IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle
micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di
leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche'
per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
Visti i commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del
2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al comma
1 da parte di banche e societa' di leasing finanziario, a valere su
un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di
Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Visto il comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del
2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda
alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli
interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti;
Visto il comma 5 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del
2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e
modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al
comma 4, nonche' delle relative attivita' di controllo e delle
modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2;
Visto il comma 6 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del
2013, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2
possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento;
Visto il comma 7 del piu' volte citato art. 2 del decreto-legge n.
69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di
cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione
bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una o
piu' convenzioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19
del 24 gennaio 2014, che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del
decreto-legge n. 69 del 2013, detta la disciplina per l'attuazione
delle misure previste dall'art. 2 precitato;
Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e
prestiti S.p.a. in attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge
n. 69 del 2013;
Vista la circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico, recante termini e modalita' di presentazione delle domande
per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 6
del predetto decreto interministeriale 27 novembre 2013, come
modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014 e n. 14166
del 23 febbraio 2015 al fine di adeguare le disposizioni attuative
dell'intervento ai regolamenti dell'Unione europea sopravvenuti in
materia di aiuti di Stato in esenzione;
Vista la circolare n. 10677 del 26 marzo 2014 del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese, recante ulteriori istruzioni
utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al decreto
interministeriale 27 novembre 2013;
Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha incrementato l'importo massimo dei finanziamenti di cui al
comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 al limite
massimo di 5 miliardi di euro;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede:
al comma 1, che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del
decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole
e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il
leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.a.;
al comma 2, che il decreto di cui al comma 5 del medesimo art. 2
del decreto-legge n. 69 del 2013 sia integrato al fine di stabilire i
requisiti, le condizioni di accesso e le modalita' di erogazione dei
predetti contributi, nonche' la misura massima degli stessi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238,
recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e
medie imprese alla disciplina comunitaria;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
adottati dalla Commissione (2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura;
Considerata, pertanto, la necessita' di adottare la disciplina di
attuazione prevista dall'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n.
3 del 2015, per la concessione dei contributi in presenza di
finanziamenti erogati su provvista diversa dal plafond costituito
presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
Ritenuto, altresi', necessario apportare modifiche alla disciplina
gia' adottata, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge
n. 69 del 2013, con il sopra richiamato decreto interministeriale 27
novembre 2013, al fine di aggiornare i richiami normativi alla
disciplina dell'Unione europea sopravvenuta e di provvedere ai
correttivi opportuni per una migliore attuazione dell'intervento, nel
rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea e degli
impegni gia' assunti con le imprese beneficiarie;
Ritenuto, infine, che alla luce del mutato e articolato quadro
normativo di riferimento sopra richiamato, si rende necessario
ridefinire, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n.
69 del 2013 e dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2015,
la disciplina delle misure di accesso al credito per le finalita' di
cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013,
in conformita' con la normativa europea e nazionale vigente;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione
per categoria);
c) «regolamento (UE) n. 702/2014»: il regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente
l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e nelle zone rurali;
d) «regolamento (UE) n. 1388/2014»: il regolamento (UE) n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura;
e) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98;
f) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33;
g) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e
media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento
GBER;
h) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
i) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera
comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del testo
unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
l) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato
all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario e iscritto
all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario,
aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del
decreto-legge n. 69/2013, purche' garantito, ai soli fini
dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una
banca aderente alle medesime convenzioni di cui all'art. 2, comma 7,
del decreto-legge n. 69/2013;
m) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing
finanziario, concesso a una PMI da una banca o da un intermediario
finanziario;
n) «convenzioni»: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;
o) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662.