IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del  27  febbraio  2013  recante  le   disposizioni   relative   all'
organizzazione del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
febbraio 2014 con  il  quale  il  dott.  Riccardo  Rigillo  e'  stato
nominato Direttore generale  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto in particolare l'art. 13 del  Regolamento  n.  1967/2006  che
consente agli Stati membri di chiedere  una  deroga  ai  divieti  sui
valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso  degli  attrezzi
da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa
sia  giustificata  da  vincoli  geografici  specifici,   qualora   le
attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente
marino  e  interessino  un  numero  limitato  di  imbarcazioni,  e  a
condizione che esse non possano essere esercitate con altri  attrezzi
e rientrino in un  piano  di  gestione  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento stesso; 
  Visto, in particolare, l'art. 7  paragrafo  1,  del  Reg.  (CE)  n.
1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari  allo
svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se  indicate
in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando  il  tipo
di pesca o le zone di pesca in  cui  le  attivita'  sono  autorizzate
rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;  b)  in
un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della  pesca;  d)
nella pesca a fini scientifici;  e)  in  altri  casi  previsti  dalla
normativa comunitaria; 
  Visto il Reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto in particolare l'art. 5 del  suddetto  Regolamento,  inerente
l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli  Stati
membri rendono disponibile nella zona  protetta  dei  loro  siti  web
ufficiali   l'elenco   dei    pescherecci    che    hanno    ricevuto
l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; 
  Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I.
- Alleanza delle Cooperative Italiane ha trasmesso la proposta per la
successiva  presentazione  ai  competenti  Uffici  della  Commissione
europea, del Piano di gestione per la deroga alla  dimensione  minima
della maglia della rete e della distanza dalla costa articoli 9 e  13
del Reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da  natante
e della circuizione per la pesca del rossetto (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus)  nelle  acque  dei  Compartimenti
marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161  recante  «disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013-bis»; 
  Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare  una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerata la necessita',  alla  luce  di  quanto  indicato  dalla
Commissione  europea,  di  definire,  per  l'attivita'  di  pesca  in
questione, informazioni scientifiche piu' precise e dettagliate,  con
particolare riferimento anche ai vincoli geografici  che  impediscono
di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite  delle  3  miglia
nautiche; 
  Considerato che l'attivita'  di  pesca  in  questione  puo'  essere
prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta  dalla  costa  e,
pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; 
  Tenuto conto che la durata dell'attivita' di pesca e' limitata  per
consentire di arricchire le  conoscenze  scientifiche  si'  da  poter
rimodulare, nel senso richiesto dalle pertinenti  norme  Comunitarie,
il Piano di gestione in questione; 
  Tenuto   conto   che    permangono    le    difficili    condizioni
socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle
imprese operanti nella regione Calabria, nonche' i presupposti  e  le
condizioni  di  fatto  per  ripetere  le  campagne  di   pesca   gia'
autorizzate; 
  Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art.
7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci
operanti nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti
nelle GSA 10 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a
supportare la redazione del Piano di gestione da  adottare  ai  sensi
dell'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006; 
  Ritenuto opportuno  individuare  le  navi  aventi  cinque  anni  di
attivita' di pesca comprovata da autorizzare in deroga,  da  inserire
ufficialmente nel Piano di gestione; 
  Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta  peschereccia,  che
negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita, in via
provvisoria, dalle imbarcazioni di cui  al  decreto  ministeriale  28
dicembre  2015,  imbarcazioni  tutte   iscritte   nei   Compartimenti
marittimi  della  Regione  Calabria  cosi'  come   confermate   dalle
Autorita' marittime di riferimento; 
  Viste le numerose istanze intese ad  ottenere  l'Autorizzazione  di
Pesca da parte di  imprese  titolari  di  imbarcazioni  non  inserite
nell'elenco del decreto ministeriale 28 dicembre 2015; 
  Tenuto   conto   che   l'imminente   scadenza   del   periodo    di
sperimentazione fissato al  15  aprile  2016,  consente  comunque  un
precauzionale approccio alla risorsa in questione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A parziale rettifica dell'art. 3  del  decreto  ministeriale  28
dicembre 2015 citato nelle premesse, possono svolgere l'attivita'  di
pesca esclusivamente le imbarcazioni  munite  di  «Autorizzazione  di
Pesca» per un totale di 4 (quattro) giorni la settimana, dal  lunedi'
al giovedi' compresi, senza turnazione e fino al 15 aprile 2016. 
  2. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
si riserva di individuare, alla luce delle  istanze  gia'  presentate
e/o  in  fase  di  presentazione,  le  ulteriori  imbarcazioni,   non
ricomprese nell'elenco di cui al  decreto  ministeriale  28  dicembre
2015,  aventi  il  requisito  dei  5  anni  di  attivita'  di   pesca
«comprovata» che potranno essere autorizzate in deroga.