IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale e' stato nominato Ministro della giustizia l'on. Andrea ORLANDO; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia l'on. Enrico COSTA e il dott. Cosimo Maria FERRI; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale l'on. Enrico COSTA e' stato nominato Ministro senza portafoglio, cessando dalla carica di Vice Ministro e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia la sen. Federica CHIAVAROLI e l'on. Gennaro MIGLIORE; Ritenuta la necessita' di determinare le attribuzioni delegate ai suindicati Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1 I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere, per le materie di competenza, alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari, nonche' ad intervenire presso le Camere e relative Commissioni, per il compimento di attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.