progetto industriale, con indicazione  del  settore  di  utilita'
sociale in caso di  start-up  innovative  a  vocazione  sociale,  del
relativo business plan e l'indicazione del collegamento  ipertestuale
al  sito  internet  dell'offerente  ove  reperire   le   informazioni
richieste rispettivamente dall'art. 25, commi 11 e 12, del decreto  e
dall'art. 4, comma  3,  del  decreto-legge  24  gennaio  2015  n.  3,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo  2015  n.  33.  Con
riferimento  all'informativa  contabile,  ove  disponibile,  dovranno
essere  riportati  i  dati  essenziali  al  31  dicembre   precedente
all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al  margine  operativo
lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo,  al  rapporto
fra immobilizzazioni immateriali e il  totale  attivo,  la  posizione
finanziaria  netta,   nonche'   il   giudizio   del   revisore.   Per
l'informativa contabile completa dovra' essere espressamente indicato
il collegamento ipertestuale diretto; 
        per  gli  OICR  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative e in  PMI  innovative,  il  collegamento  ipertestuale  al
regolamento o statuto e alla  relazione  semestrale  dell'OICR  e  al
documento di offerta contenente le informazioni messe a  disposizione
degli investitori, redatto  in  conformita'  all'allegato  1-bis  del
regolamento approvato con delibera n. 11971  del  14  maggio  1999  e
successive modificazioni; 
        per le societa' che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative e  in  PMI  innovative,  la  politica  di  investimento  e
l'indicazione delle societa' nelle quali detengono partecipazioni con
indicazione  del  collegamento  ipertestuale   ai   rispettivi   siti
internet; 
        b) descrizione degli organi sociali e  del  curriculum  vitae
degli amministratori; 
        c)   descrizione   degli   strumenti    finanziari    oggetto
dell'offerta, della percentuale che essi  rappresentano  rispetto  al
capitale  sociale  dell'offerente,  dei  diritti   amministrativi   e
patrimoniali  ad  essi  connessi  e  delle  relative   modalita'   di
esercizio; 
        d) descrizione  delle  clausole  predisposte  dalle  start-up
innovative o dalle PMI innovative con riferimento alle ipotesi in cui
i  soci  di  controllo  cedano  le  proprie  partecipazioni  a  terzi
successivamente  all'offerta   (le   modalita'   per   la   way   out
dall'investimento,  presenza  di  eventuali  patti   di   riacquisto,
eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori
ecc.) con indicazione della durata delle medesime,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 24.»; 
      D. nella sezione 4. «Informazioni sull'offerta»: 
        a) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: 
        «c-bis) indicazione di  ogni  corrispettivo,  spesa  o  onere
gravante  sul  sottoscrittore  in  relazione   all'eventuale   regime
alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art.  100-ter,
comma 2-bis, del TUF;»; 
        d) nella lettera i),  la  parola  «emittente»  e'  sostituita
dalla parola «offerente»; 
        e) nella lettera j),  la  parola  «emittente»  e'  sostituita
dalla parola «offerente».