IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 5,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(di seguito il «D.L. 269»), che dispone la trasformazione della Cassa
depositi e prestiti  in  «Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per
azioni» (di seguito «CDP S.p.A.»); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  dicembre  2003  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione del  decreto-legge
n. 269 del 30 settembre 2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione  della  Cassa
depositi e prestiti in societa' per azioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,  n.
144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  giugno   2002   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, recante «Nuova disciplina dei libretti
di risparmio postale» (di seguito il «D.M. 6 giugno 2002»); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  gennaio  2003   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, recante «Emissione di un  libretto  di
risparmio postale nominativo speciale intestato ai  minori  di  eta'»
(di seguito il «D.M. 9 gennaio 2003»); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  ottobre  2004   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  recante  «Determinazioni  ai  sensi
dell'art. 5, comma 11, lettere a), b)  e  c),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, ed esercizio del  potere  di  indirizzo  della
gestione separata della  Cassa  depositi  e  prestiti,  societa'  per
azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge» ed in
particolare, gli articoli 7, 8 , 9, 10 ed 11 (di seguito il  «D.M.  6
ottobre 2004»); 
  Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere a), b)  e  c)  del D.L.
269, prevede che per l'attivita' della gestione separata  di  cui  al
comma 8 il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  determina,  tra
l'altro, con propri decreti di natura non  regolamentare,  i  criteri
per la  definizione  delle  condizioni  generali  ed  economiche  dei
libretti di risparmio postale,  dei  buoni  fruttiferi  postali,  dei
titoli,  dei  finanziamenti  e  delle  altre  operazioni  finanziarie
assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato,  le  norme  in  materia  di
trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche; 
  Considerato  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  utilizza  fondi
rimborsabili anche sotto forma  di  libretti  di  risparmio  postale,
assistiti dalla garanzia dello Stato; 
  Considerato che l'art. 5, comma 9,  del D.L.  269  dispone  che  al
Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di  indirizzo
della gestione separata di cui al comma 8 del medesimo articolo; 
  Considerato che il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  non
esercita direzione e  coordinamento  delle  societa'  partecipate  ai
sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile; 
  Ritenuta l'opportunita' di  consentire,  nell'attuale  contesto  di
mercato, la dematerializzazione dei libretti di risparmio  postale  e
favorire cosi' l'accesso al risparmio attraverso il  ricorso  ad  uno
strumento rappresentato unicamente  da  registrazioni  contabili,  in
aggiunta a libretti rappresentati da documento cartaceo; 
  Ritenuta  altresi'  la  necessita'  di  ricondurre  ad  unita'   la
disciplina generale sui libretti di risparmio postale e di adeguare i
limiti del saldo contabile  e  dei  depositi  e/o  prelevamenti  gia'
fissati per i  libretti  di  risparmio  postale  nominativi  speciali
intestati ai minori di eta' nel D.M. 9 gennaio  2003,  provvedendo  a
tal fine ad apportare al D.M. 6 ottobre 2004 le opportune modifiche e
integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al D.M. 6 ottobre 2004 del Ministro dell'economia  e  delle
  finanze, recante «Determinazioni ai sensi dell'art.  5,  comma  11,
  lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
  convertito, con modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.
  326, ed esercizio del potere di indirizzo della  gestione  separata
  della Cassa depositi e  prestiti,  societa'  per  azioni,  a  norma
  dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge». 
 
  1. All'art. 6, comma 1, del D.M. 6  ottobre  2004  l'inciso  finale
"(di seguito il «Foglio Informativo»)" e' eliminato. 
  2. All'art. 7 del D.M. 6 ottobre 2004 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituto dal seguente: 
  "1. I  libretti  di  risparmio  postale  sono  prodotti  finanziari
nominativi o  al  portatore.  I  libretti  di  risparmio  postale  al
portatore  sono  emessi  in  forma  cartacea  (di  seguito  "libretti
cartacei"); i libretti di risparmio postale nominativi possono essere
emessi,  a  scelta  del  titolare,  in  forma  cartacea  o  in  forma
dematerializzata (di seguito "libretti dematerializzati"). I libretti
cartacei sono rappresentati  da  un  documento  fisico;  i  libretti,
dematerializzati sono rappresentati  unicamente  dalle  registrazioni
contabili. Per "titolare" di un  libretto  di  risparmio  postale  si
intende  il  soggetto  intestatario  di  un   libretto   cartaceo   o
dematerializzato.  Il  titolare  puo'  delegare   un   rappresentante
debitamente legittimato a operare per suo  conto  sul  libretto,  nei
limiti e con gli effetti e le modalita' indicate nel contratto di cui
all'art. 9, comma 2."; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
  "1-bis. I libretti di risparmio postale nominativi  possono  essere
intestati  anche  a  piu'  soggetti.  Le  operazioni  possono  essere
disposte da ciascun titolare,  anche  separatamente,  salvo,  qualora
consentito da CDP S.p.A.,  patto  contrario  da  notificare  a  Poste
Italiane S.p.A., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui
all'art. 9, comma 2 e ad eccezione  dei  casi  previsti  dalle  leggi
vigenti. I versamenti e i prelevamenti effettuati da ciascun titolare
separatamente liberano pienamente Poste Italiane S.p.A. nei confronti
degli altri titolari, eccettuati i casi di notifica di  atti  da  cui
risulti che il credito non e' piu' nella  disponibilita'  di  ciascun
titolare."; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. I versamenti e i prelevamenti effettuati a valere sui  libretti
di risparmio postale, anche a fronte  di  operazioni  preventivamente
autorizzate dal titolare, sono registrati  contabilmente  e  annotati
sui libretti,  nel  caso  di  libretti  cartacei  e  solo  registrati
contabilmente, nel caso di libretti dematerializzati. Le  annotazioni
sui  libretti  cartacei  sono  firmate  dall'impiegato   dell'ufficio
postale che appare addetto al servizio e fanno prova nei rapporti fra
Poste Italiane S.p.A. e titolare fino a querela di  falso;  e'  nullo
ogni  patto  contrario.  Le  registrazioni  contabili   relative   ai
versamenti  e  i  prelevamenti  effettuati  a  valere  sui   libretti
dematerializzati fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.A. e
titolare fino a querela di falso, e' nullo ogni patto contrario."; 
    d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Per i libretti cartacei,  i  versamenti  e  i  prelevamenti
possono essere effettuati anche tramite  l'utilizzo  di  strumenti  o
servizi  idonei  preventivamente  individuati,  indicati  nei   fogli
informativi e rilasciati a richiesta del titolare; le annotazioni  di
operazioni preventivamente autorizzate dal titolare,  nonche'  quelle
effettuate tramite l'utilizzo di strumenti o servizi, possono  essere
riportate anche in epoca successiva all'esecuzione  delle  operazioni
stesse, in occasione della presentazione del libretto. Per i libretti
dematerializzati,  i  versamenti  e  i  prelevamenti  possono  essere
effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di strumenti  o  servizi
idonei tempo per tempo individuati, indicati nei fogli informativi  e
rilasciati a richiesta del titolare, anche presso gli uffici postali,
e sono oggetto unicamente di registrazione  contabile  alla  data  di
perfezionamento dell'operazione di versamento o prelevamento."; 
    e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. I libretti  di  risparmio  postale  nominativi  possono  essere
intestati anche ai minori di eta'; tali libretti sono cartacei e, ove
indicato nei fogli informativi, possono essere emessi, a  scelta  del
titolare,  anche  in  forma  dematerializzata.  Non  sono  consentite
cointestazioni. Per la gestione dei  libretti  di  risparmio  postale
nominativi intestati ai minori di eta', si applicano le  disposizioni
contenute nel codice civile, per tutto quanto  non  disciplinato  nel
presente decreto."; 
    f) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Ai libretti  di  risparmio  postale  relativi  ai  depositi
giudiziari trova applicazione la  disciplina  prevista  dal  presente
decreto  per  i  libretti  nominativi  cartacei,  ferme  restando  le
specifiche modalita' operative di gestione, nell'ambito  delle  quali
potranno anche essere utilizzati, ove previsto nei fogli informativi,
supporti durevoli in formato elettronico e strumenti  telematici,  in
conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Ai
libretti di risparmio postale relativi ai depositi giudiziari non  si
applica il comma 9 dell'art. 7 del presente decreto."; 
    g) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti commi: 
  "4.  Trascorsi  sessanta  giorni  dall'avvenuta  annotazione  delle
operazioni sul libretto cartaceo o dalla data in  cui  il  rendiconto
delle registrazioni contabili di cui all'art. 9 comma 5-bis e'  messo
a disposizione per i libretti  dematerializzati,  esse  si  intendono
approvate, salvo opposizione sottoscritta da  tutti  i  titolari  del
libretto di  risparmio  postale,  notificata  dagli  stessi  a  Poste
Italiane S.p.A. entro il predetto termine. 
  5. I versamenti e i prelevamenti possono  essere  effettuati  anche
presso un ufficio postale diverso da  quello  che  ha  provveduto  al
rilascio  del  libretto  cartaceo  o  presso  il  quale  il  libretto
dematerializzato e' stato collocato. 
  6. Il credito portato dai libretti di risparmio postale  nominativi
puo' essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del  codice
civile in materia di cessione di credito, in quanto  compatibili.  Ai
fini  dell'efficacia  della  cessione,  la   notifica   deve   essere
effettuata a Poste Italiane S.p.A. 
  7. I libretti di risparmio postale  possono  essere  costituiti  in
pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile. 
  8. La forma ed i segni caratteristici dei libretti cartacei  e  dei
libretti  dematerializzati  sono  rimessi  alla  determinazione   dei
competenti organi  della  CDP  S.p.A.,  tenuto  conto  dei  requisiti
tecnico operativi rappresentati da Poste Italiane S.p.A. 
  9. I titolari di libretti cartacei  possono  chiedere  agli  uffici
postali   la   sostituzione   di   questi   libretti   con   libretti
dematerializzati, previa restituzione del documento cartaceo.". 
  3. Dopo l'art. 7 del D.M. 6 ottobre 2004, e' aggiunto  il  seguente
articolo: 
  "7-bis. (Libretti di  risparmio  nominativo  speciale  intestato  a
minori d'eta'). 
  1.  E'  autorizzata  l'emissione,  da  parte  della   CDP   S.p.A.,
attraverso Poste Italiane S.p.A,. di libretti  di  risparmio  postale
nominativi speciali che possono essere  intestati  esclusivamente  ai
minori di eta'. I libretti di risparmio postale  nominativi  speciali
intestati ai minori di eta' sono emessi  in  forma  cartacea  e,  ove
indicato nei fogli informativi, possono essere emessi, a  scelta  del
titolare, anche in forma dematerializzata. I  libretti  di  risparmio
postale nominativi speciali intestati ai minori di eta'  sono  aperti
con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per  fasce
d'eta', l'utilizzo e la gestione direttamente  da  parte  dei  minori
titolari ovvero mediante i loro rappresentanti legali o di terzi,  in
conformita' alle disposizioni contenute nel presente articolo. 
  2. I libretti di risparmio postale nominativi  speciali,  intestati
esclusivamente ai minori di  eta',  sono  regolati  dalle  condizioni
previste dal presente articolo e, per tutto quanto non  espressamente
ivi previsto, dalle restanti disposizioni del presente decreto. 
  3. I libretti di cui al precedente comma sono articolati secondo le
seguenti fasce di eta': 
    fascia A) - dalla nascita fino al compimento dei dodici  anni  di
eta'; 
    fascia B) - dal giorno successivo al compimento dei  dodici  anni
fino al compimento dei quattordici anni di eta'; 
    fascia C) - dal giorno successivo al compimento  dei  quattordici
anni di eta' fino al compimento dei diciotto anni di eta'. 
  4. Il contratto relativo al collocamento dei  libretti  di  cui  al
comma 1, da redigersi secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  9,
comma 2, del presente decreto,  e'  sottoscritto  congiuntamente  dai
genitori esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dal genitore
che la esercita in via esclusiva. 
  5. Non e' consentito fare versamenti sui libretti di cui al comma 1
che  determinino  un  saldo  contabile   superiore   all'importo   di
quindicimila/00 euro. 
  6. Le operazioni di versamento e/o  prelevamento  sui  libretti  di
fascia A) di cui al comma 3 possono essere effettuate  esclusivamente
dai soggetti indicati al comma 4. 
  7. Relativamente ai libretti di fascia B) e di fascia C),  all'atto
della sottoscrizione del contratto, i soggetti indicati  al  comma  4
autorizzano, in via preventiva, il minore ad effettuare le operazioni
di versamento e/o prelevamento  entro  i  limiti  di  valore  massimi
giornalieri  e  mensili  di  seguito   indicati,   fatta   salva   la
possibilita' di superare  i  predetti  limiti  esclusivamente  per  i
versamenti giornalieri. 
  Per la fascia B) sono  consentiti  i  versamenti  e/o  prelevamento
entro i seguenti limiti: 
    giornaliero 30 euro; 
    mensile 250,00 euro. 
  Per la fascia C) sono  consentiti  i  versamenti  e/o  prelevamenti
entro i seguenti limiti: 
    giornaliero 50,00 euro; 
    mensile 500,00 euro. 
  8. Resta comunque ferma la facolta' dei soggetti indicati al  comma
4 di effettuare versamenti e/o prelevamenti senza limiti di  importo,
salvo quanto previsto al comma 5. Ai medesimi  soggetti  e'  altresi'
consentita  la  facolta'   di   effettuare,   anche   disgiuntamente,
operazioni di versamento e/o prelevamento nei  limiti  stabiliti  nei
contratti di cui al comma 4, e comunque nel rispetto  dei  limiti  di
cui al comma 5. 
  9. I terzi, previa presentazione  del  libretto,  possono  compiere
esclusivamente operazioni di versamento  entro  i  limiti  e  con  le
modalita' indicate nel foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1. 
  10. A partire dal giorno successivo al compimento dell'eta' massima
rispettivamente prevista per i libretti di fascia A) e di fascia  B),
si determina il passaggio  automatico  alle  condizioni  contrattuali
della  fascia  superiore  e,  per  i  libretti  di  fascia   C),   al
raggiungimento  della  maggiore  eta',  il  passaggio  automatico  al
libretto di risparmio nominativo cosi' come disciplinato dal presente
decreto. 
  11. I soggetti di cui al comma 4, nell'esercizio dei  loro  poteri,
hanno facolta' di revocare, congiuntamente e in qualsiasi momento, la
predetta  autorizzazione,  di  effettuare  prelevamenti  nonche'   di
provvedere alla richiesta di estinzione del libretto.". 
  4. Dopo l'art. 7-bis  del D.M.  6  ottobre  2004,  e'  aggiunto  il
seguente articolo: 
  "7-ter. (Libretti di risparmio postale al portatore). 
  1. Il libretto  di  risparmio  postale  al  portatore  puo'  essere
intestato al nome di una persona fisica o di un ente. 
  2. Fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata  una  denuncia
di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi di  cui  all'art.
8-ter, comma 1, Poste Italiane S.p.A. considera il presentatore  come
legittimo possessore del libretto stesso,  senza  nessun  obbligo  di
fare indagini circa la legittimita' del possesso  ed  adempiendo  nei
confronti del presentatore medesimo e' liberata da ogni obbligo.". 
  5. Dopo l'art. 8 del D.M. 6 ottobre 2004, e' aggiunto  il  seguente
articolo: "8 bis. Interessi  applicabili  ai  libretti  di  risparmio
postale. 
  1. Sulle somme depositate sui libretti di risparmio postale  matura
un interesse nella misura stabilita da CDP S.p.A.  e  risultante  dal
foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1. 
  2. Gli interessi decorrono dal  giorno  in  cui  e'  effettuato  il
versamento  delle  somme,  e  sono  dovuti   fino   al   giorno   del
prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante. 
  3. Gli interessi sono calcolati  con  riferimento  all'anno  civile
nella misura e con le modalita' indicate nel  foglio  informativo  di
cui all'art. 9, comma 1. Gli interessi sono conteggiati con il metodo
scalare sul credito liquido risultante e  sono  riconosciuti  con  le
modalita' e periodicita' indicate nel detto foglio informativo  e  in
occasione dell'estinzione del libretto. 
  4. Il riconoscimento degli interessi maturati avviene mediante  una
registrazione contabile e per i libretti cartacei anche mediante  una
annotazione sul libretto all'atto della presentazione. 
  5. Se il credito del  libretto  di  risparmio  postale  e'  pari  o
inferiore a duecentocinquanta  euro,  il  libretto  cessa  di  essere
fruttifero trascorsi cinque anni dalla  data  dell'ultima  operazione
disposta dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente.
L'annotazione o la registrazione contabile  dei  soli  interessi  non
interrompe il decorso  del  termine.  Il  libretto  torna  ad  essere
fruttifero a decorrere dalla data di una  nuova  operazione  disposta
dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente.". 
  6. Dopo l'art. 8-bis, del D.M.  6  ottobre  2004,  e'  aggiunto  il
seguente articolo: 
  "8-ter. (Ammortamento e rinnovo). 
  1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento  di  libretti
cartacei, si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n.
948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti  dalla  legge  a
carico dell'Istituto emittente sono svolti da Poste Italiane  S.p.A.,
dietro pagamento di una commissione. 
  2. Fuori dei  casi  previsti  dal  comma  precedente,  il  libretto
cartaceo sul quale non vi sia piu' spazio per ulteriori  annotazioni,
o che si sia comunque deteriorato, e' sostituito senza spese da Poste
Italiane S.p.A., a richiesta del titolare.". 
  7. All'art. 9, del D.M. 6 ottobre 2004, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "l. Per il collocamento dei libretti  di  risparmio  postale  Poste
Italiane S.p.A. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al
pubblico  i  fogli  informativi  contenenti  informazioni  analitiche
sull'emittente,   sui   rischi    tipici    dell'operazione,    sulle
caratteristiche  economiche  dell'investimento  e  sulle   principali
clausole contrattuali."; 
    b) al comma 2, dopo le parole "al sottoscrittore"  sono  aggiunte
le seguenti: "al momento della  sottoscrizione"  e,  dopo  la  parola
"libretto", e' infine aggiunta le seguente: "laddove cartaceo."; 
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, per i
libretti dematerializzati Poste Italiane S.p.A., mette a disposizione
del titolare, mediante l'accesso alla propria piattaforma digitale  o
con  eventuali  altri   strumenti   idonei,   il   rendiconto   delle
registrazioni contabili, con le modalita' indicate nel  contratto  di
cui al comma 2, del presente articolo".