Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 17 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato  atto
della  dichiarazione  resa  da  10  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
      Volete voi che sia abrogata la legge 13 luglio  2015,  n.  107,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  162  del  15
luglio  2015,  «Riforma  del  sistema  nazionale  di   istruzione   e
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti», limitatamente alle seguenti parti?: 
        Art. 1,  comma  18:  «Il  dirigente  scolastico  individua  i
docenti da assegnare all'organico dell'autonomia con le modalita'  di
cui ai comma da 79 a 83»; 
        Art.  1,  comma  79:  «A   decorrere   dall'anno   scolastico
2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il
dirigente scolastico  propone  gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo
assegnati all'ambito territoriale  di  riferimento,  prioritariamente
sui posti comuni e di sostegno, vacanti e  disponibili,  al  fine  di
garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto  delle
candidature  presentate  dai  docenti  medesimi  e  della  precedenza
nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e  33,  comma
6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico  puo'
utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle  per  le
quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi  per
l'insegnamento della disciplina e  percorsi  formativi  e  competenze
professionali coerenti con gli insegnamenti da  impartire  e  purche'
non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti  abilitati  in
quelle classi di concorso.»; 
        Art.  1,  comma  80:  «Il  dirigente  scolastico  formula  la
proposta di incarico in coerenza con il piano triennale  dell'offerta
formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purche'  in
coerenza con il piano dell'offerta  formativa.  Sono  valorizzati  il
curriculum, le esperienze e le  competenze  professionali  e  possono
essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita'  dei  criteri
adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti  sono
assicurate   attraverso   la   pubblicazione   nel   sito    internet
dell'istituzione scolastica.» 
        Articolo  1,  comma  81:  «Nel  conferire  gli  incarichi  ai
docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza  di
cause  di  incompatibilita'  derivanti  da  rapporti   di   coniugio,
parentela  o  affinita',  entro  il  secondo  grado,  con  i  docenti
stessi.»; 
        Articolo 1, comma 82, limitatamente alle parole:  «L'incarico
e'  assegnato  dal  dirigente  scolastico   e   si   perfeziona   con
l'accettazione del docente. Il docente che riceva  piu'  proposte  di
incarico opta tra quelle ricevute.» nonche'  alle  parole:  «che  non
abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso  di  inerzia
del dirigente scolastico.»; 
        Articolo 1, comma 109, lettera a), limitatamente alle  parole
«da 79 a»; 
        Articolo 1, comma 109, lettera c), limitatamente alle  parole
«da 79 a». 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso:  «La  Casa  dei  Diritti
sociali», con sede in Roma, piazza Vittorio n. 2.