IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo»;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni,
recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino
degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo del 10 febbraio 2014 concernente la rideterminazione
del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la
Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo
spettacolo dai vivo e il loro funzionamento ai sensi dell'art. 13
del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni
dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per
l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per
l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 5 novembre 2014, concernente modifiche al decreto
ministeriale 1° luglio 2014, con riguardo al ruolo svolto nel
panorama culturale e artistico italiano ed europeo della Fondazione
Piccolo Teatro di Milano;
Ritenuta l'opportunita' di apportare ulteriori modificazioni al
decreto ministeriale 1° luglio 2014;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, nella seduta del 20
gennaio 2016.
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 1 luglio 2014
1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «almeno sessanta giorni prima della data
di scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «in tempo utile».
b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il programma annuale
e' presentato entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni
annualita' del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «Il
programma annuale e' presentato entro il termine perentorio stabilito
annualmente con decreto del Direttore generale».
2. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9 le parole: «Per il solo anno 2015,» sono soppresse;
b) al comma 10, dopo la parola: «deficit», e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il deficit di ciascuna annualita' esposto a
preventivo, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, non
potra' comunque superare il valore del deficit della annualita'
precedente, esposto in preventivo, maggiorato del 20%.».
3. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «solo per la prima
annualita' del triennio» sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per il primo anno»
sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo anno»;
c) al comma 3, lettera d) le parole «una autodichiarazione, ai
sensi dell'art. 47 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante
l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti
dall'art. 1, comma 4, del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «una dichiarazione mediante la quale il soggetto si impegna
a pagare i costi di progetto ammissibili, come definiti dall'art. 1,
comma 4, del presente decreto, entro il termine del 30 settembre
dell'anno successivo a quello per il quale si e' ottenuto il
contributo»;
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma 8-bis: «Ai fini
della liquidazione del saldo il soggetto e' tenuto a presentare entro
il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si e'
ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili
come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto».
4. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro». Dopo la parola: «coproduzione» sono aggiunte le
seguenti: «e della attribuzione dei relativi bordero' tra i
coproduttori».
5. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «quaranta»;
b) al comma 2, lettera h), la parola: «venti» e' sostituita dalla
seguente: «trenta»;
c) al comma 2 lettera h), dopo la parola «appartenenza» si
aggiunge «con esclusione delle recite all'estero»;
d) al comma 2, lettera i) le parole: «il venti» sono sostituite
con le parole «il trenta»;
e) al comma 2, lettera i) le parole: «e siano effettuate solo con
altri teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale»
sono soppresse.
6. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), la parola: «cinquanta» e' sostituita
dalla seguente: «quaranta»;
b) al comma 2, lettera h) la parola: «quaranta» e' sostituita
dalla seguente: «cinquanta».
c) al comma 2, lettera h) dopo la parola «appartenenza» inserire
la seguente frase «con esclusione delle recite all'estero»;
d) al comma 3, si aggiunge: «Per i teatri di cui al presente
comma, al fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti, si
tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate
presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza e' lingua
ufficiale.
7. All'art. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «dalle Commissioni consultive per
materia, riunite in apposita seduta plenaria», sono sostituite dalle
seguenti: «dai Presidenti delle Commissioni consultive competenti per
materia e da un componente tra quelli designati dalla Conferenza
Unificata, individuato dalle stesse commissioni».
8. All'art. 44 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, le parole: «e non oltre il 31
gennaio di ogni anno», dopo la parola «entro», sono sostituite dalle
seguenti: «il termine perentorio stabilito annualmente con decreto
del Direttore generale» e, nel secondo periodo, le parole: «da
formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno», sono sostituite dalle
seguenti: «da formalizzare entro il termine perentorio stabilito
annualmente con decreto del Direttore generale».
9. All'art. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo, le parole: «Per il solo 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualita' 2015, 2016 e
2017»;