Estratto determina V&A n. 399/2016 del 25 febbraio 2016 
 
    Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) Aggiornamento dei
paragrafi 4.2, 4.4, e 4.8 del  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e corrispondenti sezioni del  foglio  illustrativo  e  delle
etichette. Adeguamenti al QRD template. 
    Relativamente al medicinale «MOVIPREP», nelle  seguenti  forme  e
confezioni: 
      037711013 - «Polvere per soluzione orale» 2 sacche contenenti 1
bustina   A   Carta/Ldpe/Al/Ldpe   da   112   g   +   1   bustina   B
Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (1 trattamento); 
      037711025 - «Polvere per soluzione orale» 20 sacche  contenenti
1  bustina  A  Carta/Ldpe/Al/Ldpe  da   112   g   +   1   bustina   B
Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (10 trattamenti); 
      037711037 - «Polvere per soluzione orale» 80 sacche  contenenti
1  bustina  a  Carta/Ldpe/Al/Ldpe  da   112   g   +   1   bustina   B
Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti); 
      037711049 - «Polvere per soluzione orale» 160 sacche contenenti
1  bustina  a  Carta/Ldpe/Al/Ldpe  da   112   g   +   1   bustina   B
Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (80 trattamenti); 
      037711052 - «Polvere per soluzione orale» 320 sacche contenenti
1  bustina  a  Carta/Ldpe/Al/Ldpe  da   112   g   +   1   bustina   B
Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (160 trattamenti); 
      037711064 - «Polvere per soluzione orale» 640 sacche contenenti
1  bustina  a  Carta/Ldpe/Al/Ldpe  da   112   g   +   1   bustina   B
Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (320 trattamenti); 
      037711126 - «Polvere per soluzione orale» 80 sacche  contenenti
1  bustina  a  Carta/Ldpe/Al/Ldpe  da   112   g   +   1   bustina   B
Carta/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti) Osp; 
      037711138 - «Gusto  arancio  polvere  per  soluzione  orale»  2
sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina  B
Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (1 trattamento); 
      037711140 - «Gusto arancio  polvere  per  soluzione  orale»  20
sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina  B
Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (10 Trattamenti); 
      037711153 - «Gusto arancio  polvere  per  soluzione  orale»  80
sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina  B
Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trattamenti); 
      037711165 - «Gusto arancio polvere  per  soluzione  orale»  160
sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina  B
Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (80 trattamenti); 
      037711177 - «Gusto arancio polvere  per  soluzione  orale»  320
sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina  B
Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (160 trattamenti); 
      037711189 - «Gusto arancio polvere  per  soluzione  orale»  640
sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina  B
Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (320 trattamenti); 
      037711191 - «Gusto arancio  polvere  per  soluzione  orale»  80
sacche contenenti 1 bustina A Ca/Ldpe/Al/ldpe da 112 g + 1 bustina  B
Ca/Ldpe/Al/Ldpe da 11 g (40 trat.) Osp; 
    Procedure:
UK/H/0891/001-002/II/042-UK/H/0891/001-002/II/044-UK/H/0891/001-002/I
I/047. 
    Titolare A.I.C.: Norgine BV. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione,   al   riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche  in  lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che   intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata  in  vigore  della
presente determinazione che i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della presente,  non  recanti  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del medicinale indicata  in  etichetta.  I  farmacisti  sono
tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti,  a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.