La Banca  d'Italia,  con  provvedimento  del  21  novembre  2015,
approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto  del
22 novembre 2015, ha disposto,  ai  sensi  dell'art.  32  del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio -  Societa'  Cooperativa,  in
amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo. 
    Il provvedimento e' stato adottato in presenza dei presupposti di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,  in
quanto per la Banca Popolare dell'Etruria  e  del  Lazio  -  Societa'
Cooperativa, in amministrazione straordinaria: 
      - e' verificata la situazione di dissesto; 
      - non sussistono misure  alternative  di  vigilanza  ovvero  di
mercato, attuabili in tempi adeguati, per superare tale situazione; 
      - ricorre l'interesse pubblico, atteso che  la  risoluzione  e'
necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi  e
che la procedura di liquidazione coatta amministrativa e' inidonea  a
conseguirli nella medesima misura. 
    La risoluzione viene  attuata  sulla  base  di  un  programma  di
risoluzione mediante l'adozione delle misure di seguito indicate e di
ogni altra misura volta al tal fine: 
      - la sottoposizione della Banca  Popolare  dell'Etruria  e  del
Lazio - Societa' Cooperativa,  in  amministrazione  straordinaria,  a
risoluzione,  ai  sensi  dell'art.  32   del decreto   legislativo 16
novembre 2015, n. 180, con conseguente chiusura  della  procedura  di
amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli  incarichi
dei Commissari  straordinari  e  del  Comitato  di  sorveglianza;  la
disposizione  della  permanenza  in  carica  presso   la   banca   in
risoluzione dell'alta dirigenza; 
      - la nomina del Commissario speciale e dei membri del  Comitato
di sorveglianza della Banca  Popolare  dell'Etruria  e  del  Lazio  -
Societa'  Cooperativa,  in  risoluzione,  ai   sensi   dell'art.   37
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i cui atti  tengono
luogo di quelli dei competenti organi sociali degli azionisti  e  dei
titolari di altre partecipazioni,  con  conseguente  sospensione  dei
diritti di voto in assemblea  e  degli  altri  diritti  derivanti  da
partecipazioni che consentono di influire sulla banca; 
      -  la  riduzione  integrale  delle  riserve  e   del   capitale
rappresentato  da  azioni,   anche   non   computate   nel   capitale
regolamentare, e del valore nominale  degli  elementi  di  classe  2,
computabili nei fondi propri, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
27, comma 1, lett. b), e dell'art. 52, comma 1, lett. a), punti i)  e
iii), richiamato dall'art. 28, comma  3,  del decreto  legislativo 16
novembre 2015, n. 180, al fine di  assicurare  la  copertura  di  una
parte delle perdite quantificate sulla base  delle  risultanze  delle
valutazioni provvisorie di cui all'art. 25 del medesimo decreto; 
      - l'adozione dello statuto della banca ponte (ente ponte),  con
l'obiettivo di una sua collocazione sul mercato; l'approvazione della
strategia e del profilo di rischio; la nomina  dei  componenti  degli
organi    di    amministrazione    e    controllo,     l'approvazione
dell'attribuzione    delle    deleghe    e    delle    remunerazioni;
l'individuazione delle eventuali restrizioni all'attivita'  dell'ente
ponte  ai  sensi  dell'art.  42,  comma  3,  lett.  c),   del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
      - la  cessione  dell'azienda  da  parte  della  Banca  Popolare
dell'Etruria e del Lazio  -  Societa'  Cooperativa,  in  risoluzione,
all'ente ponte "Nuova Banca dell'Etruria  e  del  Lazio  S.p.A.",  ai
sensi dell'art. 43, comma 1,  lett.  b),  del decreto  legislativo 16
novembre 2015, n.  180;  restano  esclusi  dalla  cessione  i  debiti
subordinati non computabili nei fondi propri emessi  dalla  banca  in
risoluzione; il capitale sociale dell'ente ponte  e'  detenuto  dalla
Banca  d'Italia  a  valere  sul  patrimonio  autonomo  del  Fondo  di
Risoluzione; 
      - la costituzione di una societa' veicolo per la gestione delle
attivita', ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 16  novembre
2015, n. 180, con capitale sociale detenuto dalla  Banca  d'Italia  a
valere  sul   patrimonio   autonomo   del   Fondo   di   Risoluzione,
l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della  societa',
della strategia e del profilo di rischio; la  nomina  dei  componenti
degli organi di amministrazione e controllo  della  societa'  nonche'
l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni; 
      - la cessione alla  societa'  veicolo  per  la  gestione  delle
attivita'  delle  sofferenze  detenute  dall'ente  ponte,  ai   sensi
dell'art. 46 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; 
      -  la  proposta  di   sottoposizione   della   Banca   Popolare
dell'Etruria e del Lazio - Societa' Cooperativa,  in  risoluzione,  a
liquidazione coatta amministrativa. 
    In tale contesto, il Fondo di  Risoluzione  Nazionale,  istituito
dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015, ai sensi
dell'art.  78  del decreto  legislativo 16  novembre  2015,  n.  180,
interviene per: 
      a) sottoscrivere il capitale dell'ente  ponte,  assicurando  il
rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali; 
      b) fornire un contributo allo stesso  ente  ponte  al  fine  di
coprire il deficit di cessione; 
      c) sottoscrivere il capitale  della  societa'  veicolo  per  la
gestione delle attivita',  assicurando  il  rispetto  dei  prescritti
requisiti patrimoniali; 
      d) fornire una garanzia per il credito vantato dall'ente  ponte
verso la societa' veicolo.